LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2
MODIFICHE ALLA L.R. n. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'art. 2 della L.R. n. 26 del 1987
1. L'art. 2 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
Interventi regionali
1. La Regione concorre alla qualificazione degli impianti e delle
stazioni di cui all'art. 1 mediante contributi per gli interventi
riguardanti:
a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di
risalita, piste di discesa e di fondo, nonche' i relativi piazzali e
le strade di servizio, mediante interventi finalizzati alla
realizzazione delle opere di regolazione idraulica, piantumazioni e
inerbimenti, nonche' all'adeguamento delle piste ai requisiti tecnici
di cui alla L.R. 10 gennaio 1995, n. 1;
b) le revisioni generali e speciali obbligatorie degli impianti a
fune, nonche' interventi di potenziamento degli impianti di
innevamento;
c) altri interventi sugli impianti, le attrezzature e gli immobili
nonche' sistemazioni ambientali ad essi strettamente connesse
ricomprese in un unico progetto integrato.
2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, realizzati
sulla base del progetto integrato, devono produrre, nell'ambito
complessivo della stazione sciistica nella quale sono inseriti, uno o
piu' dei seguenti effetti:
a) l'aumento del volume e della qualita' del servizio offerto;
b) la riduzione dei costi di esercizio degli impianti;
c) la riduzione dell'impatto ambientale;
d) la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti, anche
attraverso sostituzione o soppressione di singoli impianti.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 2 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, concernente
Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni
sciistiche, era il seguente:
"Art. 2 - Interventi regionali
1. La Regione concorre alla qualificazione delle stazioni di cui
sopra mediante contributi per gli interventi riguardanti:
a) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di
risalita e piste di discesa e relativi piazzali e strade di servizio
mediante interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di
regimazione idraulica, piantumazioni e inerbimenti;
b) le revisioni generali e speciali degli impianti a fune come da
decreto del Ministero dei Trasporti 2 gennaio 1985, n. 23, nonche'
altri interventi straordinari di rimodernamento concernenti impianti,
attrezzature e immobili.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, sentita la competente
Commissione consiliare, alla ripartizione dei finanziamenti tra i
settori d'intervento.
3. Restano fermi gli interventi regionali previsti dalla L.R. 6
luglio 1984, n.38, sulla programmazione ed il finanziamento di
interventi realizzati al potenziamento dell'offerta turistica
emiliano-romagnola.".