LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sono disciplinate,
in attuazione del DLgs 30 giugno 1993, n. 270, secondo le norme
dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante
della stessa.
2. L'accordo allegato alla presente legge puo' essere modificato solo
con legge regionale sulla base di accordi tra la Regione
Emilia-Romagna e la Regione Lombardia.
NOTE ALLA LEGGE
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il DLgs 30 giugno 1993, n. 270 concerne Riordinamento degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
h), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.