LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 6
Organizzazione e funzionamento
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna ha la sede legale e centrale in Brescia ed e'
articolato sul territorio delle due regioni in Sezioni provinciali.
2. L'istituzione di nuove Sezioni provinciali o la eventuale
soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di
approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio
l'istituzione o la soppressione e' proposta.
3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono
stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'Istituto, di cui all'art. 9 del presente accordo, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilita' di
individuare, a fronte delle esigenze regionali, modalita' di
coordinamento tecnico-organizzativo delle strutture territoriali;
b) l'organizzazione centrale e territoriale deve garantire, secondo
criteri di economicita' di gestione, l'erogazione delle prestazioni e
dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto
collegamento con i Servizi veterinari delle Aziende Unita' sanitarie
locali;
c) l'organizzazione prevede, a livello regionale, consultazioni con
le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione
e sull'attivita'.
4. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale opera secondo le normative
vigenti in tema di qualita' dei servizi.