DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2000, n. 404
Indizione del referendum per l'abrogazione parziale della L.R. 25 maggio 1999, n. 10 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato"
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- l'articolo 123 della Costituzione;
- l'articolo 36 dello Statuto;
- la L.R. 22 novembre 1999, n. 34 recante "Testo Unico in materia di
iniziativa popolare e referendum";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
n. 61 dell'11 aprile 2000, che ha dichiarato la validita' della
richiesta, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della L.R. n. 34 del
1999, di abrogazione parziale della L.R. 25 maggio 1999, n. 10
recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e
qualificazione del sistema formativo integrato";
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale degli
Affari Istituzionali e Legislativi, dott.ssa Filomena Terzini, in
merito alla legittimita' ed alla regolarita' tecnica del presente
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n.
41, nonche' della deliberazione di Giunta 2541/95;
decreta:
indetto il referendum per l'abrogazione parziale della L.R. 25 maggio
1999, n. 10 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per
tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato". Il
referendum si svolgera' sul seguente quesito:
Sintesi: "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono
sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative
statali e non statali sia il finanziamento delle scuole non statali
in modo diretto e indiretto?".
Quesito: volete voi abrogare le seguenti parti della L.R. 25 maggio
1999, n. 10?:
Dal Titolo: "E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO".
Dall'articolo 1, comma 2, lettera a): "di un sistema integrato".
Dall'articolo 1, comma 2, lettera a): "basato sul progressivo
coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative
e formative".
Dall'articolo 2, comma 2, lettera a): "non statale,".
L'articolo 2, comma 2, lettera f): "sostegno alle scuole
dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti,
associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;".
L'articolo 10, comma 4, lettera c): "soggetti gestori di scuole
dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti
di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli
comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;".
L'articolo 10, comma 4, lettera d): "soggetti gestori di scuole
dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui
all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa,
da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;".
L'articolo 10, comma 4, lettera e): "associazioni rappresentative a
livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole
dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui
all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione
dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la
dotazione di' figure di coordinamento pedagogico;".
L'articolo 10, comma 4, lettera f): "scuole materne autorizzate non
statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b).".
L'articolo 10, comma 5: "Al fine di poter accedere ai contributi di
cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia
gia' convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti
ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni
dall'approvazione della legge medesima.".
Dall'articolo 10, comma 6: "nonche', i progetti dei soggetti di cui
alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b),".
L'articolo 12, comma 2: "L'assegno di studio al fine di favorire il
successo scolastico servira' a coprire una percentuale non superiore
al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e
frequentanti le scuole statali e non statali, nonche', a corsi di
formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede
nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che
rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.".
L'articolo 12, comma 3: "La percentuale di copertura delle spese di
cui al comma precedente potra' essere elevata fino al 90% qualora si
tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della
scuola frequentata, di concerto con le strutture per i servizi
sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a
causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.".
Dall'articolo 12, comma 5: ", a tutte le spese sostenute".
Lo svolgimento del referendum e' fissato per il giorno di domenica 20
maggio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione e notificato al Commissario del Governo e al Presidente della
Corte d'Appello di Bologna. Il presente decreto e' comunicato ai
Sindaci dei Comuni della regione e ai Presidenti delle commissioni
elettorali circondariali.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani