DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 25 agosto 2000, n. 8041
Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nelle province di Reggio Emilia e di Piacenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
visto il DM 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro
Flavescenza dorata della vite";
considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza
dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo
regionale;
visti i risultati del monitoraggio effettuato nel corso del 2000
relativamente alla presenza della Flavescenza dorata nei vigneti
dell'Emilia-Romagna;
vista la diffusione di Scaphoideus titanus, vettore di Flavescenza
dorata, nel territorio regionale nel corso dei mesi da maggio ad
agosto del corrente anno;
ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte
all'eradicazione della malattia nelle aree focolaio, cosi' come
definite all'art. 4 del DM 31 maggio 2000, anche attraverso un'azione
di contenimento di Scaphoideus titanus;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95,
determina:
di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata le aree vitate
presenti all'interno dei confini dei seguenti comuni:
- Fabbrico, Luzzara e Reggio Emilia della provincia di Reggio Emilia;
- Nibbiano, Piozzano e Rivergaro della provincia di Piacenza.
In tali zone focolaio al fine di evitare la diffusione del fitoplasma
responsabile della Flavescenza dorata della vite e del suo vettore
Scaphoideus titanus:
- e' fatto obbligo di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di
Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma;
- e' fatto obbligo di eseguire la lotta al vettore Scaphoideus
titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio
Fitosanitario regionale;
- e' fatto divieto di prelevare materiale di moltiplicazione
vegetativa della vite.
Al personale del Servizio Fitosanitario regionale nonche' ai Consorzi
Fitosanitari di Reggio Emilia e di Piacenza e' affidato il compito di
verificare la corretta applicazione delle disposizioni impartite.
L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dal presente atto, sara'
punita con una sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire
6.000.000, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della LR 19 gennaio 1998,
n. 3. Qualora il fatto costituisca reato in base all'art. 500 Codice
penale, si provvedera' alla denuncia all'Autorita' giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9 settembre 1987, n. 28
il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti