LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 22
Oggetto ed esercizio del controllo
1. Sono sottoposti all'approvazione del Comitato di cui al precedente
articolo:
a) il regolamento per l'ordinamento interno e l'organico del
personale;
b) il bilancio di previsione e la relazione programmatica allo
stesso;
c) il conto consuntivo e la relativa relazione gestionale;
d) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;
e) le trasformazioni e le diminuzioni relative al patrimonio
immobiliare;
f) il trattamento economico del personale.
2. Gli atti soggetti ad approvazione sono inviati ai Presidenti delle
Giunte regionali ed al Comitato entro dieci giorni dalla loro
adozione; essi si intendono approvati qualora il Comitato non si sia
pronunciato entro quaranta giorni dalla data del ricevimento.
3. Il Direttore generale dell'Istituto invia altresi' mensilmente ai
Presidenti delle due Regioni gli elenchi delle deliberazioni non
soggette ad approvazione.
4. Nell'esercizio del potere di vigilanza il Comitato dispone
ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto.