REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2000, n. 1232

Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/94 e sue successive modificazioni, art. 58, commi 4 e 1

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la Legge 11/2/1992, n. 157 ed in particolare l'art. 27;                       
- L.R. 15/2/1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna              
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e sue                     
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 58, comma 2, in              
base al quale competono alle Province le attivita' di formazione del            
personale d'istituto e volontario necessario allo svolgimento delle             
funzioni di vigilanza; la nomina delle Commissioni, lo svolgimento              
degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneita' ai cittadini            
che aspirano alla qualifica di guardia venatoria; il controllo sui              
corsi gestiti dalle Organizzazioni professionali agricole, dalle                
Associazioni venatorie e dalle Associazioni di protezione ambientale            
per la preparazione delle guardie venatorie volontarie;                         
visto, altresi', il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad                
apposito provvedimento regionale la definizione rispettivamente:                
- delle modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio della              
qualifica di guardia volontaria;                                                
- della composizione delle Commissioni d'esame;                                 
- della modalita' per l'esercizio del controllo di cui al precedente            
capoverso;                                                                      
- dei relativi programmi di esame;                                              
- dei corsi per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli Enti             
locali e delle guardie volontarie gia' riconosciute;richiamato infine           
il comma 1 dello stesso art. 58 in base al quale, tra l'altro,                  
competono alla Provincia la vigilanza e la repressione della pesca di           
frodo;                                                                          
ricordato che, per quanto riguarda i corsi di aggiornamento delle               
guardie dipendenti dagli Enti locali e delle guardie volontarie gia'            
riconosciute, le vigenti n. 3757 del 28/7/1987 prevedono programmi              
relativi alla previgente Legge quadro ed alla L.R. 20/87, oggi                  
abrogate, e che necessitano quindi di integrazioni ed aggiornamenti;            
valutata pertanto l'opportunita' di procedere all'emanazione delle              
direttive in oggetto, secondo il testo allegato che fa parte                    
integrante della presente deliberazione;                                        
sentite le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni               
venatorie, le Associazioni di protezione ambientale regionali a norma           
della citata L.R. 8/94 e sue successive modificazioni, art. 10;                 
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e  n.1396              
del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile de Servizio           
Territorio e Ambiente rurale dott. Rocco Bagnato e dal Direttore                
generale Agricoltura dott. Dario Manghi, per quanto riguarda,                   
rispettivamente, la regolarita' tecnica e la legittimita' della                 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.           
19/11/1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                         
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile e dell'Assessore alle Attivita' produttive.                   
Sviluppo economico. Piano telematico,                                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di emanare, secondo il testo che si allega alla presente                     
deliberazione quale parte integrante, direttive vincolanti alle                 
Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica, relative agli             
adempimenti di cui alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e sue successive            
modificazioni, art. 58, commi 4 e 1;                                            
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica             
relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/94 e successive                    
modificazioni, art. 58, commi 4 e 1                                             
1) Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio             
della qualifica di guardia giurata venatoria volontaria                         
1.1. La qualifica di guardia giurata venatoria volontaria e' concessa           
a norma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai                    
cittadini in possesso di attesto di idoneita' tecnica rilasciato ai             
sensi delle presenti direttive.                                                 
1.2. L'attestato di idoneita' tecnica e' rilasciato dalla Provincia             
territorialmente competente a seguito di speciali corsi di                      
formazione, previo superamento di un esame di idoneita'.                        
1.3. La domanda di partecipazione e' presentata dall'interessato alla           
Provincia nel cui ambito territoriale il volontario intende svolgere            
le funzioni di vigilanza.                                                       
1.4. L'esame di idoneita' si svolge sulle materie oggetto del corso             
attraverso una prova scritta ed una orale.                                      
