DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2000, n. 1485
L.R. 5/00, art. 3 - Modalita' per l'ammissione ai contributi a fondo perduto a favore di soggetti privati, per danni ad immobili cagionati da frane nei comuni di San Benedetto Val di Sambro (BO) nel 1994 e di Pellegrino Parmense (PR) nel 1997
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, attuativa della Legge 30 marzo
1998, n. 61, che agli artt. 4 e 9, con riferimento ai danni da
dissesti idrogeologici, cagionati ad immobili ad uso abitativo e
produttivo, stabilisce modalita' e limiti di concessione di
contributi a favore di soggetti privati;
- la L.R. n. 5 dell'1 febbraio 2000, che all'art. 3, concede
contributi a favore di soggetti privati, per danni ad immobili,
cagionati da frane nei comuni di San Benedetto Val di Sambro (BO),
nel giugno del 1994 e di Pellegrino Parmense (PR), nel gennaio del
1997, con le modalita' di cui alla L.R. 24/98;
- la L.R. n. 16 del 28 febbraio 2000, avente per oggetto "Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e
Bilancio pluriennale 2000/2002", nella quale e' stata iscritta la
somma di' Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70), alla voce n.
16 dell'allegato (Elenco n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo) al
Capitolo di spesa 86500, avente per oggetto "Fondo per far fronte ai
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9,
Legge 16/6/1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo. (Elenco
n. 5 annesso alla presente legge)", per contributi a favore di
soggetti privati, per danni ad immobili, cagionati da frane nei
comuni di San Benedetto Val di Sambro (BO), nel giugno del 1994 e di
Pellegrino Parmense (PR), nel gennaio del 1997;
richiamata la propria deliberazione n. 1147 del 13 luglio 1998,
esecutiva, attuativa della L.R. 24/98, che determina le tipologie di
grave danno ad immobili, con fruizione privata, danneggiati da
dissesti idrogeologici, differenziando le modalita' per la
determinazione dei contributi in base alla localizzazione degli
immobili in zona 1 o in zona 2, effettuata con la perimetrazione
delle aree a rischio idrogeologico di cui all'art. 11 della L.R.
24/98;
considerato che, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge 3 agosto 1998,
n. 267, cosi' come modificata dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, le
Autorita' di Bacino hanno approvato piani straordinari contenenti in
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato, adottando per dette aree le misure di
salvaguardia definite secondo quanto disposto dal comma 6 bis
dell'articolo 17 della Legge 183/89;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1838
del 12 ottobre 1999, ha proposto all'Autorita' di Bacino del fiume
Po, che ha approvato con delibera n. 14 in data 26 ottobre 1999, del
Comitato istituzionale, l'individuazione e perimetrazione delle frane
nelle localita' Ca' Ravera e condominio Maura, nel territorio del
comune di Pellegrino Parmense (PR);
- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1839 del 12 ottobre
1999, ha approvato il Piano straordinario delle aree a rischio
idrogeologico molto elevato, ricadenti nel bacino interregionale del
Reno, piano proposto dalla competente Autorita' di Bacino e
contenente l'individuazione e perimetrazione della frana in localita'
Ca' di Sotto nel territorio del comune di San Benedetto Val di Sambro
(BO);
ritenuto di precisare le modalita' e di individuare i tempi con cui i
cittadini danneggiati dalle frane in parola possono formulare le
richieste dei contributi, previsti dall'art. 3 della L.R. 5/00;
ritenuto inoltre che nell'individuazione di tale modalita' sia
opportuno, in analogia a quanto disposto dalla Giunta con
deliberazione 1147/98, in attuazione della L.R. 24/98, fare
riferimento alle perimetrazioni ed alle norme di salvaguardia
approvate dall'Autorita' di Bacino del fiume Po, dall'Autorita' di
Bacino del Reno e dalla Regione Emilia-Romagna, gia' sopracitate;
considerato che il DL 180/98, convertito in Legge 267/98, all'art. 1,
comma 5, prevede siano le Regioni a stabilire le misure di
incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine
