REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2000, n. 1485

L.R. 5/00, art. 3 - Modalita' per l'ammissione ai contributi a fondo perduto a favore di soggetti privati, per danni ad immobili cagionati da frane nei comuni di San Benedetto Val di Sambro (BO) nel 1994 e di Pellegrino Parmense (PR) nel 1997

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, attuativa della Legge 30 marzo               
1998, n. 61, che agli artt. 4 e 9, con riferimento ai danni da                  
dissesti idrogeologici, cagionati ad immobili ad uso abitativo e                
produttivo, stabilisce modalita' e limiti di concessione di                     
contributi a favore di soggetti privati;                                        
- la L.R. n. 5 dell'1 febbraio 2000, che all'art. 3, concede                    
contributi a favore di soggetti privati, per danni ad immobili,                 
cagionati da frane nei comuni di San Benedetto Val di Sambro (BO),              
nel giugno del 1994 e di Pellegrino Parmense (PR), nel gennaio del              
1997, con le modalita' di cui alla L.R. 24/98;                                  
- la L.R. n. 16 del 28 febbraio 2000, avente per oggetto "Bilancio di           
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e           
Bilancio pluriennale 2000/2002", nella quale e' stata iscritta la               
somma di' Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70), alla voce n.           
16 dell'allegato (Elenco n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo) al            
Capitolo di spesa 86500, avente per oggetto "Fondo per far fronte ai            
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9,           
Legge 16/6/1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo. (Elenco            
n. 5 annesso alla presente legge)", per contributi a favore di                  
soggetti privati, per danni ad immobili, cagionati da frane nei                 
comuni di San Benedetto Val di Sambro (BO), nel giugno del 1994 e di            
Pellegrino Parmense (PR), nel gennaio del 1997;                                 
richiamata la propria deliberazione n. 1147 del 13 luglio 1998,                 
esecutiva, attuativa della L.R. 24/98, che determina le tipologie di            
grave danno ad immobili, con fruizione privata, danneggiati da                  
dissesti idrogeologici, differenziando le modalita' per la                      
determinazione dei contributi in base alla localizzazione degli                 
immobili in zona 1 o in zona 2, effettuata con la perimetrazione                
delle aree a rischio idrogeologico di cui all'art. 11 della L.R.                
24/98;                                                                          
considerato che, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge 3 agosto 1998,            
n. 267, cosi' come modificata dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, le            
Autorita' di Bacino hanno approvato piani straordinari contenenti in            
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio           
idrogeologico molto elevato, adottando per dette aree le misure di              
salvaguardia definite secondo quanto disposto dal comma 6 bis                   
dell'articolo 17 della Legge 183/89;                                            
considerato:                                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1838            
del 12 ottobre 1999, ha proposto all'Autorita' di Bacino del fiume              
Po, che ha approvato con delibera n. 14 in data 26 ottobre 1999, del            
Comitato istituzionale, l'individuazione e perimetrazione delle frane           
nelle localita' Ca' Ravera e condominio Maura, nel territorio del               
comune di Pellegrino Parmense (PR);                                             
- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1839 del 12 ottobre             
1999, ha approvato il Piano straordinario delle aree a rischio                  
idrogeologico molto elevato, ricadenti nel bacino interregionale del            
Reno, piano proposto dalla competente Autorita' di Bacino e                     
contenente l'individuazione e perimetrazione della frana in localita'           
Ca' di Sotto nel territorio del comune di San Benedetto Val di Sambro           
(BO);                                                                           
ritenuto di precisare le modalita' e di individuare i tempi con cui i           
cittadini danneggiati dalle frane in parola possono formulare le                
richieste dei contributi, previsti dall'art. 3 della L.R. 5/00;                 
ritenuto inoltre che nell'individuazione di tale modalita' sia                  
opportuno, in analogia a quanto disposto dalla Giunta con                       
deliberazione 1147/98, in attuazione della L.R. 24/98, fare                     
riferimento alle perimetrazioni ed alle norme di salvaguardia                   
approvate dall'Autorita' di Bacino del fiume Po, dall'Autorita' di              
Bacino del Reno e dalla Regione Emilia-Romagna, gia' sopracitate;               
considerato che il DL 180/98, convertito in Legge 267/98, all'art. 1,           
comma 5, prevede siano le Regioni a stabilire le misure di                      
incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine            
di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e            
le abitazioni private;                                                          
richiamata la propria deliberazione 187/99, esecutiva, avente per               
oggetto "Approvazione del programma operativo Euro e attuazione dei             
progetti ôNormativa' e ôAtti amministrativi'";                                  
acquisiti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del            
punto 3.1 della deliberazione 2541/95, i pareri favorevoli:                     
- del Responsabile del Servizio Protezione civile ing. Demetrio                 
Egidi, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;                    
- del Direttore generale all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in           
merito alla legittimita' del presente atto;                                     
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile,                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, in conformita' alle premesse, le modalita' per                 
