LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 13
Il Direttore generale
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto,
lo gestisce, ne garantisce l'attivita' scientifica ed in particolare
provvede a:
a) sovrintendere al funzionamento dell'Istituto;
b) predisporre ed adottare il bilancio di previsione, e relative
variazioni, e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione
del Consiglio di amministrazione;
c) predisporre la relazione programmatica annuale trasmettendola per
l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
d) assumere tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed
economica del personale secondo le modalita' previste dal
regolamento;
e) stipulare i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti;
f) proporre il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali
variazioni, al Consiglio di amministrazione;
g) predisporre il piano triennale delle attivita', in attuazione
degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari
regionali, e proporlo per la verifica al Consiglio di
amministrazione;
h) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attivita' svolta
dall'Istituto e proporla per la valutazione al Consiglio di
amministrazione;
i) predisporre ed adottare il tariffario di cui al precedente art. 5.
2. Il Direttore generale e' nominato con delibera della Giunta
regionale della Lombardia, di concerto con quella della Regione
Emilia-Romagna, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
comma 3 dell'art. 3 bis del DLgs 19 giugno 1999, n. 229.
3. In mancanza di concerto, su richiesta del Presidente della Giunta
regionale della Lombardia, provvede alla nomina il Ministro della
Sanita'.
4. Il Direttore generale e' coadiuvato da un Direttore
amministrativo, da un Direttore sanitario veterinario e dal Consiglio
dei sanitari di cui all'articolo 17. Il Direttore amministrativo e il
Direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del
Direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla
data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere
riconfermati. Per gravi motivi, il Direttore sanitario veterinario e
il Direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati
decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore
amministrativo e del Direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato
da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile,
e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I
contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal DLgs 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
6. Il contratto del Direttore generale e' stipulato dal Presidente
della Giunta regionale della Lombardia.
7. In caso di assenza e di impedimento del Direttore generale le
relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.
8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di
principi di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione, la
Giunta della Regione Lombardia di concerto con la Giunta della
Regione Emilia-Romagna, risolve il contratto dichiarandone la
decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore generale.
9. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al
DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 2
1) Il testo del comma 3 dell'art. 3 bis del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502, concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, introdotto
dal DLgs 19 giugno 1999, n. 229, concernente Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma
dell'articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419, e' il seguente:
"Art. 3 bis - Direttore generale, Direttore amministrativo e
Direttore sanitario
1. I provvedimenti di nomina dei Direttori generali delle Unita'
sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere sono adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma
2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi
dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle Regioni, anche in
ambito interregionale e in collaborazione con le universita' o altri
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo
16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con
periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle
attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi
ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le
modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
che modifica il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro della Sanita', previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I Direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto producono il certificato di cui al presente comma entro
diciotto mesi da tale data.
5. Le Regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri
di valutazione dell'attivita' dei Direttori generali, avendo riguardo
al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto
della nomina di ciascun Direttore generale, esse definiscono e
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei Direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun Direttore
generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui ai comma 5 e, sentito il parere
del Sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le Aziende Ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del Direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del
Direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la
Regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto
puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei
sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le Aziende
Ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla Regione di revocare il
Direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano i Direttori generali
delle Aziende Ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui e' situata l'Azienda.
8. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore
amministrativo e del Direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del Codice civile. La Regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il Direttore
amministrativo e il Direttore sanitario. Il trattamento economico del
Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore
amministrativo e' definito, in sede di revisione del DPCM 19 luglio
1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della
dirigenza medica e amministrativa.
9. La Regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di
Direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto
previsto per il Direttore sanitario dall'articolo 1 del DPR 10
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione
programmato per il conferimento dell'incarico di Direttore generale o
del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del DPR 10
dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato.
10. La carica di Direttore generale e' incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a Direttore generale, amministrativo e sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di
aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti
dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del DLgs 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse
complessivamente sostenuto all'Unita' sanitaria locale o all'Azienda
Ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a
carico dell'interessato.
12. Per i Direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui
al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali
previsti dall'articolo 3, comma 7, del DLgs 24 aprile 1997, n. 181,
e' versata dall'Unita' sanitaria locale o dall'Azienda Ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.
13. In sede di revisione del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, si applica
il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale e' regolato dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica
l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le Regioni possono disporre la
proroga dei contratti con i Direttori generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.".
Comma 5
2) Il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e' citato alla nota 1) al
presente articolo.
Comma 9
3) Il DLgs n. 502 del 1992 e' citato alla nota 1) al presente
articolo.