LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 21
Comitato di controllo
1. E' istituito un Comitato di controllo composto da:
a) i Presidenti delle Giunte regionali della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna, o gli Assessori da loro delegati; uno di essi, a
turni annuali, presiede il Comitato;
b) un dipendente dirigente regionale veterinario, per ciascuna
Regione;
c) un dipendente dirigente regionale amministrativo, per ciascuna
Regione.
2. Esercita le funzioni di segretario del Comitato il dipendente
regionale amministrativo della Regione cui spetta la presidenza del
Comitato.
3. Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei componenti. In
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato si riunisce presso la sede della Regione cui
appartiene il Presidente di turno.