l'ammissione ai contributi a fondo perduto a favore di soggetti                 
privati, per danni ad immobili, cagionati da frane, nella localita'             
Ca' di Sotto in comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), nel                 
giugno del 1994 e nelle localita' Ca' Ravera e condominio Maura in              
comune di Pellegrino Parmense (PR), nel gennaio del 1997, di cui                
all'art. 3 della L.R. 5/00, modalita' definite nell'Allegato A, parte           
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
2) di stabilire in 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione,            
il termine entro cui i soggetti privati danneggiati, eventi diritto             
ai sensi dell'Allegato A di cui al punto 1), dovranno inviare ai                
Comuni di San Benedetto Val di Sambro e di Pellegrino Parmense le               
richieste di contributi;                                                        
3) di stabilire nei successivi 30 giorni, dal termine di cui al punto           
2), il periodo entro il quale i Comuni, di San Benedetto Val di                 
Sambro e di Pellegrino Parmense, devono trasmettere tali richieste di           
contributi alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Ambiente - Servizio           
Protezione civile;                                                              
4) di dare atto che con successivi provvedimenti, assunti dagli                 
organi regionali competenti, si provvedera' all'assegnazione e                  
concessione dei contributi a fondo perduto ai Comuni di San Benedetto           
Val di Sambro e di Pellegrino Parmense e verra' assunto il relativo             
impegno di spesa in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato ed            
alle priorita' stabilite, in base alle richieste trasmesse di cui al            
punto 3) e nel limite massimo della disponibilita' di spesa della               
somma di Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70), iscritta alla           
voce n. 16 dell'allegato (Elenco n. 5 - Spese d'investimento di                 
sviluppo) al Capitolo di spesa  n.86500, avente per oggetto "Fondo              
per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di               
approvazione (art. 9, Legge 16/6/1970, n. 281). Spese di investimento           
di sviluppo. (Elenco n. 5 annesso alla presente legge)", del Bilancio           
da previsione per l'anno finanziario 2000;                                      
5) di dare atto che per quanto non previsto dal presente                        
provvedimento si rimanda agli artt. 4 e 9 della L.R. 24/98;                     
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' per l'ammissione ai contributi a fondo perduto a favore di            
soggetti privati, per danni ad immobili, cagionati da frane, nella              
localita' Ca' di Sotto in comune di San Benedetto Val di Sambro (BO),           
nel giugno del 1994 e nelle localita' Ca' Ravera e condominio Maura             
in comune di Pellegrino Parmense (PR), nel gennaio del 1997, di cui             
all'art. 3 della L.R. 5/00                                                      
1) Soggetti aventi diritto                                                      
Sono concessi contributi a fondo perduto per danni ad immobili                  
cagionati da frane, nella localita' Ca' di Sotto in comune di San               
Benedetto Val di Sambro, nel giugno del 1994 e nelle localita' Ca'              
Ravera e condominio Maura in comune di Pellegrino Parmense, nel                 
gennaio del 1997, ai seguenti soggetti privati:                                 
a) soggetti che, alla data degli eventi calamitosi suddetti,                    
risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso abitativo           
danneggiati da tali eventi, con priorita' per le abitazioni                     
principali;                                                                     
b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di                  
servizi e artigianali che, alla data degli eventi calamitosi                    
suddetti, risultavano essere proprietari di immobili danneggiati da             
tali eventi;                                                                    
c) alle aziende agricole, alle imprese di lavorazione,                          
trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli che, alla              
data degli eventi calamitosi suddetti, risultavano essere proprietari           
di' immobili danneggiati da tali eventi.                                        
2) Tipologie di danno e determinazione dei contributi                           
Il criterio di valutazione dei danni, per la determinazione dei                 
contributi, e' individuato in funzione delle perimetrazioni e delle             
relative norme di salvaguardia, di cui al DL 180/98, convertito in              
Legge 267/98 e successive modificazioni, approvate con i seguenti               
provvedimenti:                                                                  
- deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 del Comitato istituzionale            
dell'Autorita' di Bacino del fiume Po, su proposta della Giunta della           
Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1838 del 12 ottobre 1999;           
- deliberazione n. 1839 del 12 ottobre 1999 della Giunta della                  
Regione Emilia-Romagna, su proposta dell'Autorita' di Bacino del                
Reno.Per quanto riguarda gli interventi ammissibili a contributo, si            
tiene conto delle opere consentite dalle norme di salvaguardia                  
approvate con le delibere sopracitate, relative alle due aree                   
interessate dalle frane.                                                        
In particolare, per le frane di Pellegrino Parmense, nelle localita'            
Ca' Ravera e condominio Maura, si richiama l'Allegato 3 "Norme di               
attuazione e misure di salvaguardia", art. 5, del Piano straordinario           
per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato con                
deliberazione 14/99 dell'Autorita' di Bacino del fiume Po.                      