di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e
le abitazioni private;
richiamata la propria deliberazione 187/99, esecutiva, avente per
oggetto "Approvazione del programma operativo Euro e attuazione dei
progetti ôNormativa' e ôAtti amministrativi'";
acquisiti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del
punto 3.1 della deliberazione 2541/95, i pareri favorevoli:
- del Responsabile del Servizio Protezione civile ing. Demetrio
Egidi, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;
- del Direttore generale all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, in
merito alla legittimita' del presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in conformita' alle premesse, le modalita' per
l'ammissione ai contributi a fondo perduto a favore di soggetti
privati, per danni ad immobili, cagionati da frane, nella localita'
Ca' di Sotto in comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), nel
giugno del 1994 e nelle localita' Ca' Ravera e condominio Maura in
comune di Pellegrino Parmense (PR), nel gennaio del 1997, di cui
all'art. 3 della L.R. 5/00, modalita' definite nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire in 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione,
il termine entro cui i soggetti privati danneggiati, eventi diritto
ai sensi dell'Allegato A di cui al punto 1), dovranno inviare ai
Comuni di San Benedetto Val di Sambro e di Pellegrino Parmense le
richieste di contributi;
3) di stabilire nei successivi 30 giorni, dal termine di cui al punto
2), il periodo entro il quale i Comuni, di San Benedetto Val di
Sambro e di Pellegrino Parmense, devono trasmettere tali richieste di
contributi alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Ambiente - Servizio
Protezione civile;
4) di dare atto che con successivi provvedimenti, assunti dagli
organi regionali competenti, si provvedera' all'assegnazione e
concessione dei contributi a fondo perduto ai Comuni di San Benedetto
Val di Sambro e di Pellegrino Parmense e verra' assunto il relativo
impegno di spesa in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato ed
alle priorita' stabilite, in base alle richieste trasmesse di cui al
punto 3) e nel limite massimo della disponibilita' di spesa della
somma di Lire 3.000.000.000 (pari a Euro 1.549.370,70), iscritta alla
voce n. 16 dell'allegato (Elenco n. 5 - Spese d'investimento di
sviluppo) al Capitolo di spesa n.86500, avente per oggetto "Fondo
per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione (art. 9, Legge 16/6/1970, n. 281). Spese di investimento
di sviluppo. (Elenco n. 5 annesso alla presente legge)", del Bilancio
da previsione per l'anno finanziario 2000;
5) di dare atto che per quanto non previsto dal presente
provvedimento si rimanda agli artt. 4 e 9 della L.R. 24/98;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Modalita' per l'ammissione ai contributi a fondo perduto a favore di
soggetti privati, per danni ad immobili, cagionati da frane, nella
localita' Ca' di Sotto in comune di San Benedetto Val di Sambro (BO),
nel giugno del 1994 e nelle localita' Ca' Ravera e condominio Maura
in comune di Pellegrino Parmense (PR), nel gennaio del 1997, di cui
all'art. 3 della L.R. 5/00
1) Soggetti aventi diritto
Sono concessi contributi a fondo perduto per danni ad immobili
cagionati da frane, nella localita' Ca' di Sotto in comune di San
Benedetto Val di Sambro, nel giugno del 1994 e nelle localita' Ca'
Ravera e condominio Maura in comune di Pellegrino Parmense, nel
gennaio del 1997, ai seguenti soggetti privati:
a) soggetti che, alla data degli eventi calamitosi suddetti,
risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso abitativo
danneggiati da tali eventi, con priorita' per le abitazioni
principali;
b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di
servizi e artigianali che, alla data degli eventi calamitosi
suddetti, risultavano essere proprietari di immobili danneggiati da
tali eventi;
c) alle aziende agricole, alle imprese di lavorazione,
trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli che, alla
data degli eventi calamitosi suddetti, risultavano essere proprietari
di' immobili danneggiati da tali eventi.
