REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2000, n. 404

Indizione del referendum per l'abrogazione parziale della L.R. 25 maggio 1999, n. 10 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visti:                                                                          
- l'articolo 123 della Costituzione;                                            
- l'articolo 36 dello Statuto;                                                  
- la L.R. 22 novembre 1999, n. 34 recante "Testo Unico in materia di            
iniziativa popolare e referendum";                                              
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale           
n. 61 dell'11 aprile 2000, che ha dichiarato la validita' della                 
richiesta, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della L.R. n. 34 del             
1999, di abrogazione parziale della L.R. 25 maggio 1999, n. 10                  
recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e            
qualificazione del sistema formativo integrato";                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale degli           
Affari Istituzionali e Legislativi, dott.ssa Filomena Terzini, in               
merito alla legittimita' ed alla regolarita' tecnica del presente               
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n.            
41, nonche' della deliberazione di Giunta 2541/95;                              
decreta:                                                                        
indetto il referendum per l'abrogazione parziale della L.R. 25 maggio           
1999, n. 10 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per                
tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato". Il             
referendum si svolgera' sul seguente quesito:                                   
Sintesi: "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono              
sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative                  
statali e non statali sia il finanziamento delle scuole non statali             
in modo diretto e indiretto?".                                                  
Quesito: volete voi abrogare le seguenti parti della L.R. 25 maggio             
1999, n. 10?:                                                                   
Dal Titolo: "E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO".                 
Dall'articolo 1, comma 2, lettera a): "di un sistema integrato".                
Dall'articolo 1, comma 2, lettera a): "basato sul progressivo                   
coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative           
e formative".                                                                   
Dall'articolo 2, comma 2, lettera a): "non statale,".                           
L'articolo 2, comma 2, lettera f): "sostegno alle scuole                        
dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti,                     
associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;".                   
L'articolo 10, comma 4, lettera c): "soggetti gestori di scuole                 
dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti           
di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli                
comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;".                       
L'articolo 10, comma 4, lettera d): "soggetti gestori di scuole                 
dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui                 
all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa,             
da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;".                     
L'articolo 10, comma 4, lettera e): "associazioni rappresentative a             
livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole                        
dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui                 
all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione                 
dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la              
dotazione di' figure di coordinamento pedagogico;".                             
L'articolo 10, comma 4, lettera f): "scuole materne autorizzate non             
statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2,            
lettere a) e b).".                                                              
L'articolo 10, comma 5: "Al fine di poter accedere ai contributi di             
cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia             
gia' convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti           
ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni                      
dall'approvazione della legge medesima.".                                       
Dall'articolo 10, comma 6: "nonche', i progetti dei soggetti di cui             
alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui               
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b),".                                         
L'articolo 12, comma 2: "L'assegno di studio al fine di favorire il             
successo scolastico servira' a coprire una percentuale non superiore            
al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e            
frequentanti le scuole statali e non statali, nonche', a corsi di               
formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede             
nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che                   
rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.".             
L'articolo 12, comma 3: "La percentuale di copertura delle spese di             
cui al comma precedente potra' essere elevata fino al 90% qualora si            
tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della             
scuola frequentata, di concerto con le strutture per i servizi                  
sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a            
causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.".              
Dall'articolo 12, comma 5: ", a tutte le spese sostenute".                      
Lo svolgimento del referendum e' fissato per il giorno di domenica 20           
maggio 2001.                                                                    
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione e notificato al Commissario del Governo e al Presidente della           
Corte d'Appello di Bologna. Il presente decreto e' comunicato ai                
Sindaci dei Comuni della regione e ai Presidenti delle commissioni              
elettorali circondariali.                                                       
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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