REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Oggetto                                                                         
1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico                 
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sono disciplinate,           
in attuazione del DLgs 30 giugno 1993, n. 270, secondo le norme                 
dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante           
della stessa.                                                                   
2. L'accordo allegato alla presente legge puo' essere modificato solo           
con legge regionale sulla base di accordi tra la Regione                        
Emilia-Romagna e la Regione Lombardia.                                          
NOTE ALLA LEGGE                                                                 
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il DLgs 30 giugno 1993, n. 270 concerne Riordinamento degli Istituti            
zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera             
h), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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