LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 4
Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'art. 3 sono abrogate:
a) la L.R. 15 dicembre 1977, n. 48, "Amministrazione, gestione e
organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna";
b) la L.R. 15 novembre 1978, n. 45, "Contributo finanziario
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna";
c) la L.R. 10 novembre 1986, n. 41, "Integrazione dell'accordo tra la
Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia per l'organizzazione
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di cui alla L.R. 15
dicembre 1977, n. 48".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 febbraio 2000 VASCO ERRANI
Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna
per l'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
in applicazione del DLgs 30 giugno 1993, n. 270