La prova scritta consiste nella redazione, da parte del candidato, di           
un verbale di riferimento relativo alla violazione delle norme                  
vigenti in materia. La prova orale consiste in almeno una domanda,              
sulla base dei programmi svolti, per ciascuna delle materie di                  
seguito specificate, volta a verificare l'idoneita' del candidato a             
svolgere le mansioni di guardia volontaria nella materia in                     
questione.                                                                      
1.5. Per la preparazione all'esame di idoneita' le Province                     
istituiscono appositi corsi di formazione secondo le seguenti                   
modalita':                                                                      
- i corsi sono aperti ai cittadini italiani, di sesso maschile e                
femminile che ne abbiano fatto richiesta, entro i termini indicati              
dalla Provincia, e che siano in possesso dei requisiti previsti                 
dall'art. 138 del TULPS e del diploma di scuola media inferiore;                
- le persone ammesso a frequentare i corsi non possono superare le 40           
unita' per lezione. Nel caso che il numero degli aspiranti sia                  
complessivamente superiore, le lezioni debbono essere ripetute,                 
ovvero tenute distintamente da altri insegnanti, in modo che il                 
numero di presenze per ognuna di esse non sia superiore alle 40                 
unita';                                                                         
- i corsi sono tenuti da persone qualificate dietro incarico                    
specifico della Provincia;                                                      
- i corsi constano complessivamente di almeno 10 lezioni, della                 
durata di almeno due ore ciascuna. Nel corso delle lezioni sono                 
trattate le materie specificate al seguente punto 1.6.;                         
- condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali di               
idoneita' e' l'avere frequentato l'intero ciclo di lezioni. A tale              
scopo prima dell'inizio di ogni lezione verranno verificate le                  
presenze degli allievi. Potra' essere tollerata una assenza per                 
comprovate cause di forza maggiore.                                             
Qualora il corso venga articolato in un numero superiore a 10                   
lezioni, le assenze tollerate potranno essere due;                              
- le Province provvedono a pubblicizzare adeguatamente l'indizione di           
detti corsi, compresi i termini per la presentazione delle domande di           
partecipazione.                                                                 
1.6. I programmi d'esame vengono svolti mediante i suddetti corsi di            
preparazione e vertono sulle seguenti materie:                                  
a) cenni di ecologia generale ed ecologia delle popolazioni animali,            
cenni di zoologia - cenni di ecologia ed etologia: concetto di                  
ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide                     
ecologica, di popolazione, di territorio e di areale; elementi                  
essenziali di dinamica delle popolazioni; struttura e rapporti                  
sociali, competizioni, predazione e migrazione; - fauna selvatica               
protetta, fauna migratoria, fauna selvatica autoctona ed alloctona; -           
concetto di specie. Cenni sulla classificazione di uccelli e                    
mammiferi; - riconoscimento di mammiferi ed uccelli italiani, con               
particolare accuratezza nel caso delle specie cacciabili appartenenti           
alle zone faunistiche in cui e' compresa la provincia nel cui ambito            
territoriale i volontari intendano svolgere le funzioni di vigilanza;           
- gestione della fauna: salvaguardia della fauna selvatica,                     
organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica;                
capacita' recettiva del territorio, introduzioni, reintroduzioni e              
ripopolamenti, bilancio del patrimonio faunistico, censimenti delle             
popolazioni, piani di prelievo e controllo dei carnieri; - patologia            
della selvaggina in relazione alla salute dell'uomo;                            
b) legislazione venatoria - organismi titolari delle funzioni                   
amministrative in materia di caccia e loro attribuzioni a norma                 
dell'art. 99 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 14 della Legge           
8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157; -                 
compiti della Regione e delle Province e deleghe ai Comuni, compiti             
delle Consulte provinciali, compiti degli organi di gestione degli              
ambiti protetti e degli ATC. Direttive e convenzioni internazionali -           
Convenzione per la protezione degli uccelli adottata a Parigi il 18             
ottobre 1950 e resa esecutiva in Italia con Legge 24 novembre 1978,             
n. 812; - Convenzione relativa al commercio internazionale delle                
specie animali o vegetali in via di estinzione, firmata a Washington            
il 3 marzo 1973 di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874,                     
Regolamenti CEE n. 3626/22 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28             
novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunita' Europea di             
detta convenzione (DM 31 dicembre 1983) e Legge 7 febbraio 1992, n.             
150 disciplinante i relativi reati, cosi' come modificata dalla Legge           
9 dicembre 1998, n. 426; - Convenzione relativa alle zone umide di              
importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli                
acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva in               
Italia con DPR 13 marzo 1976, n. 448 (entrata in vigore il 14 aprile            
1977) e relativo protocollo di emendamento (DPR 11 febbraio 1987, n.            
