REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2

MODIFICHE ALLA L.R. n. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica all'art. 2 della L.R. n. 26 del 1987                                   
1. L'art. 2 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e' sostituito dal                  
seguente:                                                                       
"Art. 2                                                                         
Interventi regionali                                                            
1. La Regione concorre alla qualificazione degli impianti e delle               
stazioni di cui all'art. 1 mediante contributi per gli interventi               
riguardanti:                                                                    
a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di             
risalita, piste di discesa e di fondo, nonche' i relativi piazzali e            
le strade di servizio, mediante interventi finalizzati alla                     
realizzazione delle opere di regolazione idraulica, piantumazioni e             
inerbimenti, nonche' all'adeguamento delle piste ai requisiti tecnici           
di cui alla L.R. 10 gennaio 1995, n. 1;                                         
b) le revisioni generali e speciali obbligatorie degli impianti a               
fune, nonche' interventi di potenziamento degli impianti di                     
innevamento;                                                                    
c) altri interventi sugli impianti, le attrezzature e gli immobili              
nonche' sistemazioni ambientali ad essi strettamente connesse                   
ricomprese in un unico progetto integrato.                                      
2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, realizzati                
sulla base del progetto integrato, devono produrre, nell'ambito                 
complessivo della stazione sciistica nella quale sono inseriti, uno o           
piu' dei seguenti effetti:                                                      
a) l'aumento del volume e della qualita' del servizio offerto;                  
b) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti;                          
c) la riduzione dell'impatto ambientale;                                        
d) la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti, anche             
attraverso sostituzione o soppressione di singoli impianti.".                   
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, concernente              
Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni                 
sciistiche, era il seguente:                                                    
"Art. 2 - Interventi regionali                                                  
1. La Regione concorre alla qualificazione delle stazioni di cui                
sopra mediante contributi per gli interventi riguardanti:                       
a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di             
risalita e piste di discesa e relativi piazzali e strade di servizio            
mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di               
regimazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti;                             
b) le revisioni generali e speciali degli impianti a fune come da               
decreto del Ministero dei Trasporti 2 gennaio 1985, n. 23, nonche'              
altri interventi straordinari di rimodernamento concernenti impianti,           
attrezzature e immobili.                                                        
2. La Giunta regionale provvede annualmente, sentita la competente              
Commissione consiliare, alla ripartizione dei finanziamenti tra i               
settori d'intervento.                                                           
3. Restano fermi gli interventi regionali previsti dalla L.R. 6                 
luglio 1984,  n.38, sulla programmazione ed il finanziamento di                 
interventi realizzati al potenziamento dell'offerta turistica                   
emiliano-romagnola.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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