REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 16                                                               
Il Direttore sanitario                                                          
1. Il Direttore sanitario e' un medico veterinario in possesso di               
documentate competenze nel settore della sanita' pubblica                       
veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di               
eta', che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata                   
attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture                    
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.                     
2. Il Direttore sanitario fornisce parere obbligatorio per i profili            
tecnici al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di               
competenza.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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