Per quanto riguarda la frana di San Benedetto Val di Sambro,                    
localita' Ca' di Sotto, si richiama l'Allegato "Misure di                       
salvaguardia, localita' Ca' di Sotto, comune di San Benedetto Val di            
Sambro", del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico            
molto elevato, approvato con deliberazione 1839/99 della Giunta della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Per le tipologie di grave danno, ad immobili con fruizione privata,             
si rinvia all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale             
1147/98, compatibilmente con la diversa tipologia di evento                     
calamitoso.                                                                     
2.1 Frane di Ca' Ravera e del condominio Maura, nel territorio del              
comune di Pellegrino Parmense                                                   
2.1.1 Per gli immobili ad uso di abitazione principale, secondaria o            
attivita' produttive, localizzati in:                                           
zona 1, se distrutti o gravemente danneggiati;                                  
zona 2, se gravemente danneggiati e non ripristinabili con gli                  
interventi edilizi consentiti dalla norme di salvaguardia,                      
e' stabilito un contributo a fondo perduto:                                     
- per la demolizione e ricostruzione dell'immobile nello stesso                 
comune, in zone opportunamente definite dal Piano regolatore                    
generale, comunque al di fuori delle zone 1 e 2 di cui alla                     
deliberazione 14/99 dell'Autorita' di Bacino del fiume Po;                      
- per l'acquisto di un'immobile nello stesso comune, di superficie              
utile abitabile (come definita dalla deliberazione della Giunta                 
regionale 1663/96) o superficie utile per le attivita' produttive,              
corrispondenti a quelle dell'immobile colpito dall'evento franoso.              
Tale contributo e' cosi' determinato:                                           
- per le abitazioni principali, il contributo si calcola                        
moltiplicando Lire 1.800.000 (pari a Euro 929,62) per la superficie             
complessiva dell'unita' immobiliare (come definita dalla                        
deliberazione della Giunta regionale 1663/96), con una superficie               
utile abitabile fino ad un massimo di 200 mq, in analogia con quanto            
stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 1147/98, nei               
riguardi del limite massimo del costo complessivo di costruzione per            
le nuove costruzioni di edilizia residenziale convenzionata;                    
- per le abitazioni secondarie, il contributo si calcola                        
moltiplicando Lire 1.800.000 (pari a Euro 929,62) per la superficie             
utile abitabile dell'unita' immobiliare (come definita dalla                    
deliberazione della Giunta regionale 1663/96), fino ad un massimo di            
200 mq, ed e' concesso nella misura massima del 75%;                            
- per le attivita' produttive il contributo e' pari al 75% del costo            
di demolizione e ricostruzione dell'immobile o dell'acquisto di altro           
patrimonio immobiliare, corrispondente a quello colpito dall'evento             
franoso, fino ad un massimo di Lire 300.000.000 (pari a Euro                    
154.937,07) per ciascuna impresa.                                               
2.1.2 Per gli immobili ad uso di abitazione principale, secondaria o            
attivita' produttive, localizzati in zona 2 e gravemente danneggiati,           
ripristinabili con i seguenti interventi edilizi consentiti dalle               
norme di salvaguardia:                                                          
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,              
cosi' come definiti alle lettere b) e c), dell'art. 31 della Legge              
457/78, senza aumenti di superficie e volume;                                   
- ristrutturazione edilizia cosi' come definita alla lettera d)                 
dell'art. 31 della Legge 457/78;                                                
- opere rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla                  
protezione dello stesso;                                                        
- interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e              
dei manufatti vincolati ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39,                 
nonche' di quelli di valore storico-culturale cosi' classificati in             
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti,                 
e' stabilito un contributo a fondo pari al 75% dell'importo dei                 
lavori relativi ai suddetti tipi di interventi edilizi conseguenti ai           
danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali.                       
