REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 3                                                                
Efficacia dell'accordo                                                          
1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge assumono           
efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi           
regionali di approvazione dello stesso.                                         
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il DLgs n. 270 del 1993 e' citato alla nota all'art. 1 della                 
legge.                                                                          
2) Il DM Sanita' 16 febbraio 1994, n. 190 concerne Regolamento                  
recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici                    
sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del DLgs 30 giugno            
1993, n. 270.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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