DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2000, n. 1232
Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/94 e sue successive modificazioni, art. 58, commi 4 e 1
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11/2/1992, n. 157 ed in particolare l'art. 27;
- L.R. 15/2/1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e sue
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 58, comma 2, in
base al quale competono alle Province le attivita' di formazione del
personale d'istituto e volontario necessario allo svolgimento delle
funzioni di vigilanza; la nomina delle Commissioni, lo svolgimento
degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneita' ai cittadini
che aspirano alla qualifica di guardia venatoria; il controllo sui
corsi gestiti dalle Organizzazioni professionali agricole, dalle
Associazioni venatorie e dalle Associazioni di protezione ambientale
per la preparazione delle guardie venatorie volontarie;
visto, altresi', il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad
apposito provvedimento regionale la definizione rispettivamente:
- delle modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio della
qualifica di guardia volontaria;
- della composizione delle Commissioni d'esame;
- della modalita' per l'esercizio del controllo di cui al precedente
capoverso;
- dei relativi programmi di esame;
- dei corsi per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli Enti
locali e delle guardie volontarie gia' riconosciute;richiamato infine
il comma 1 dello stesso art. 58 in base al quale, tra l'altro,
competono alla Provincia la vigilanza e la repressione della pesca di
frodo;
ricordato che, per quanto riguarda i corsi di aggiornamento delle
guardie dipendenti dagli Enti locali e delle guardie volontarie gia'
riconosciute, le vigenti n. 3757 del 28/7/1987 prevedono programmi
relativi alla previgente Legge quadro ed alla L.R. 20/87, oggi
abrogate, e che necessitano quindi di integrazioni ed aggiornamenti;
valutata pertanto l'opportunita' di procedere all'emanazione delle
direttive in oggetto, secondo il testo allegato che fa parte
integrante della presente deliberazione;
sentite le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni
venatorie, le Associazioni di protezione ambientale regionali a norma
della citata L.R. 8/94 e sue successive modificazioni, art. 10;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.1396
del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile de Servizio
Territorio e Ambiente rurale dott. Rocco Bagnato e dal Direttore
generale Agricoltura dott. Dario Manghi, per quanto riguarda,
rispettivamente, la regolarita' tecnica e la legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
19/11/1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile e dell'Assessore alle Attivita' produttive.
Sviluppo economico. Piano telematico,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare, secondo il testo che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante, direttive vincolanti alle
Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica, relative agli
adempimenti di cui alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e sue successive
modificazioni, art. 58, commi 4 e 1;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica
relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/94 e successive
modificazioni, art. 58, commi 4 e 1
1) Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio
della qualifica di guardia giurata venatoria volontaria
1.1. La qualifica di guardia giurata venatoria volontaria e' concessa
a norma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai
cittadini in possesso di attesto di idoneita' tecnica rilasciato ai
sensi delle presenti direttive.
1.2. L'attestato di idoneita' tecnica e' rilasciato dalla Provincia
territorialmente competente a seguito di speciali corsi di
formazione, previo superamento di un esame di idoneita'.
1.3. La domanda di partecipazione e' presentata dall'interessato alla
Provincia nel cui ambito territoriale il volontario intende svolgere
le funzioni di vigilanza.
1.4. L'esame di idoneita' si svolge sulle materie oggetto del corso
attraverso una prova scritta ed una orale.
La prova scritta consiste nella redazione, da parte del candidato, di
un verbale di riferimento relativo alla violazione delle norme
vigenti in materia. La prova orale consiste in almeno una domanda,
sulla base dei programmi svolti, per ciascuna delle materie di
seguito specificate, volta a verificare l'idoneita' del candidato a
svolgere le mansioni di guardia volontaria nella materia in
questione.
1.5. Per la preparazione all'esame di idoneita' le Province
istituiscono appositi corsi di formazione secondo le seguenti
modalita':
- i corsi sono aperti ai cittadini italiani, di sesso maschile e
femminile che ne abbiano fatto richiesta, entro i termini indicati
dalla Provincia, e che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 138 del TULPS e del diploma di scuola media inferiore;
- le persone ammesso a frequentare i corsi non possono superare le 40
unita' per lezione. Nel caso che il numero degli aspiranti sia
complessivamente superiore, le lezioni debbono essere ripetute,
ovvero tenute distintamente da altri insegnanti, in modo che il
numero di presenze per ognuna di esse non sia superiore alle 40
unita';
- i corsi sono tenuti da persone qualificate dietro incarico
specifico della Provincia;
- i corsi constano complessivamente di almeno 10 lezioni, della
durata di almeno due ore ciascuna. Nel corso delle lezioni sono
trattate le materie specificate al seguente punto 1.6.;
- condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali di
idoneita' e' l'avere frequentato l'intero ciclo di lezioni. A tale
scopo prima dell'inizio di ogni lezione verranno verificate le
presenze degli allievi. Potra' essere tollerata una assenza per
comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il corso venga articolato in un numero superiore a 10
lezioni, le assenze tollerate potranno essere due;
- le Province provvedono a pubblicizzare adeguatamente l'indizione di
detti corsi, compresi i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione.
