REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 20 Patrimonio 1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai beni di proprieta' al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo. 2. In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.