ENEL SPA - BOLOGNA

COMUNICATO

Nuove opzioni tariffarie per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica

L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera               
204/99, ha definito il nuovo sistema tariffario per forniture di                
energia elettrica ai clienti del mercato vincolato stabilendo che               
ciascuna impresa distributrice di energia elettrica debba definire              
una o piu' opzioni tariffarie alle quali possano accedere, senza                
discriminazione, tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia             
tra quelle definite dalla delibera stessa.                                      
ENEL Distribuzione per il secondo semestre 2000, sulla base di quanto           
stabilito dalla delibera AEEG 112/00, ha determinato nuove opzioni              
tariffarie, approvate con delibera AEEG 141/00, da applicarsi alle              
forniture in bassa e media tensione per gli usi di illuminazione                
pubblica (comprese le forniture ad essa assimilate) con esclusione              
delle forniture straordinarie.                                                  
Nel prospetto sottostante vengono riportati, per ciascuna componente,           
i corrispettivi unitari da addebitare ai clienti:                               
bassa  media tensione   Componenti tariffarie  tensione  (da oltre 1            
a 35 kV)                                                                        
Tariffa base:                                                                   
- Lire/kW anno  118.800  60.000                                                 
- Lire/kWh  52,0  48,5                                                          
Componente GR (delibera   AEEG 204/99) Lire/kWh  27,8  25,1                     
Parte B della tariffa   (delibera AEEG 113/00) Lire/kWh  65,7  61,9             
Componenti A e UC (delibera   AEEG 204/99) Lire/kWh  17,8  14,2 (*)             
(*) Per clienti con consumi fino a 8 GWh/mese.                                  
I corrispettivi unitari espressi in Lire/kW anno verranno applicati             
alla potenza impegnata, come definita da delibera AEEG 204/99, art.             
1, comma 1.1, lettera q, tenendo presente che ciascun punto di                  
consegna di energia elettrica verra' considerato come singola                   
fornitura, come indicato nell'art. 2, comma 2.6 della medesima                  
delibera. Pertanto i relativi corrispettivi verranno determinati in             
base ai valori di potenza contrattualmente impegnata, nel caso di               
forniture con potenza a disposizione fino a 37,5 kW (potenza                    
contrattuale di 30 kW) per le quali non siano installati gruppi di              
misura in grado di registrare la potenza massima prelevata, e in base           
alla potenza massima prelevata in ciascun ciclo annuale di                      
fatturazione considerato nel periodo gennaio-dicembre, nel caso di              
forniture ove siano invece presenti tali gruppi di misura.                      
L'applicazione delle predette tariffe decorre dall'1 luglio 2000.               
Pertanto le fatture emesse con tariffe diverse, relativamente ai                
consumi effettuati successivamente a tale data, saranno adeguate, con           
decorrenza retroattiva, nel corso del secondo semestre 2000.                    
Gli uffici commerciali di ENEL Distribuzione sono a disposizione per            
fornire ulteriori informazioni e chiarimenti al riguardo.                       
IL DIRETTORE                                                                    
Guglielmo Gandino                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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