1.6. I programmi d'esame vengono svolti mediante i suddetti corsi di
preparazione e vertono sulle seguenti materie:
a) cenni di ecologia generale ed ecologia delle popolazioni animali,
cenni di zoologia - cenni di ecologia ed etologia: concetto di
ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide
ecologica, di popolazione, di territorio e di areale; elementi
essenziali di dinamica delle popolazioni; struttura e rapporti
sociali, competizioni, predazione e migrazione; - fauna selvatica
protetta, fauna migratoria, fauna selvatica autoctona ed alloctona; -
concetto di specie. Cenni sulla classificazione di uccelli e
mammiferi; - riconoscimento di mammiferi ed uccelli italiani, con
particolare accuratezza nel caso delle specie cacciabili appartenenti
alle zone faunistiche in cui e' compresa la provincia nel cui ambito
territoriale i volontari intendano svolgere le funzioni di vigilanza;
- gestione della fauna: salvaguardia della fauna selvatica,
organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica;
capacita' recettiva del territorio, introduzioni, reintroduzioni e
ripopolamenti, bilancio del patrimonio faunistico, censimenti delle
popolazioni, piani di prelievo e controllo dei carnieri; - patologia
della selvaggina in relazione alla salute dell'uomo;
b) legislazione venatoria - organismi titolari delle funzioni
amministrative in materia di caccia e loro attribuzioni a norma
dell'art. 99 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 14 della Legge
8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157; -
compiti della Regione e delle Province e deleghe ai Comuni, compiti
delle Consulte provinciali, compiti degli organi di gestione degli
ambiti protetti e degli ATC. Direttive e convenzioni internazionali -
Convenzione per la protezione degli uccelli adottata a Parigi il 18
ottobre 1950 e resa esecutiva in Italia con Legge 24 novembre 1978,
n. 812; - Convenzione relativa al commercio internazionale delle
specie animali o vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973 di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874,
Regolamenti CEE n. 3626/22 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28
novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunita' Europea di
detta convenzione (DM 31 dicembre 1983) e Legge 7 febbraio 1992, n.
150 disciplinante i relativi reati, cosi' come modificata dalla Legge
9 dicembre 1998, n. 426; - Convenzione relativa alle zone umide di
importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli
acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva in
Italia con DPR 13 marzo 1976, n. 448 (entrata in vigore il 14 aprile
1977) e relativo protocollo di emendamento (DPR 11 febbraio 1987, n.
184); - Convenzione per la conservazione delle specie migratrici
appartenenti alla fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979,
e resa esecutiva con Legge 25 gennaio 1983, n.42; - Convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente
naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e resa
esecutiva con Legge 5 agosto 1981, n.503 (in vigore dall'1 giugno
1982) e successivi emendamenti; - direttiva 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979, n.81/854/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981,
n. 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, n. 86/122/CEE del
Consiglio dell'8 aprile 1986, n. 91/244/CEE della Commissione del 6
marzo 1991, n. 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994 e n.
