REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 12 luglio 2000, n. 6457

Ditta Gilli Faliero e Gilli Rosa - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Gattatico (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Gilli Faliero residente in Via Don Minzoni n. 52 del                 
comune di Gattatico e Gilli Rosa residente in Via Trieste  n.45 del             
comune di Parma ditta legalmente domiciliata presso la sede del                 
Comune di Gattatico, la concessione di derivazione di acqua pubblica            
dalle falde sotterranee in localita' Pantaro del comune di Gattatico            
(RE); (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli              
0,11 (l/s 11) e fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli              
0,20 (l/s 20) per uso irriguo e piu' precisamente per irrigare un               
appezzamento di terreno di complessivi ettari 11.64.77 coltivato a              
prato stabile e seminativo; (omissis)                                           
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3069 di rep. dell'8/5/1992.                        
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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