REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 4                                                                
Abrogazioni                                                                     
1. Dalla data di cui all'art. 3 sono abrogate:                                  
a) la L.R. 15 dicembre 1977, n. 48, "Amministrazione, gestione e                
organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e                  
dell'Emilia-Romagna";                                                           
b) la L.R. 15 novembre 1978, n. 45, "Contributo finanziario                     
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e                     
dell'Emilia-Romagna";                                                           
c) la L.R. 10 novembre 1986, n. 41, "Integrazione dell'accordo tra la           
Regione Emilia-Romagna  e la Regione Lombardia per l'organizzazione             
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di cui alla L.R. 15                  
dicembre 1977, n. 48".                                                          
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 1 febbraio 2000  VASCO ERRANI                                          
Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna                    
per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale                 
in applicazione del DLgs 30 giugno 1993, n. 270                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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