REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Definizione delle professioni turistiche di                 
accompagnamento                                                                 
          Art.  3 - Condizioni per l'esercizio delle attivita'                  
          Art.  4 - Deroghe                                                     
          Art.  5 - Formazione professionale                                    
          Art.  6 - Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e              
tesserini di riconoscimento                                                     
          Art.  7 - Funzioni amministrative di vigilanza e controllo            
          Art.  8 - Sanzioni amministrative                                     
          Art.  9 - Sospensione e revoca dell'abilitazione                      
          Art.  10 - Pubblicita' dei compensi professionali                     
          Art.  11 - Disposizioni transitorie                                   
          Art.  12 - Disposizioni finali                                        
          Art.  13 - Modifiche alla L.R. 1 febbraio 1994, n. 3                  
          Art.  14 - Abrogazione di norme                                       
          Art.  15 - Norma finanziaria                                          
          Art.  16 - Interventi per la valorizzazione                           
dell'escursionismo                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attivita'           
professionali turistiche di accompagnamento in attuazione e nel                 
rispetto delle normative statali e comunitarie.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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