REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 12                                                               
Compiti del Presidente                                                          
1. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle               
leggi, dallo statuto e dai regolamenti; formula l'ordine del giorno             
delle sedute del Consiglio di amministrazione, che convoca e                    
presiede, inserendo gli argomenti la cui discussione sia proposta dai           
singoli consiglieri, dal Direttore generale o dai Presidenti delle              
Giunte regionali.                                                               
2. Lo statuto individua le competenze del Consiglio di                          
amministrazione che possono essere esercitate dal Presidente in via             
d'urgenza per garantire il funzionamento dell'Istituto. I                       
provvedimenti d'urgenza devono essere ratificati dal Consiglio stesso           
nella prima seduta successiva alla loro adozione.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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