2) Tipologie di danno e determinazione dei contributi
Il criterio di valutazione dei danni, per la determinazione dei
contributi, e' individuato in funzione delle perimetrazioni e delle
relative norme di salvaguardia, di cui al DL 180/98, convertito in
Legge 267/98 e successive modificazioni, approvate con i seguenti
provvedimenti:
- deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 del Comitato istituzionale
dell'Autorita' di Bacino del fiume Po, su proposta della Giunta della
Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1838 del 12 ottobre 1999;
- deliberazione n. 1839 del 12 ottobre 1999 della Giunta della
Regione Emilia-Romagna, su proposta dell'Autorita' di Bacino del
Reno.Per quanto riguarda gli interventi ammissibili a contributo, si
tiene conto delle opere consentite dalle norme di salvaguardia
approvate con le delibere sopracitate, relative alle due aree
interessate dalle frane.
In particolare, per le frane di Pellegrino Parmense, nelle localita'
Ca' Ravera e condominio Maura, si richiama l'Allegato 3 "Norme di
attuazione e misure di salvaguardia", art. 5, del Piano straordinario
per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato con
deliberazione 14/99 dell'Autorita' di Bacino del fiume Po.
Per quanto riguarda la frana di San Benedetto Val di Sambro,
localita' Ca' di Sotto, si richiama l'Allegato "Misure di
salvaguardia, localita' Ca' di Sotto, comune di San Benedetto Val di
Sambro", del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato, approvato con deliberazione 1839/99 della Giunta della
Regione Emilia-Romagna.
Per le tipologie di grave danno, ad immobili con fruizione privata,
si rinvia all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale
1147/98, compatibilmente con la diversa tipologia di evento
calamitoso.
2.1 Frane di Ca' Ravera e del condominio Maura, nel territorio del
comune di Pellegrino Parmense
2.1.1 Per gli immobili ad uso di abitazione principale, secondaria o
attivita' produttive, localizzati in:
zona 1, se distrutti o gravemente danneggiati;
zona 2, se gravemente danneggiati e non ripristinabili con gli
interventi edilizi consentiti dalla norme di salvaguardia,
e' stabilito un contributo a fondo perduto:
- per la demolizione e ricostruzione dell'immobile nello stesso
comune, in zone opportunamente definite dal Piano regolatore
generale, comunque al di fuori delle zone 1 e 2 di cui alla
deliberazione 14/99 dell'Autorita' di Bacino del fiume Po;
- per l'acquisto di un'immobile nello stesso comune, di superficie
utile abitabile (come definita dalla deliberazione della Giunta
regionale 1663/96) o superficie utile per le attivita' produttive,
corrispondenti a quelle dell'immobile colpito dall'evento franoso.
Tale contributo e' cosi' determinato:
- per le abitazioni principali, il contributo si calcola
moltiplicando Lire 1.800.000 (pari a Euro 929,62) per la superficie
complessiva dell'unita' immobiliare (come definita dalla
deliberazione della Giunta regionale 1663/96), con una superficie
utile abitabile fino ad un massimo di 200 mq, in analogia con quanto
stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 1147/98, nei
riguardi del limite massimo del costo complessivo di costruzione per
le nuove costruzioni di edilizia residenziale convenzionata;
- per le abitazioni secondarie, il contributo si calcola
moltiplicando Lire 1.800.000 (pari a Euro 929,62) per la superficie
utile abitabile dell'unita' immobiliare (come definita dalla
deliberazione della Giunta regionale 1663/96), fino ad un massimo di
200 mq, ed e' concesso nella misura massima del 75%;
- per le attivita' produttive il contributo e' pari al 75% del costo
di demolizione e ricostruzione dell'immobile o dell'acquisto di altro
patrimonio immobiliare, corrispondente a quello colpito dall'evento
franoso, fino ad un massimo di Lire 300.000.000 (pari a Euro
154.937,07) per ciascuna impresa.