184); - Convenzione per la conservazione delle specie migratrici                
appartenenti alla fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979,            
e resa esecutiva con Legge 25 gennaio 1983,  n.42; - Convenzione                
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente                
naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e resa                 
esecutiva con Legge 5 agosto 1981,  n.503 (in vigore dall'1 giugno              
1982) e successivi emendamenti; - direttiva 79/409/CEE del Consiglio            
del 2 aprile 1979,  n.81/854/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981,             
n. 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, n. 86/122/CEE del           
Consiglio dell'8 aprile 1986, n. 91/244/CEE della Commissione del 6             
marzo 1991, n. 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994 e n.                   
97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 concernente la                    
conservazione degli uccelli selvatici; - direttiva 92/43/CEE del                
Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli                 
habitat e relativo Regolamento di attuazione (DPR 8 settembre 1997,             
n. 357). Legislazione venatoria nazionale - Legge 11 febbraio 1992,             
n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per           
il prelievo venatorio" ed i relativi decreti di attuazione (decreto             
30 gennaio 1993, DPCM 22 novembre 1993, DPCM 21 marzo 1997, DPCM 27             
settembre 1997). Normativa regionale - L.R. 15 febbraio 1994, n. 8              
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                     
l'esercizio dell'attivita' venatoria" e successive modificazioni; -             
Regolamento regionale n. 22 del 28 giugno 1996 "Costituzione e                  
gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica" e            
successive modificazioni; - Regolamento regionale n. 46 del 2                   
dicembre 1996 "Disciplina dell'attivita' di tassidermia ed                      
imbalsamazione nonche' della detenzione o possesso di preparazioni              
tassidermiche e trofei" e Regolamento regionale n. 4 del 19 gennaio             
1998 e successive modificazioni; - Regolamento regionale n. 21 del 6            
aprile 1995 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in                    
Emilia-Romagna" e successive modificazioni; - deliberazioni della               
Giunta e del Consiglio regionale in attuazione della legge regionale            
vigente e successive modificazioni; - Piano faunistico-venatorio                
regionale e Piani faunistici-venatori provinciali con particolare               
riferimento a quello della Provincia nel cui ambito territoriale i              
volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza;                          
c) tutela della natura e cenni di legislazione sulla protezione                 
dell'ambiente naturale - principi generali per la tutela della natura           
e la conservazione dell'ambiente, miglioramenti ambientali, controllo           
delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose; - nozioni           
generali sugli inquinamenti (aria, acqua); - primi interventi nella             
lotta antinquinamento; - principi generali sul riassetto                        
idrogeologico e sulla riforestazione; - prevenzione e lotta agli                
incendi boschivi; - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle           
aree protette" e successive modifiche (Legge 9 dicembre 1998,                   
n.426); - L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la                      
salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo                    
regionale per la conservazione della natura - Disciplina della                  
raccolta dei prodotti del sottobosco" e successive modificazioni; -             
L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle              
riserve naturali", e successive modificazioni (L.R. 12 novembre 1992,           
n. 40);                                                                         
d) salvaguardia delle produzioni agricole - nozioni sugli istituti              
faunistici di protezione e produzione (oasi di protezione, zone di              
ripopolamento e cattura, parchi, ecc.) e loro importanza; - nozioni             
sul rispetto delle nidificazioni e sulle norme precauzionali a                  
salvaguardia della fauna cacciabile, protetta e della fauna minore              
(anfibi, rettili, ecc.); - coltivazioni in atto, colture                        
specializzate e loro periodi di maturazione; - conoscenza delle                 
principali colture agricole emiliano-romagnole con particolare                  
riferimento a quelle praticate nella provincia nel cui ambito                   
territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza;           
- coltivazioni interdette all'accesso e territori non fruibili ai               
sensi dell'art. 15, commi 3 e 4 della Legge 157/92; - fondi chiusi; -           
cenni sui rapporti agricoltura e caccia; - danni arrecati alla                  
colture agricole con riferimento anche alla prevenzione ed agli                 
indennizzi; - nozioni sul miglioramento degli habitat naturali e                
salvaguardia delle attivita' agro-silvo-pastorali;                              
e) norme di pronto soccorso - tecniche di emergenza e norme di                  
comportamento in caso di: ferite da arma da fuoco, emorragie,                   
ustioni, tagli, lussazioni, fratture, morsi di cane, vipera, punture            
di insetti, svenimento, colpi di sole e di calore, congestione e                