Per le attivita' produttive il contributo ha un limite massimo di               
Lire 300.000.000 (pari a Euro 154.937,07) per ciascuna impresa.                 
2.2 Frana di Ca' di Sotto nel territorio del comune di San Benedetto            
Val di Sambro                                                                   
2.2.1 Per gli immobili ad uso di abitazione principale, secondaria o            
attivita' produttive, localizzati in:                                           
zona 1, se distrutti o gravemente danneggiati;                                  
zona 2, zona 3, se distrutti, gravemente danneggiati o resi inagibili           
dall'evoluzione del fenomeno franoso e non ripristinabili con gli               
interventi edilizi consentiti dalle norme di salvaguardia,                      
e' stabilito un contributo a fondo perduto:                                     
- per la demolizione e ricostruzione dell'immobile nello stesso                 
comune, in zone opportunamente definite dal Piano regolatore                    
generale, comunque al di fuori delle zone 1, 2, 3 di cui alla                   
deliberazione della Giunta regionale 1839/99;                                   
- per l'acquisto di un'immobile nello stesso comune, di superficie              
utile abitabile (come definita dalla deliberazione della Giunta                 
regionale 1663/96) o superficie utile per le attivita' produttive,              
corrispondenti a quella dell'immobile colpito dall'evento franoso.              
Tale contributo e' cosi' determinato:                                           
- per le abitazioni principali, il contributo si calcola                        
moltiplicando Lire 1.800.000 (pari a Euro 929,62) per la superficie             
complessiva dell'unita' immobiliare (come definita dalla                        
deliberazione della Giunta regionale 1663/96), con una superficie               
utile abitabile fino ad un massimo di 200 mq, in analogia con quanto            
stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 1147/98, nei               
riguardi del limite massimo del costo complessivo di costruzione per            
le nuove costruzioni di edilizia residenziale convenzionata;                    
- per le abitazioni secondarie, il contributo si calcola                        
moltiplicando Lire 1.800.000 (pari a Euro 929,62) per la superficie             
utile abitabile dell'unita' immobiliare (come definita dalla                    
deliberazione di Giunta 1663/96), fino ad un massimo di 200 mq, ed e'           
concesso nella misura massima del 75%;                                          
- per le attivita' produttive il contributo e' pari al 75% del costo            
di demolizione e ricostruzione dell'immobile o dell'acquisto di un              
altro patrimonio immobiliare corrispondente a quello colpito                    
dall'evento franoso, fino ad un massimo di Lire 300.000.000 (pari a             
Euro 154.937,07) per ciascuna impresa.                                          
2.2.2 Per gli immobili ad uso di abitazione principale, secondaria o            
attivita' produttive, localizzati in zona 2 o zona 3, gravemente                
danneggiati, ripristinabili con i seguenti interventi edilizi                   
consentiti dalle norme di salvaguardia:                                         
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,              
cosi' come definiti alle lettere b) e c), dell'art. 31 della Legge              
457/78, senza aumenti di superficie o volume;                                   
- interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilita' degli           
edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica                       
incolumita', senza aumento di superfici e volume,                               
e' stabilito un contributo a fondo perduto pari al 75% dell'importo             
dei lavori relativi ai suddetti tipi di interventi edilizi                      
conseguenti ai danni subiti, con priorita' per le abitazioni                    
principali.                                                                     
Per le attivita' produttive il contributo ha un limite massimo di               
Lire 300.000.000 (pari a Euro 154.937,07) per ciascuna impresa.                 