2.1.2 Per gli immobili ad uso di abitazione principale, secondaria o
attivita' produttive, localizzati in zona 2 e gravemente danneggiati,
ripristinabili con i seguenti interventi edilizi consentiti dalle
norme di salvaguardia:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
cosi' come definiti alle lettere b) e c), dell'art. 31 della Legge
457/78, senza aumenti di superficie e volume;
- ristrutturazione edilizia cosi' come definita alla lettera d)
dell'art. 31 della Legge 457/78;
- opere rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla
protezione dello stesso;
- interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e
dei manufatti vincolati ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39,
nonche' di quelli di valore storico-culturale cosi' classificati in
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti,
e' stabilito un contributo a fondo pari al 75% dell'importo dei
lavori relativi ai suddetti tipi di interventi edilizi conseguenti ai
danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali.
Per le attivita' produttive il contributo ha un limite massimo di
Lire 300.000.000 (pari a Euro 154.937,07) per ciascuna impresa.
2.2 Frana di Ca' di Sotto nel territorio del comune di San Benedetto
Val di Sambro
2.2.1 Per gli immobili ad uso di abitazione principale, secondaria o
attivita' produttive, localizzati in:
zona 1, se distrutti o gravemente danneggiati;
zona 2, zona 3, se distrutti, gravemente danneggiati o resi inagibili
dall'evoluzione del fenomeno franoso e non ripristinabili con gli
interventi edilizi consentiti dalle norme di salvaguardia,
e' stabilito un contributo a fondo perduto:
- per la demolizione e ricostruzione dell'immobile nello stesso
comune, in zone opportunamente definite dal Piano regolatore
generale, comunque al di fuori delle zone 1, 2, 3 di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 1839/99;
- per l'acquisto di un'immobile nello stesso comune, di superficie
utile abitabile (come definita dalla deliberazione della Giunta
regionale 1663/96) o superficie utile per le attivita' produttive,
corrispondenti a quella dell'immobile colpito dall'evento franoso.
Tale contributo e' cosi' determinato:
- per le abitazioni principali, il contributo si calcola
moltiplicando Lire 1.800.000 (pari a Euro 929,62) per la superficie
complessiva dell'unita' immobiliare (come definita dalla
deliberazione della Giunta regionale 1663/96), con una superficie
utile abitabile fino ad un massimo di 200 mq, in analogia con quanto
stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 1147/98, nei
riguardi del limite massimo del costo complessivo di costruzione per
le nuove costruzioni di edilizia residenziale convenzionata;
- per le abitazioni secondarie, il contributo si calcola
moltiplicando Lire 1.800.000 (pari a Euro 929,62) per la superficie
utile abitabile dell'unita' immobiliare (come definita dalla
deliberazione di Giunta 1663/96), fino ad un massimo di 200 mq, ed e'
concesso nella misura massima del 75%;
- per le attivita' produttive il contributo e' pari al 75% del costo
di demolizione e ricostruzione dell'immobile o dell'acquisto di un
altro patrimonio immobiliare corrispondente a quello colpito
dall'evento franoso, fino ad un massimo di Lire 300.000.000 (pari a
Euro 154.937,07) per ciascuna impresa.
2.2.2 Per gli immobili ad uso di abitazione principale, secondaria o
attivita' produttive, localizzati in zona 2 o zona 3, gravemente
danneggiati, ripristinabili con i seguenti interventi edilizi
consentiti dalle norme di salvaguardia:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
cosi' come definiti alle lettere b) e c), dell'art. 31 della Legge
457/78, senza aumenti di superficie o volume;
- interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilita' degli
edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica
incolumita', senza aumento di superfici e volume,
e' stabilito un contributo a fondo perduto pari al 75% dell'importo
dei lavori relativi ai suddetti tipi di interventi edilizi
conseguenti ai danni subiti, con priorita' per le abitazioni
principali.
Per le attivita' produttive il contributo ha un limite massimo di
Lire 300.000.000 (pari a Euro 154.937,07) per ciascuna impresa.
2.3 Ulteriori immobili danneggiati dagli eventi franosi nella
localita' Ca' Ravera in comune di Pellegrino Parmense e nella
localita' Ca' di Sotto in comune di San Benedetto Val di Sambro
I Comuni di Pellegrino Parmense e di San Benedetto Val di Sambro
hanno la facolta' di inserire nell'elenco dei soggetti aventi titolo
a beneficiare dei contributi, di cui al presente atto, anche i
proprietari di immobili danneggiati a seguito degli eventi franosi
sopra richiamati, eventualmente ubicati a margine delle
perimetrazioni approvate.
