LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Definizione delle professioni turistiche di
accompagnamento
Art. 3 - Condizioni per l'esercizio delle attivita'
Art. 4 - Deroghe
Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e
tesserini di riconoscimento
Art. 7 - Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
Art. 8 - Sanzioni amministrative
Art. 9 - Sospensione e revoca dell'abilitazione
Art. 10 - Pubblicita' dei compensi professionali
Art. 11 - Disposizioni transitorie
Art. 12 - Disposizioni finali
Art. 13 - Modifiche alla L.R. 1 febbraio 1994, n. 3
Art. 14 - Abrogazione di norme
Art. 15 - Norma finanziaria
Art. 16 - Interventi per la valorizzazione
dell'escursionismo
Art. 1
Finalita'
1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attivita'
professionali turistiche di accompagnamento in attuazione e nel
rispetto delle normative statali e comunitarie.