2.3 Ulteriori immobili danneggiati dagli eventi franosi nella                   
localita' Ca' Ravera in comune di Pellegrino Parmense e nella                   
localita' Ca' di Sotto in comune di San Benedetto Val di Sambro                 
I Comuni di Pellegrino Parmense e di San Benedetto Val di Sambro                
hanno la facolta' di inserire nell'elenco dei soggetti aventi titolo            
a beneficiare dei contributi, di cui al presente atto, anche i                  
proprietari di immobili danneggiati a seguito degli eventi franosi              
sopra richiamati, eventualmente ubicati a margine delle                         
perimetrazioni approvate.                                                       
In tali casi, che dovranno essere limitati ad eventuali errori                  
cartografici nella definizione delle perimetrazioni, il Servizio                
provinciale Difesa del suolo competente per territorio potra'                   
attestare il nesso di causalita' fra i danni segnalati e gli eventi             
franosi, di cui all'art. 5 della L.R. 5/00, sulla base di motivata              
richiesta da parte del Comune.                                                  
Per la definizione dei contributi ammissibili per questa tipologia di           
immobili, si rimanda al punto 2.1.2 per il Comune di Pellegrino                 
Parmense e al punto 2.2.2 per il Comune di San Benedetto Val di                 
Sambro.                                                                         
3) Richieste e limiti dei contributi                                            
Le richieste di contributi da parte dei soggetti privati aventi                 
diritto, per gli interventi relativi alle tipologie di danno previste           
al punto 2, dovranno essere presentate ai Comuni ove e' ubicato                 
l'immobile danneggiato, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna della presente               
deliberazione ed essere corredate da:                                           
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' per lavori di                 
importo fino a Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.239,14);                         
- perizie giurate redatte da professionisti abilitati, con                      
riferimento all'Allegato B della deliberazione di Giunta 1147/98,               
compatibilmente con la diversa tipologia di evento calamitoso, per              
lavori di importo superiore a Lire 20.000.000 (pari a Euro                      
10.239,14).                                                                     
Nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' e nelle perizie           
giurate devono essere dichiarati:                                               
- l'importo dei lavori con relativa specificazione dei danni subiti;            
- il nesso di causalita' dei danni con gli eventi calamitosi e la               
sussistenza del grave danno ai sensi della deliberazione di Giunta              
1147/98, compatibilmente con la diversa tipologia di evento                     
calamitoso;                                                                     
- l'eventuale corresponsione di contributi da parte di Enti pubblici            
o di rimborsi di compagnie di assicurazione, in riferimento ai danni            
segnalati.                                                                      
I Comuni di Pellegrino Parmense e di San Benedetto Val di Sambro                
sulla base delle richieste loro pervenute, della documentazione                 
acquisita nell'immediatezza o in prossimita' degli eventi calamitosi            
e previo eventuali ulteriori accertamenti, trasmettono alla Regione,            
entro i successivi 30 giorni dal termine prima definito, l'elenco dei           
soggetti privati che hanno subito gravi danni e che abbiano titolo              
per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dal presente           
atto, con la specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei             
danni.                                                                          
Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con                  
l'erogazione di fondi da parte di compagnie di assicurazione o di               
altri Enti pubblici, la corresponsione dei contributi previsti ha               
luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.                     
In tale caso il contributo cosi' determinato e' integrato con                   
un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti               
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale               
somma non puo' comunque superare la meta' del rimborso percepito                
dalle compagnie di assicurazione.                                               
4) Assegnazione, erogazione dei contributi e consuntivi                         
Entro 30 giorni dall'attribuzione dei fondi da parte della Regione              
Emilia-Romagna, i Comuni di Pellegrino Parmense e di San Benedetto              
Val di Sambro provvederanno ad assegnare i contributi ai soggetti               
aventi diritto, con atto amministrativo idoneo, trasmettendolo per              
conoscenza alla Regione.                                                        
I contributi possono essere erogati dai Comuni ai soggetti aventi               
diritto nei seguenti modi:                                                      
- a lavori ultimati, in unica soluzione, entro 15 giorni dalla                  
presentazione delle fatture, debitamente quietanzate;                           
- in corso di realizzazione dell'intervento:                                    
a) in ragione del 40% dell'importo concesso, dopo accertamento                  
dell'avvenuto inizio dei lavori;                                                
b) l'ulteriore 60% a saldo conguaglio, a lavori ultimati, dietro                
presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di             
fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e            
rendicontazione delle spese sostenute e documentazione anche a fini             
fiscali, entro i limiti del contributo concesso;                                
- alla stipula del rogito, nel caso di acquisto di nuova unita'                 
immobiliare.                                                                    
I Comuni di Pellegrino Parmense e di San Benedetto Val di Sambro                
dovranno trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, Direzione                     
Programmazione e Pianificazione urbanistica, Servizio Programmi                 
edilizi, elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati.             
Le eventuali economie che dovessero risultare ad interventi                     
effettuati debbono essere restituite alla Regione.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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