LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 3
Compiti
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale svolge attivita' di
ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello
stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti di origine
animale.
2. Le Regioni definiscono nella programmazione gli obiettivi
generali, le priorita' e l'indirizzo per l'attivita' dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale, prevedendo inoltre le modalita' di
raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali, con l'ARPA, nonche' con le istituzioni o Aziende di
sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul
territorio regionale.
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, conformemente a quanto
stabilito dal DLgs n. 270 del 1993 e dal Reg. m. approvato con DM
Sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in via primaria ai
seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi
delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle
zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed
operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e
all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo
per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni
animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di
farmaco-vigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanita' animale,
igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine
animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attivita'
di controllo sugli alimenti di origine animale;
h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attivita'
di controllo sull'alimentazione animale;
i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie
al controllo sulla salubrita' degli alimenti di origine animale e
dell'alimentazione animale;
l) la formazione di personale specializzato nel campo della
zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
m) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in
collaborazione con l'Universita', per la formazione, l'aggiornamento
e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo
delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi
e anche mediante convenzioni con Universita' e Istituti di ricerca
italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, di Regioni ed
Enti pubblici e privati;
o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che
venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni
interessate;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore
veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero
della Sanita';
q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego
di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la
bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico
delle produzioni animali.
4. L'Istituto Zooprofilattico opera come strumento
tecnico-scientifico delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna
nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie
nonche' nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed
incremento della zootecnica e delle produzioni disposte dalle
Regioni.
5. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale provvede ad ogni ulteriore
compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni,
singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse
disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al
precedente comma 3.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 3
1) Il DLgs n. 270 del 1993 e' citato alla nota all'art. 1 della
legge.
2) Il DM Sanita' 16 febbraio 1994, n. 190 concerne Regolamento
recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del DLgs 30 giugno
1993, n. 270.