REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 11                                                               
Il Presidente                                                                   
1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione nella               
prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti ed e' scelto a               
turni alterni, tra i rappresentanti designati dalle Regioni Lombardia           
ed Emilia-Romagna.                                                              
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di                          
amministrazione che lo ha eletto.                                               
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente o di                
scioglimento anticipato del Consiglio di amministrazione si procede             
al rinnovo della presidenza e il nuovo Presidente viene scelto tra i            
rappresentanti della Regione cui appartiene il Presidente uscente e             
dura in carica fino al completamento del quinquennio.                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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