DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 13 luglio 2000, n. 6509
Misure di lotta obbligatoria contro Flavescenza dorata della vite
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
visto il DM 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro
Flavescenza dorata della vite";
considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza
dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo
regionale;
visti i risultati del monitoraggio effettuato nel corso del 1999
relativamente alla presenza della Flavescenza dorata nei vigneti
dell'Emilia-Romagna;
vista la diffusione di Scaphoideus titanus, vettore di Flavescenza
dorata, nel territorio regionale nel corso dei mesi di maggio e
giugno del corrente anno;
ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte
all'eradicazione della malattia nelle aree focolaio, cosi' come
definite all'art. 4 del DM 31 maggio 2000, anche attraverso un'azione
di contenimento di Scaphoideus titanus;
ritenuto altresi' di adottare misure fitosanitarie di carattere
preventivo anche in alcune aree immediatamente confinanti con le zone
focolaio nelle quali e' stata accertata la presenza del vettore ma
che risultano al momento indenni da Flavescenza dorata;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95,
determina:
di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata le aree vitate
presenti all'interno dei confini dei seguenti comuni:
- Borgonovo, Castel San Giovanni, Pianello Val Tidone, Ziano
Piacentino (Val Tidone);
- Carpaneto Piacentino, Gropparello (Val Vezzeno-Val Nure);
- Alseno, Castell'Arquato, Vernasca (Val d'Arda).
In tali zone focolaio al fine di evitare la diffusione del fitoplasma
responsabile della Flavescenza dorata della vite e del suo vettore
Scaphoideus titanus:
- e' fatto obbligo di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di
Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma;
- e' fatto obbligo di eseguire la lotta al vettore Scaphoideus
titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio
Fitosanitario regionale;
- e' fatto divieto di prelevare materiale di moltiplicazione
vegetativa della vite.
Al fine di evitare la diffusione del fitoplasma responsabile della
Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nelle zone
viticole indenni limitrofe ai focolai, delimitati dai confini dei
seguenti comuni:
- Nibbiano (Val Tidone);
- Ponte dell'Olio, San Giorgio (Val Vezzeno-Val Nure);
- Bobbio, Rivergaro, Travo (Val Trebbia);
- Fiorenzuola d'Arda, Lugugnano Val d'Arda (Val d'Arda),
e' fatto obbligo di eseguire la lotta al vettore Scaphoideus titanus
sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario
regionale.
Al personale del Servizio Fitosanitario regionale nonche' ai Consorzi
Fitosanitari di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, per i
territori di propria competenza, e' affidato il compito di verificare
la corretta applicazione delle disposizioni impartite.
Nelle zone indenni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena e Bologna, dove e' presente il vettore, e' fatto obbligo ai
conduttori di campi di piante madri per marze, per portinnesti e di
vivai di barbatelle di eseguire i trattamenti insetticidi contro il
vettore Scaphoideus titanus, secondo le indicazioni impartite dal
Servizio Fitosanitario regionale,
L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dal presente atto, sara'
punita con una sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire
6.000.000, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della L.R. 19 gennaio
1998, n. 3. Qualora il fatto costituisca reato in base all'art. 500
Codice penale, si provvedera' alla denuncia all'Autorita'
giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9 settembre 1987, n. 28
il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti