LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 10
Scioglimento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con
provvedimento della Giunta della Regione Lombardia di concerto con la
Giunta della Regione Emilia-Romagna, nel caso di dimissioni della
maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle
disposizioni normative o statutarie o per il verificarsi di
situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento
dell'Istituto. Con lo stesso provvedimento viene nominato un
Commissario al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del
disciolto Consiglio di amministrazione ed a cui spetta un'indennita'
pari a quella di un componente del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine di sei mesi
dalla data del provvedimento di scioglimento.