In tali casi, che dovranno essere limitati ad eventuali errori
cartografici nella definizione delle perimetrazioni, il Servizio
provinciale Difesa del suolo competente per territorio potra'
attestare il nesso di causalita' fra i danni segnalati e gli eventi
franosi, di cui all'art. 5 della L.R. 5/00, sulla base di motivata
richiesta da parte del Comune.
Per la definizione dei contributi ammissibili per questa tipologia di
immobili, si rimanda al punto 2.1.2 per il Comune di Pellegrino
Parmense e al punto 2.2.2 per il Comune di San Benedetto Val di
Sambro.
3) Richieste e limiti dei contributi
Le richieste di contributi da parte dei soggetti privati aventi
diritto, per gli interventi relativi alle tipologie di danno previste
al punto 2, dovranno essere presentate ai Comuni ove e' ubicato
l'immobile danneggiato, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna della presente
deliberazione ed essere corredate da:
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' per lavori di
importo fino a Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.239,14);
- perizie giurate redatte da professionisti abilitati, con
riferimento all'Allegato B della deliberazione di Giunta 1147/98,
compatibilmente con la diversa tipologia di evento calamitoso, per
lavori di importo superiore a Lire 20.000.000 (pari a Euro
10.239,14).
Nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' e nelle perizie
giurate devono essere dichiarati:
- l'importo dei lavori con relativa specificazione dei danni subiti;
- il nesso di causalita' dei danni con gli eventi calamitosi e la
sussistenza del grave danno ai sensi della deliberazione di Giunta
1147/98, compatibilmente con la diversa tipologia di evento
calamitoso;
- l'eventuale corresponsione di contributi da parte di Enti pubblici
o di rimborsi di compagnie di assicurazione, in riferimento ai danni
segnalati.
I Comuni di Pellegrino Parmense e di San Benedetto Val di Sambro
sulla base delle richieste loro pervenute, della documentazione
acquisita nell'immediatezza o in prossimita' degli eventi calamitosi
e previo eventuali ulteriori accertamenti, trasmettono alla Regione,
entro i successivi 30 giorni dal termine prima definito, l'elenco dei
soggetti privati che hanno subito gravi danni e che abbiano titolo
per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dal presente
atto, con la specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei
danni.
Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con
l'erogazione di fondi da parte di compagnie di assicurazione o di
altri Enti pubblici, la corresponsione dei contributi previsti ha
luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
In tale caso il contributo cosi' determinato e' integrato con
un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale
somma non puo' comunque superare la meta' del rimborso percepito
dalle compagnie di assicurazione.
4) Assegnazione, erogazione dei contributi e consuntivi
Entro 30 giorni dall'attribuzione dei fondi da parte della Regione
Emilia-Romagna, i Comuni di Pellegrino Parmense e di San Benedetto
Val di Sambro provvederanno ad assegnare i contributi ai soggetti
aventi diritto, con atto amministrativo idoneo, trasmettendolo per
conoscenza alla Regione.
I contributi possono essere erogati dai Comuni ai soggetti aventi
diritto nei seguenti modi:
- a lavori ultimati, in unica soluzione, entro 15 giorni dalla
presentazione delle fatture, debitamente quietanzate;
- in corso di realizzazione dell'intervento:
a) in ragione del 40% dell'importo concesso, dopo accertamento
dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60% a saldo conguaglio, a lavori ultimati, dietro
presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di
fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e
rendicontazione delle spese sostenute e documentazione anche a fini
fiscali, entro i limiti del contributo concesso;
- alla stipula del rogito, nel caso di acquisto di nuova unita'
immobiliare.
I Comuni di Pellegrino Parmense e di San Benedetto Val di Sambro
dovranno trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, Direzione
Programmazione e Pianificazione urbanistica, Servizio Programmi
edilizi, elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati.
Le eventuali economie che dovessero risultare ad interventi
effettuati debbono essere restituite alla Regione.