REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 3                                                                
Compiti                                                                         
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale svolge attivita' di                  
ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello            
stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti di origine           
animale.                                                                        
2. Le Regioni definiscono nella programmazione gli obiettivi                    
generali, le priorita' e l'indirizzo per l'attivita' dell'Istituto              
Zooprofilattico Sperimentale, prevedendo inoltre le modalita' di                
raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'                 
sanitarie locali, con l'ARPA, nonche' con le istituzioni o Aziende di           
sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul                     
territorio regionale.                                                           
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, conformemente a quanto              
stabilito dal DLgs n. 270 del 1993 e dal Reg. m. approvato con DM               
Sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in via primaria ai                   
seguenti compiti:                                                               
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi             
delle malattie infettive e diffusive degli animali;                             
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle                 
zoonosi;                                                                        
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed             
operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e                        
all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;            
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle                    
produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo           
per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni           
animali;                                                                        
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di                   
farmaco-vigilanza veterinaria;                                                  
f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanita' animale,            
igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine           
animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;                 
g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attivita'             
di controllo sugli alimenti di origine animale;                                 
h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attivita'             
di controllo sull'alimentazione animale;                                        
i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie           
al controllo sulla salubrita' degli alimenti di origine animale e               
dell'alimentazione animale;                                                     
l) la formazione di personale specializzato nel campo della                     
zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;               
m) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in                     
collaborazione con l'Universita', per la formazione, l'aggiornamento            
e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;                       
n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo           
delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi           
e anche mediante convenzioni con Universita' e Istituti di ricerca              
italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, di Regioni ed           
Enti pubblici e privati;                                                        
o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che            
venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni            
interessate;                                                                    
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore                 
veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero              
della Sanita';                                                                  
q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego            
di modelli animali nella sperimentazione scientifica;                           
r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la           
bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico            
delle produzioni animali.                                                       
4. L'Istituto Zooprofilattico opera come strumento                              
tecnico-scientifico delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna                   
nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie               
nonche' nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed                  
incremento della zootecnica e delle produzioni disposte dalle                   
Regioni.                                                                        
5. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale provvede ad ogni ulteriore           
compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni,                
singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse                  
disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al                
precedente comma 3.                                                             
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il DLgs n. 270 del 1993 e' citato alla nota all'art. 1 della                 
legge.                                                                          
2) Il DM Sanita' 16 febbraio 1994, n. 190 concerne Regolamento                  
recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici                    
sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del DLgs 30 giugno            
1993, n. 270.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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