REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 13                                                               
Il Direttore generale                                                           
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto,             
lo gestisce, ne garantisce l'attivita' scientifica ed in particolare            
provvede a:                                                                     
a) sovrintendere al funzionamento dell'Istituto;                                
b) predisporre ed adottare il bilancio di previsione, e relative                
variazioni, e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione              
del Consiglio di amministrazione;                                               
c) predisporre la relazione programmatica annuale trasmettendola per            
l'approvazione al Consiglio di amministrazione;                                 
d) assumere tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed                  
economica del personale secondo le modalita' previste dal                       
regolamento;                                                                    
e) stipulare i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli           
stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti;                                
f) proporre il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi                
dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali                   
variazioni, al Consiglio di amministrazione;                                    
g) predisporre il piano triennale delle attivita', in attuazione                
degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari                   
regionali, e proporlo per la verifica al Consiglio di                           
amministrazione;                                                                
h) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attivita' svolta            
dall'Istituto e proporla per la valutazione al Consiglio di                     
amministrazione;                                                                
i) predisporre ed adottare il tariffario di cui al precedente art. 5.           
2. Il Direttore generale e' nominato con delibera della Giunta                  
regionale della Lombardia, di concerto con quella della Regione                 
Emilia-Romagna, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal           
comma 3 dell'art. 3 bis del DLgs 19 giugno 1999, n. 229.                        
3. In mancanza di concerto, su richiesta del Presidente della Giunta            
regionale della Lombardia, provvede alla nomina il Ministro della               
Sanita'.                                                                        
4. Il Direttore generale e' coadiuvato da un Direttore                          
amministrativo, da un Direttore sanitario veterinario e dal Consiglio           
dei sanitari di cui all'articolo 17. Il Direttore amministrativo e il           
Direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del                
Direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla             
data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere                    
riconfermati. Per gravi motivi, il Direttore sanitario veterinario e            
il Direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati                 
decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.                     
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore                  
amministrativo e del Direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato             
da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile,            
e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I             
contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la                      
determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal DLgs 30               
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.                                   
6. Il contratto del Direttore generale e' stipulato dal Presidente              
della Giunta regionale della Lombardia.                                         
7. In caso di assenza e di impedimento del Direttore generale le                
relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.                          
8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una            
situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di            
principi di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione, la            
Giunta della Regione Lombardia di concerto con la Giunta della                  
Regione Emilia-Romagna, risolve il contratto dichiarandone la                   
decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore generale.                  
9. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al             
DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche.                                    
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 3 bis del DLgs 30 dicembre 1992, n.           
502, concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a              
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, introdotto           
dal DLgs 19 giugno 1999, n. 229, concernente Norme per la                       
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma                      
dell'articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419, e' il seguente:           
"Art. 3 bis - Direttore generale, Direttore amministrativo e                    
Direttore sanitario                                                             
1. I provvedimenti di nomina dei Direttori generali delle Unita'                
sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere sono adottati                      
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.                  
2. La nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel                  
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza                     
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma              
2-octies.                                                                       
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:              
a) diploma di laurea;                                                           
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o                        
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in              
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta                       
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta             
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.                         
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi           
dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in            
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.           
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle Regioni, anche in            
ambito interregionale e in collaborazione con le universita' o altri            
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo                  
16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con                    
periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle                 
attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi           
ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le              
modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti,                
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,            
che modifica il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive                     
modificazioni, con decreto del Ministro della Sanita', previa intesa            
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le                
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I Direttori              
generali in carica alla data di entrata in vigore del presente                  
decreto producono il certificato di cui al presente comma entro                 
diciotto mesi da tale data.                                                     
5. Le Regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri           
di valutazione dell'attivita' dei Direttori generali, avendo riguardo           
al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della                     
programmazione regionale, con particolare riferimento alla                      
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto            
della nomina di ciascun Direttore generale, esse definiscono e                  
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di           
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,               
ferma restando la piena autonomia gestionale dei Direttori stessi.              
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun Direttore                    
generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il             
raggiungimento degli obiettivi di cui ai comma 5 e, sentito il parere           
del Sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,               
comma 14, ovvero, per le Aziende Ospedaliere, della Conferenza di cui           
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre           
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica           
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del Direttore            
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.                                    
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una                     
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del            
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,           
la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del                    
Direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la            
Regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo             
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla                
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto             
puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di                  
particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei                  
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le Aziende                 
Ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel              
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano                    
attuativo locale, possono chiedere alla Regione di revocare il                  
Direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto             
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di           
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i Direttori generali              
delle Aziende Ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma           
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo della                    
provincia in cui e' situata l'Azienda.                                          
8. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore                  
amministrativo e del Direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato            
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non            
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle             
norme del titolo terzo del libro quinto del Codice civile. La Regione           
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il Direttore                
amministrativo e il Direttore sanitario. Il trattamento economico del           
Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore                     
amministrativo e' definito, in sede di revisione del DPCM 19 luglio             
1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla               
contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della              
dirigenza medica e amministrativa.                                              
9. La Regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di               
Direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto                  
previsto per il Direttore sanitario dall'articolo 1 del DPR 10                  
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione                   
programmato per il conferimento dell'incarico di Direttore generale o           
del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del DPR 10            
dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale               
appositamente programmato.                                                      
10. La carica di Direttore generale e' incompatibile con la                     
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.                 
11. La nomina a Direttore generale, amministrativo e sanitario                  
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa            
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa             
e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di                
aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di                 
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad                    
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali           
comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul                  
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti           
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del DLgs 24 aprile                
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse               
complessivamente sostenuto all'Unita' sanitaria locale o all'Azienda            
Ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a             
carico dell'interessato.                                                        
12. Per i Direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui            
al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e           
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione            
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali           
previsti dall'articolo 3, comma 7, del DLgs 24 aprile 1997, n. 181,             
e' versata dall'Unita' sanitaria locale o dall'Azienda Ospedaliera di           
appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.               
13. In sede di revisione del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, si applica            
il comma 5 del presente articolo.                                               
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario                  
nazionale e' regolato dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive             
modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica                
l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive                
modificazioni.                                                                  
15. In sede di prima applicazione, le Regioni possono disporre la               
proroga dei contratti con i Direttori generali in carica all'atto               
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di           
dodici mesi.".                                                                  
Comma 5                                                                         
2) Il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e' citato alla nota 1) al                   
presente articolo.                                                              
Comma 9                                                                         
3) Il DLgs n. 502 del 1992 e' citato alla nota 1) al presente                   
articolo.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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