LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 16
Il Direttore sanitario
1. Il Direttore sanitario e' un medico veterinario in possesso di
documentate competenze nel settore della sanita' pubblica
veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta', che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore sanitario fornisce parere obbligatorio per i profili
tecnici al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza.