LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 11
Il Presidente
1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione nella
prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti ed e' scelto a
turni alterni, tra i rappresentanti designati dalle Regioni Lombardia
ed Emilia-Romagna.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di
amministrazione che lo ha eletto.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente o di
scioglimento anticipato del Consiglio di amministrazione si procede
al rinnovo della presidenza e il nuovo Presidente viene scelto tra i
rappresentanti della Regione cui appartiene il Presidente uscente e
dura in carica fino al completamento del quinquennio.