LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 2
Generalita'
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna ha personalita' giuridica di diritto pubblico,
dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.
2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti di cui al successivo
art. 3, opera come strumento tecnico-scientifico delle Regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna e, in particolare, opera nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale garantendo alle Regioni e ai Servizi
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali le prestazioni e la
collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) La L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale.
Comma 3
2) Il DLgs 27 gennaio 1992, n. 88 concerne Attuazione della direttiva
n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili.
3) La L.R. n. 24 del 1994 e' citata alla nota 1) al presente
articolo.
NOTE ALL'ACCORDO