attacco cardiaco; - trasporto di un infortunato;                                
f) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione - nozioni                 
generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia e             
relative disposizioni di pubblica sicurezza; - custodia,                        
manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; - nozioni             
su altri mezzi di caccia consentiti;                                            
g) poteri e compiti delle guardie venatoria - la guardia giurata                
nella legislazione di pubblica sicurezza (TU 773/31; RD 635/40); -              
accertamento di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni               
pecunarie; - Legge 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";            
- L.R. 28/4/1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni            
amministrative di competenza regionale"; - nozioni di procedura                 
penale attinenti alla materia; - agenti dipendenti dalle Province;              
guardie volontarie delle Associazioni venatorie agricole e di                   
protezione ambientale nazionali riconosciute; guardie giurate                   
designate dalle Amministrazioni provinciali; guardie delle aziende              
venatorie; guardie ecologiche volontarie; funzioni di polizia                   
giudiziaria; competenza territoriale; controllo della licenza, del              
tesserino regionale, dei permessi di caccia, della polizza di                   
assicurazione, del carniere, delle armi o arnesi di caccia;                     
contestazione delle infrazioni e notificazione delle stesse; obbligo            
della verbalizzazione e della comunicazione all'Ente o associazione             
da cui dipendono.                                                               
Le Province sono tenute ad integrare le materie di cui al presente              
punto sulla base di eventuali modifiche od integrazioni della                   
normativa puntualmente citata alle lettere b), c), f) e g).                     
2) Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di guardia               
giurata venatoria volontaria                                                    
L'esame di cui al punto 1.2. e' sostenuto avanti ad apposita                    
Commissione, nominata da ciascuna Provincia, composta da 7 esperti              
nelle materie di cui al precedente punto 1.6., dei quali:                       
- un dirigente della Provincia esperto in legislazione venatoria con            
funzione di Presidente;                                                         
- due esperti, designati dalla Provincia, scelti preferibilmente tra            
i docenti del corso di preparazione;                                            
- un esperto designato dalle Associazioni venatorie operanti nella              
provincia;                                                                      
- un esperto designato dalle Associazioni di protezione ambientale              
riconosciute ed operanti nella provincia;                                       
- un esperto designato dalle Organizzazioni professionali agricole              
operanti nella provincia;                                                       
- un esperto designato dal Prefetto.                                            
Ai fini della designazione, ciascuna delle categorie delle                      
Associazioni e delle Organizzazioni sopracitate, comunica alla                  
Provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.                           
In caso di mancata comunicazione da parte delle Associazioni sopra              
citate, entro il termine all'uopo assegnato dalla Provincia, questa             
provvede d'ufficio alla nomina degli esperti mancanti.                          
Con il decreto di nomina dei membri effettivi vengono nominati anche            
5 supplenti ed un dipendente della Provincia con funzioni di                    
Segretario.                                                                     
La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta'            
piu' uno dei componenti.                                                        
In caso di assenza del Presidente assume le funzioni il commissario             
piu' anziano di eta'.                                                           
3) Modalita' per l'esercizio del controllo                                      
I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie giurate                
venatorie volontarie, possono altresi' essere organizzati dalle                 
associazioni di cui al comma 1, lett. b), art. 27 della Legge 157/92,           
previo nullaosta della Provincia.                                               
Allo stesso modo i corsi di preparazione e di aggiornamento delle               
guardie giurate ittiche volontarie possono essere organizzati dalle             
Associazioni di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 11/93.                       
A tal fine le Associazioni devono presentare apposita domanda                   
all'Amministrazione provinciale competente corredata dal programma e            
dall'atto di designazione del responsabile del corso. La Provincia,             
valutata la validita' formativa del corso proposto in relazione al              
programma del medesimo, alla durata ed ai docenti previsti, ne                  
autorizza lo svolgimento entro 60 giorni dalla data di presentazione            
della domanda.                                                                  
Entro lo stesso termine la Provincia deve esprimersi, anche in caso             
di parere contrario, motivando adeguatamente.                                   
