COMUNICATO
Nuove opzioni tariffarie per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera
204/99, ha definito il nuovo sistema tariffario per forniture di
energia elettrica ai clienti del mercato vincolato stabilendo che
ciascuna impresa distributrice di energia elettrica debba definire
una o piu' opzioni tariffarie alle quali possano accedere, senza
discriminazione, tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia
tra quelle definite dalla delibera stessa.
ENEL Distribuzione per il secondo semestre 2000, sulla base di quanto
stabilito dalla delibera AEEG 112/00, ha determinato nuove opzioni
tariffarie, approvate con delibera AEEG 141/00, da applicarsi alle
forniture in bassa e media tensione per gli usi di illuminazione
pubblica (comprese le forniture ad essa assimilate) con esclusione
delle forniture straordinarie.
Nel prospetto sottostante vengono riportati, per ciascuna componente,
i corrispettivi unitari da addebitare ai clienti:
bassa media tensione Componenti tariffarie tensione (da oltre 1
a 35 kV)
Tariffa base:
- Lire/kW anno 118.800 60.000
- Lire/kWh 52,0 48,5
Componente GR (delibera AEEG 204/99) Lire/kWh 27,8 25,1
Parte B della tariffa (delibera AEEG 113/00) Lire/kWh 65,7 61,9
Componenti A e UC (delibera AEEG 204/99) Lire/kWh 17,8 14,2 (*)
(*) Per clienti con consumi fino a 8 GWh/mese.
I corrispettivi unitari espressi in Lire/kW anno verranno applicati
alla potenza impegnata, come definita da delibera AEEG 204/99, art.
1, comma 1.1, lettera q, tenendo presente che ciascun punto di
consegna di energia elettrica verra' considerato come singola
fornitura, come indicato nell'art. 2, comma 2.6 della medesima
delibera. Pertanto i relativi corrispettivi verranno determinati in
base ai valori di potenza contrattualmente impegnata, nel caso di
forniture con potenza a disposizione fino a 37,5 kW (potenza
contrattuale di 30 kW) per le quali non siano installati gruppi di
misura in grado di registrare la potenza massima prelevata, e in base
alla potenza massima prelevata in ciascun ciclo annuale di
fatturazione considerato nel periodo gennaio-dicembre, nel caso di
forniture ove siano invece presenti tali gruppi di misura.
L'applicazione delle predette tariffe decorre dall'1 luglio 2000.
Pertanto le fatture emesse con tariffe diverse, relativamente ai
consumi effettuati successivamente a tale data, saranno adeguate, con
decorrenza retroattiva, nel corso del secondo semestre 2000.
Gli uffici commerciali di ENEL Distribuzione sono a disposizione per
fornire ulteriori informazioni e chiarimenti al riguardo.
IL DIRETTORE
Guglielmo Gandino