LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 1
Competenze regionali
1. In applicazione del DLgs 30 giugno 1993, n. 270, le modalita'
gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna,
nonche' le funzioni regionali di vigilanza amministrativa, di
indirizzo e di verifica sullo stesso sono disciplinate congiuntamente
dalle due Regioni secondo le norme del presente accordo.
NOTE ALLA LEGGE
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il DLgs 30 giugno 1993, n. 270 concerne Riordinamento degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
h), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.