4) Altri settori                                                                
Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 3 luglio 1989, n. 23                  
"Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica" le Province           
possono prevedere specifici corsi integrativi riguardanti, in                   
particolare, la legislazione in materia di caccia e pesca con                   
conseguente rilascio dell'attestato di partecipazione. Le guardie               
zoofile ed in particolare quelle che prestano servizio presso l'ENPA,           
per svolgere la vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 27 della Legge            
157/92 nonche' sulla pesca (L.R. 8/94 e successive modificazioni,               
art. 58, comma 1) devono acquisire la qualifica di guardia giurata              
volontaria secondo le presenti direttive.                                       
5) Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio             
della qualifica di guardia giurata ittica volontaria                            
Le Province promuovono e gestiscono corsi di addestramento per il               
rilascio della qualifica di guardia giurata volontaria per la materia           
della pesca nelle acque interne seguendo le modalita' previste dai              
precedenti punti 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ed 1.5. esclusi gli alinea 4            
e 5 che, a questo specifico fine, sono cosi' sostituiti:                        
- i corsi constano complessivamente di almeno 7 lezioni della durata            
di almeno due ore ciascuno. Nel corso delle lezioni sono trattate le            
materie specificate al seguente punto 5.1.;                                     
- condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali di               
idoneita' e' l'avere frequentato l'intero ciclo di lezioni. A tale              
scopo prima dell'inizio di ogni lezione verranno verificate le                  
presenze degli allievi. Potra' essere tollerata un'assenza per                  
comprovate cause di forza maggiore.                                             
Qualora il corso venga articolato in un numero superiore a 7 lezioni,           
le assenze tollerate potranno essere due.                                       
5.1. I programmi d'esame vengono svolti durante appositi corsi di               
preparazione e vertono sulle seguenti materie:                                  
a) cenni di ecologia generale ed ecologia delle popolazioni animali,            
cenni di zoologia - cenni di ecologia ed etologia: concetto di                  
ecosistema con particolare riferimento agli ambienti acquatici, di              
biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di                      
popolazione, di territorio e di areale; elementi essenziali di                  
dinamica delle popolazioni; struttura e rapporti sociali:                       
competizioni, predazione e migrazione; - fauna ittica protetta, fauna           
ittica autoctona ed alloctona; - concetto di specie; cenni sulla                
classificazione dei pesci; - riconoscimento delle principali specie             
dei pesci italiani, con particolare accuratezza nel caso delle specie           
appartenenti alle zone omogenee per la gestione ittica in cui e'                
compresa la provincia nel cui ambito territoriale i volontari                   
intendono svolgere le funzioni di vigilanza; - fondamenti della                 
biologia dei pesci: alimentazione, riproduzione, importanza del                 
fenomeno migratorio; - tutela e gestione del patrimonio ittico:                 
salvaguardia della fauna ittica, organizzazione dei bacini                      
idrografici per la gestione ittica, capacita' recettiva,                        
introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di                        
ripopolamento; - patologia delle specie ittiche;                                
b) legislazione inerente all'esercizio della pesca nella acque                  
interne - organismi titolari delle funzioni amministrative in materia           
di pesca e loro attribuzioni a norma dell'art. 100 del DPR 24 luglio            
1977, n. 616, dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142; -                 
compiti della Regione e delle Province e deleghe ai Comuni, compiti             
della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di               
bacino, compiti delle Commissioni di gestione delle zone ittiche.               
Legislazione nazionale - RD 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del           
Testo unico delle leggi sulla pesca". Normativa regionale - L.R. 10             
luglio 1978, n. 23 "Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque             
interne"; - L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della               
fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna"; -                    
Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalita' di            
uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie           
ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna" e successive                   
modificazioni; - deliberazioni della Giunta regionale in attuazione             
della leggi regionali vigenti; - Piano ittico regionale, Piani ittici           
di bacino con particolare riferimento a quello della provincia nel              
cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di           
vigilanza.                                                                      
c) tutela della natura e cenni di legislazione sulla protezione                 
dell'ambiente naturale - principi generali per la tutela della natura           
e la conservazione dell'ambiente, miglioramenti ambientali, controllo           
delle specie alloctone; - nozioni generali sugli inquinamenti (in               
particolare dei corpi idrici); cenni legislativi; - primi interventi            
nella lotta antinquinamento, in particolare delle acque; - principi             
generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione; -                  
prevenzione e lotta agli incendi boschivi; - Legge 6 dicembre 1991,             
n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche                
(Legge 9 dicembre 1998,  n.426); - L.R. 24 gennaio 1977, n. 2                   
"Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -                      
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -           
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e successive             
modificazioni; - L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi               
regionali e delle riserve naturali", cosi' come modificata dalla L.R.           