97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici; - direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli
habitat e relativo Regolamento di attuazione (DPR 8 settembre 1997,
n. 357). Legislazione venatoria nazionale - Legge 11 febbraio 1992,
n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio" ed i relativi decreti di attuazione (decreto
30 gennaio 1993, DPCM 22 novembre 1993, DPCM 21 marzo 1997, DPCM 27
settembre 1997). Normativa regionale - L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria" e successive modificazioni; -
Regolamento regionale n. 22 del 28 giugno 1996 "Costituzione e
gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica" e
successive modificazioni; - Regolamento regionale n. 46 del 2
dicembre 1996 "Disciplina dell'attivita' di tassidermia ed
imbalsamazione nonche' della detenzione o possesso di preparazioni
tassidermiche e trofei" e Regolamento regionale n. 4 del 19 gennaio
1998 e successive modificazioni; - Regolamento regionale n. 21 del 6
aprile 1995 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in
Emilia-Romagna" e successive modificazioni; - deliberazioni della
Giunta e del Consiglio regionale in attuazione della legge regionale
vigente e successive modificazioni; - Piano faunistico-venatorio
regionale e Piani faunistici-venatori provinciali con particolare
riferimento a quello della Provincia nel cui ambito territoriale i
volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza;
c) tutela della natura e cenni di legislazione sulla protezione
dell'ambiente naturale - principi generali per la tutela della natura
e la conservazione dell'ambiente, miglioramenti ambientali, controllo
delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose; - nozioni
generali sugli inquinamenti (aria, acqua); - primi interventi nella
lotta antinquinamento; - principi generali sul riassetto
idrogeologico e sulla riforestazione; - prevenzione e lotta agli
incendi boschivi; - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle
aree protette" e successive modifiche (Legge 9 dicembre 1998,
n.426); - L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la
salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo
regionale per la conservazione della natura - Disciplina della
raccolta dei prodotti del sottobosco" e successive modificazioni; -
L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle
riserve naturali", e successive modificazioni (L.R. 12 novembre 1992,
n. 40);
d) salvaguardia delle produzioni agricole - nozioni sugli istituti
faunistici di protezione e produzione (oasi di protezione, zone di
ripopolamento e cattura, parchi, ecc.) e loro importanza; - nozioni
sul rispetto delle nidificazioni e sulle norme precauzionali a
salvaguardia della fauna cacciabile, protetta e della fauna minore
(anfibi, rettili, ecc.); - coltivazioni in atto, colture
specializzate e loro periodi di maturazione; - conoscenza delle
principali colture agricole emiliano-romagnole con particolare
riferimento a quelle praticate nella provincia nel cui ambito
territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza;
- coltivazioni interdette all'accesso e territori non fruibili ai
sensi dell'art. 15, commi 3 e 4 della Legge 157/92; - fondi chiusi; -
cenni sui rapporti agricoltura e caccia; - danni arrecati alla
colture agricole con riferimento anche alla prevenzione ed agli
indennizzi; - nozioni sul miglioramento degli habitat naturali e
salvaguardia delle attivita' agro-silvo-pastorali;
e) norme di pronto soccorso - tecniche di emergenza e norme di
comportamento in caso di: ferite da arma da fuoco, emorragie,
ustioni, tagli, lussazioni, fratture, morsi di cane, vipera, punture
di insetti, svenimento, colpi di sole e di calore, congestione e
attacco cardiaco; - trasporto di un infortunato;
f) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione - nozioni
generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia e
relative disposizioni di pubblica sicurezza; - custodia,
manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; - nozioni
su altri mezzi di caccia consentiti;
g) poteri e compiti delle guardie venatoria - la guardia giurata
nella legislazione di pubblica sicurezza (TU 773/31; RD 635/40); -
accertamento di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni
pecunarie; - Legge 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- L.R. 28/4/1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale"; - nozioni di procedura
penale attinenti alla materia; - agenti dipendenti dalle Province;
guardie volontarie delle Associazioni venatorie agricole e di
protezione ambientale nazionali riconosciute; guardie giurate
designate dalle Amministrazioni provinciali; guardie delle aziende
venatorie; guardie ecologiche volontarie; funzioni di polizia
giudiziaria; competenza territoriale; controllo della licenza, del
tesserino regionale, dei permessi di caccia, della polizza di
assicurazione, del carniere, delle armi o arnesi di caccia;
contestazione delle infrazioni e notificazione delle stesse; obbligo
della verbalizzazione e della comunicazione all'Ente o associazione
da cui dipendono.
Le Province sono tenute ad integrare le materie di cui al presente
punto sulla base di eventuali modifiche od integrazioni della
normativa puntualmente citata alle lettere b), c), f) e g).
2) Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di guardia
giurata venatoria volontaria
L'esame di cui al punto 1.2. e' sostenuto avanti ad apposita
Commissione, nominata da ciascuna Provincia, composta da 7 esperti
nelle materie di cui al precedente punto 1.6., dei quali:
- un dirigente della Provincia esperto in legislazione venatoria con
funzione di Presidente;
- due esperti, designati dalla Provincia, scelti preferibilmente tra
i docenti del corso di preparazione;
- un esperto designato dalle Associazioni venatorie operanti nella
provincia;
- un esperto designato dalle Associazioni di protezione ambientale
riconosciute ed operanti nella provincia;
- un esperto designato dalle Organizzazioni professionali agricole
operanti nella provincia;
- un esperto designato dal Prefetto.
Ai fini della designazione, ciascuna delle categorie delle
Associazioni e delle Organizzazioni sopracitate, comunica alla
Provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.
