REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 10                                                               
Scioglimento del Consiglio di amministrazione                                   
1. Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con                      
provvedimento della Giunta della Regione Lombardia di concerto con la           
Giunta della Regione Emilia-Romagna, nel caso di dimissioni della               
maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle               
disposizioni normative o statutarie o per il verificarsi di                     
situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento                      
dell'Istituto. Con lo stesso provvedimento viene nominato un                    
Commissario al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del            
disciolto Consiglio di amministrazione ed a cui spetta un'indennita'            
pari a quella di un componente del Consiglio stesso.                            
2. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine di sei mesi                
dalla data del provvedimento di scioglimento.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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