REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 1                                                                
Competenze regionali                                                            
1. In applicazione del DLgs 30 giugno 1993, n. 270, le modalita'                
gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto                      
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna,             
nonche' le funzioni regionali di vigilanza amministrativa, di                   
indirizzo e di verifica sullo stesso sono disciplinate congiuntamente           
dalle due Regioni secondo le norme del presente accordo.                        
NOTE ALLA LEGGE                                                                 
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il DLgs 30 giugno 1993, n. 270 concerne Riordinamento degli Istituti            
zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera             
h), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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