In caso di mancata comunicazione da parte delle Associazioni sopra
citate, entro il termine all'uopo assegnato dalla Provincia, questa
provvede d'ufficio alla nomina degli esperti mancanti.
Con il decreto di nomina dei membri effettivi vengono nominati anche
5 supplenti ed un dipendente della Provincia con funzioni di
Segretario.
La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta'
piu' uno dei componenti.
In caso di assenza del Presidente assume le funzioni il commissario
piu' anziano di eta'.
3) Modalita' per l'esercizio del controllo
I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie giurate
venatorie volontarie, possono altresi' essere organizzati dalle
associazioni di cui al comma 1, lett. b), art. 27 della Legge 157/92,
previo nullaosta della Provincia.
Allo stesso modo i corsi di preparazione e di aggiornamento delle
guardie giurate ittiche volontarie possono essere organizzati dalle
Associazioni di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 11/93.
A tal fine le Associazioni devono presentare apposita domanda
all'Amministrazione provinciale competente corredata dal programma e
dall'atto di designazione del responsabile del corso. La Provincia,
valutata la validita' formativa del corso proposto in relazione al
programma del medesimo, alla durata ed ai docenti previsti, ne
autorizza lo svolgimento entro 60 giorni dalla data di presentazione
della domanda.
Entro lo stesso termine la Provincia deve esprimersi, anche in caso
di parere contrario, motivando adeguatamente.
4) Altri settori
Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 3 luglio 1989, n. 23
"Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica" le Province
possono prevedere specifici corsi integrativi riguardanti, in
particolare, la legislazione in materia di caccia e pesca con
conseguente rilascio dell'attestato di partecipazione. Le guardie
zoofile ed in particolare quelle che prestano servizio presso l'ENPA,
per svolgere la vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 27 della Legge
157/92 nonche' sulla pesca (L.R. 8/94 e successive modificazioni,
art. 58, comma 1) devono acquisire la qualifica di guardia giurata
volontaria secondo le presenti direttive.
5) Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio
della qualifica di guardia giurata ittica volontaria
Le Province promuovono e gestiscono corsi di addestramento per il
rilascio della qualifica di guardia giurata volontaria per la materia
della pesca nelle acque interne seguendo le modalita' previste dai
precedenti punti 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ed 1.5. esclusi gli alinea 4
e 5 che, a questo specifico fine, sono cosi' sostituiti:
- i corsi constano complessivamente di almeno 7 lezioni della durata
di almeno due ore ciascuno. Nel corso delle lezioni sono trattate le
materie specificate al seguente punto 5.1.;
- condizione indispensabile per l'ammissione alle prove finali di
idoneita' e' l'avere frequentato l'intero ciclo di lezioni. A tale
scopo prima dell'inizio di ogni lezione verranno verificate le
presenze degli allievi. Potra' essere tollerata un'assenza per
comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il corso venga articolato in un numero superiore a 7 lezioni,
le assenze tollerate potranno essere due.
5.1. I programmi d'esame vengono svolti durante appositi corsi di
preparazione e vertono sulle seguenti materie:
a) cenni di ecologia generale ed ecologia delle popolazioni animali,
cenni di zoologia - cenni di ecologia ed etologia: concetto di
ecosistema con particolare riferimento agli ambienti acquatici, di
biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di
popolazione, di territorio e di areale; elementi essenziali di
dinamica delle popolazioni; struttura e rapporti sociali:
competizioni, predazione e migrazione; - fauna ittica protetta, fauna
ittica autoctona ed alloctona; - concetto di specie; cenni sulla
classificazione dei pesci; - riconoscimento delle principali specie
dei pesci italiani, con particolare accuratezza nel caso delle specie
appartenenti alle zone omogenee per la gestione ittica in cui e'
compresa la provincia nel cui ambito territoriale i volontari
intendono svolgere le funzioni di vigilanza; - fondamenti della
biologia dei pesci: alimentazione, riproduzione, importanza del
fenomeno migratorio; - tutela e gestione del patrimonio ittico:
salvaguardia della fauna ittica, organizzazione dei bacini
idrografici per la gestione ittica, capacita' recettiva,
introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di
ripopolamento; - patologia delle specie ittiche;
b) legislazione inerente all'esercizio della pesca nella acque
interne - organismi titolari delle funzioni amministrative in materia
di pesca e loro attribuzioni a norma dell'art. 100 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, dell'art. 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142; -
compiti della Regione e delle Province e deleghe ai Comuni, compiti
della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di
bacino, compiti delle Commissioni di gestione delle zone ittiche.
