LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 3
Efficacia dell'accordo
1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge assumono
efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi
regionali di approvazione dello stesso.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 3
1) Il DLgs n. 270 del 1993 e' citato alla nota all'art. 1 della
legge.
2) Il DM Sanita' 16 febbraio 1994, n. 190 concerne Regolamento
recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del DLgs 30 giugno
1993, n. 270.