LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2
MODIFICHE ALLA L.R. n. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. La Giunta regionale predispone l'atto di cui al comma 2 dell'art.
4 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge e stabilisce il termine per la presentazione delle domande di
contributo.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti, ancorche' modificate o abrogate.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 febbraio 2000 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2254 del 30 novembre 1999; oggetto consiliare n. 6244 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta dell'1 dicembre 1999;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 335 in data 10 dicembre 1999;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione
"Territorio e Ambiente".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9/II.7 del 9
dicembre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Gnassi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre
1999, atto n. 200/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 110/4.1.14/C.G. del
26 gennaio 2000.