Legislazione nazionale - RD 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del
Testo unico delle leggi sulla pesca". Normativa regionale - L.R. 10
luglio 1978, n. 23 "Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque
interne"; - L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della
fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna"; -
Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalita' di
uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie
ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna" e successive
modificazioni; - deliberazioni della Giunta regionale in attuazione
della leggi regionali vigenti; - Piano ittico regionale, Piani ittici
di bacino con particolare riferimento a quello della provincia nel
cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di
vigilanza.
c) tutela della natura e cenni di legislazione sulla protezione
dell'ambiente naturale - principi generali per la tutela della natura
e la conservazione dell'ambiente, miglioramenti ambientali, controllo
delle specie alloctone; - nozioni generali sugli inquinamenti (in
particolare dei corpi idrici); cenni legislativi; - primi interventi
nella lotta antinquinamento, in particolare delle acque; - principi
generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione; -
prevenzione e lotta agli incendi boschivi; - Legge 6 dicembre 1991,
n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche
(Legge 9 dicembre 1998, n.426); - L.R. 24 gennaio 1977, n. 2
"Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e successive
modificazioni; - L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi
regionali e delle riserve naturali", cosi' come modificata dalla L.R.
12 novembre 1992, n. 40; - DL 25 gennaio 1992, n. 130 "Attuazione
della direttiva 78/659/CEE sulla qualita' delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci"; - deliberazione del Consiglio regionale n. 2131 del 28/9/1994
"Prima designazione delle acque dolci che richiedono protezione o
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci"; - direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la
conservazione degli habitat e relativo Regolamento di attuazione (DPR
8 settembre 1997, n. 357);
d) norme di pronto soccorso cosi' come specificato al precedente
punto 1.6., lett. e);
e) poteri e compiti della guardie volontario ittiche cosi' come
specificato al precedente punto 1.6., lett. g) il cui sesto alinea e'
cosi' sostituito: - agenti dipendenti dalle Province; guardie
volontarie delle Associazioni dei pescatori e di protezione
ambientale nazionali riconosciute; guardie giurate designate dalle
Amministrazioni provinciali; guardie ecologiche volontarie; funzioni
di polizia giudiziaria; competenza territoriale; controllo della
licenza di pesca, del pescato e degli attrezzi di pesca;
contestazione delle infrazioni e notificazione delle stesse; obbligo
della verbalizzazione e della comunicazione all'Ente od Associazione
da cui gli agenti dipendono.
Le Province sono tenute ad integrare le materie di cui al presente
punto sulla base di eventuali modifiche o integrazioni della
normativa puntualmente citata alle lettere b), c) ed e).
6) Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di guardia
giurata ittica volontaria
L'esame e' sostenuto avanti apposita Commissione, nominata da
ciascuna Provincia, composta da 5 esperti nelle materie di cui al
precedente punto 5.1., dei quali:
- un dirigente della Provincia esperto in legislazione inerente
l'esercizio della pesca nelle acque interne con funzione di
Presidente;
- un esperto designato dalla Provincia, scelto tra i docenti del
corso di preparazione;
- un esperto designato dalle Associazioni piscatorie operanti nella
provincia;
- un esperto designato dalle Associazioni di protezione ambientale
riconosciute operanti nella provincia;
- un esperto designato dal Prefetto.
Ai fini della designazione, ciascuna delle categorie delle
Associazioni sopracitate, comunica alla Provincia una terna di
esperti nelle materia d'esame.
In caso di mancata comunicazione, da parte delle Associazioni sopra
citate entro il termine all'uopo assegnato dalla Provincia, questa
provvede d'ufficio alla nomina degli esperti mancanti.
Con il decreto di nomina dei membri effettivi vengono nominati anche
3 supplenti ed un dipendente della Provincia con funzioni di
Segretario.
La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta'
piu' uno dei componenti.
In caso di assenza del Presidente assume le funzioni il commissario
piu' anziano d'eta'.
7) Programmi per l'aggiornamento
Le Province svolgono, altresi' ogni cinque anni, corsi di
aggiornamento per le guardie volontarie. Ai corsi sono tenuti a
partecipare per almeno 2/3 delle lezioni le guardie volontarie gia'
abilitate.
Le Province organizzano inoltre, sempre a cadenza quinquennale, corsi
di aggiornamento rivolti agli agenti da esse dipendenti.
Tali corsi vertono sulle materie di cui ai precedenti punti 1.6. e
5.1.; in particolare debbono mirare ad una qualificazione delle
guardie non sola per quanto riguarda i soli compiti di vigilanza, ma
anche per quelli di operatori faunistici per un impiego
nell'attuazione dei Piani faunistico-venatori e dei Piani ittici di
bacino.