12 novembre 1992, n. 40; - DL 25 gennaio 1992, n. 130 "Attuazione               
della direttiva 78/659/CEE sulla qualita' delle acque dolci che                 
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei           
pesci"; - deliberazione del Consiglio regionale n. 2131 del 28/9/1994           
"Prima designazione delle acque dolci che richiedono protezione o               
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci"; - direttiva               
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la                       
conservazione degli habitat e relativo Regolamento di attuazione (DPR           
8 settembre 1997, n. 357);                                                      
d) norme di pronto soccorso cosi' come specificato al precedente                
punto 1.6., lett. e);                                                           
e) poteri e compiti della guardie volontario ittiche cosi' come                 
specificato al precedente punto 1.6., lett. g) il cui sesto alinea e'           
cosi' sostituito: - agenti dipendenti dalle Province; guardie                   
volontarie delle Associazioni dei pescatori e di protezione                     
ambientale nazionali riconosciute; guardie giurate designate dalle              
Amministrazioni provinciali; guardie ecologiche volontarie; funzioni            
di polizia giudiziaria; competenza territoriale; controllo della                
licenza di pesca, del pescato e degli attrezzi di pesca;                        
contestazione delle infrazioni e notificazione delle stesse; obbligo            
della verbalizzazione e della comunicazione all'Ente od Associazione            
da cui gli agenti dipendono.                                                    
Le Province sono tenute ad integrare le materie di cui al presente              
punto sulla base di eventuali modifiche o integrazioni della                    
normativa puntualmente citata alle lettere b), c) ed e).                        
6) Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di guardia               
giurata ittica volontaria                                                       
L'esame e' sostenuto avanti apposita Commissione, nominata da                   
ciascuna Provincia, composta da 5 esperti nelle materie di cui al               
precedente punto 5.1., dei quali:                                               
- un dirigente della Provincia esperto in legislazione inerente                 
l'esercizio della pesca nelle acque interne con funzione di                     
Presidente;                                                                     
- un esperto designato dalla Provincia, scelto tra i docenti del                
corso di preparazione;                                                          
- un esperto designato dalle Associazioni piscatorie operanti nella             
provincia;                                                                      
- un esperto designato dalle Associazioni di protezione ambientale              
riconosciute operanti nella provincia;                                          
- un esperto designato dal Prefetto.                                            
Ai fini della designazione, ciascuna delle categorie delle                      
Associazioni sopracitate, comunica alla Provincia una terna di                  
esperti nelle materia d'esame.                                                  
In caso di mancata comunicazione, da parte delle Associazioni sopra             
citate entro il termine all'uopo assegnato dalla Provincia, questa              
provvede d'ufficio alla nomina degli esperti mancanti.                          
Con il decreto di nomina dei membri effettivi vengono nominati anche            
3 supplenti ed un dipendente della Provincia con funzioni di                    
Segretario.                                                                     
La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta'            
piu' uno dei componenti.                                                        
In caso di assenza del Presidente assume le funzioni il commissario             
piu' anziano d'eta'.                                                            
7) Programmi per l'aggiornamento                                                
Le Province svolgono, altresi' ogni cinque anni, corsi di                       
aggiornamento per le guardie volontarie. Ai corsi sono tenuti a                 
partecipare per almeno 2/3 delle lezioni le guardie volontarie gia'             
abilitate.                                                                      
Le Province organizzano inoltre, sempre a cadenza quinquennale, corsi           
di aggiornamento rivolti agli agenti da esse dipendenti.                        
Tali corsi vertono sulle materie di cui ai precedenti punti 1.6. e              
5.1.; in particolare debbono mirare ad una qualificazione delle                 
guardie non sola per quanto riguarda i soli compiti di vigilanza, ma            
anche per quelli di operatori faunistici per un impiego                         
nell'attuazione dei Piani faunistico-venatori e dei Piani ittici di             
bacino.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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