REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 20 luglio 2000, n. 6789

Ulteriori misure di lotta obbligatoria contro Flavescenza dorata della vite

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visto il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro                        
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica                  
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";               
visto il DM 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro             
Flavescenza dorata della vite";                                                 
vista la precedente determinazione del Responsabile del Servizio                
Fitosanitario regionale n. 6509 del 13 luglio 2000 recante "Misure di           
lotta obbligatoria contro Flavescenza dorata della vite";                       
considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza            
dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo                
regionale;                                                                      
visti i risultati del monitoraggio effettuato nel corso del 1999 e              
del 2000 relativamente alla presenza della Flavescenza dorata nei               
vigneti dell'Emilia-Romagna e della Lombardia con particolare                   
riferimento alla provincia di Mantova;                                          
vista la diffusione di Scaphoideus titanus, vettore di Flavescenza              
dorata, nel territorio regionale nel corso dei mesi di maggio, giugno           
e luglio del corrente anno;                                                     
ritenuto di integrare le specifiche misure fitosanitarie stabilite              
con la determinazione n. 6509 del 12 luglio 2000 volte                          
all'eradicazione della malattia nelle aree focolaio, cosi' come                 
definite all'art. 4 del DM 31 maggio 2000, anche attraverso un'azione           
di contenimento di Scaphoideus titanus;                                         
ritenuto altresi' di adottare misure fitosanitarie di carattere                 
preventivo anche in alcune aree immediatamente confinanti con le zone           
focolaio nelle quali e' stata accertata la presenza del vettore ma              
che risultano al momento indenni da Flavescenza dorata;                         
viste le deliberazioni della Giunta regionale:                                  
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente           
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95,                             
determina:                                                                      
di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata le aree vitate                
presenti all'interno dei confini dei comuni di:                                 
- Lugagnano Val d'Arda (PC);                                                    
- San Giorgio Piacentino (PC).                                                  
In tale zona focolaio al fine di evitare la diffusione del fitoplasma           
responsabile della Flavescenza dorata della vite e del suo vettore              
Scaphoideus titanus:                                                            
- e' fatto obbligo di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di             
Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma;                     
- e' fatto obbligo di eseguire la lotta al vettore Scaphoideus                  
titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio                     
Fitosanitario regionale;                                                        
- e' fatto divieto di prelevare materiale di moltiplicazione                    
vegetativa della vite.                                                          
Al fine di evitare la diffusione del fitoplasma responsabile della              
Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nelle zone             
viticole indenni limitrofe ai focolai, delimitati dai confini dei               
seguenti comuni:                                                                
- Caminata (PC);                                                                
- Vigolzone (PC);                                                               
- Brescello (RE);                                                               
- Boretto (RE);                                                                 
- Gualtieri (RE);                                                               
- Guastalla (RE);                                                               
- Luzzara (RE);                                                                 
- Reggiolo (RE);                                                                
- Rolo (RE),                                                                    
e' fatto obbligo di eseguire la lotta al vettore Scaphoideus titanus            
sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario               
regionale.                                                                      
Al personale del Servizio Fitosanitario regionale nonche' ai Consorzi           
Fitosanitari di Piacenza e Reggio Emilia, per i territori di propria            
competenza, e' affidato il compito di verificare la corretta                    
applicazione delle disposizioni impartite.                                      
L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dal presente atto, sara'            
punita con una sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire                 
6.000.000, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della L.R. 19 gennaio                
1998, n. 3. Qualora il fatto costituisca reato in base all'art. 500             
Codice penale, si provvedera' alla denuncia all'Autorita'                       
giudiziaria.                                                                    
Ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9 settembre 1987, n. 28             
il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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