REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 20                                                               
Patrimonio                                                                      
1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai beni di proprieta'             
al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli              
che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo.                   
2. In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il               
patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio                   
insistono i beni stessi.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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