DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2000, n. 1280
Consulta regionale dello sport. Definizione composizione e modalita' funzionamento - art. 6, L.R. 13/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia di sport", ed
in particolare l'art. 6, che prevede la costituzione della "Consulta
regionale dello sport con funzione consultiva per le attivita' della
Giunta regionale", con particolare riferimento a quelle di
programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca;
considerato che, pertanto, l'attivita' della Consulta puo' essere
riepilogata come segue:
- esprimere pareri nell'ambito della definizione del programma
regionale di impiantistica sportiva;
- esprimere pareri in merito alle problematiche relative alla tutela
dei praticanti e dei non praticanti;
- proporre l'effettuazione di studi, ricerche ed indagini di cui
all'art. 4, comma 2 della L.R. 13/00;
considerato che la legge prevede che la Giunta regionale determini la
composizione di tale organismo e le modalita' di funzionamento dello
stesso e che, riguardo alla composizione, stabilisce che la stessa
deve prevedere la presenza di rappresentanti degli Enti locali, delle
istituzioni scolastiche ed universitarie, delle associazioni
professionali, degli enti di promozione sportiva, del CONI regionale
e delle organizzazioni sportive private;
ritenuto opportuno stabilire il numero dei rappresentanti di ciascuno
degli enti ed organismi sopra indicati in modo da assicurare
un'equilibrata rappresentanza degli stessi e, contemporaneamente,
garantire una adeguata agilita' della struttura, stabilendo,
pertanto, un numero contenuto di componenti e precisamente:
l'Assessore regionale allo Sport o un suo delegato, che la presiede;
3 rappresentanti degli enti locali;
1 rappresentante delle istituzioni scolastiche;
1 rappresentante delle istituzioni universitarie;
1 rappresentante delle associazioni professionali;
2 rappresentanti degli enti di promozione sportiva;
1 rappresentante del CONI regionale;
2 rappresentanti delle organizzazioni sportive private;
1 rappresentante delle Federazioni sportive;
da 1 a 3 esperti;
preso atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/00, i
rappresentanti degli Enti locali vengono designati dalla Conferenza
Regione - Autonomie locali;
tenuto opportuno richiedere la designazione del rappresentante delle
istituzioni scolastiche alla Sovrintendenza Scolastica regionale, di
quello delle istituzioni universitarie alla Facolta' di Scienze
Motorie dell'Universita' di Bologna, di quello del CONI regionale e
di quello delle Federazioni sportive allo stesso CONI regionale;
considerato che, per quanto riguarda i rappresentanti delle
associazioni professionali, degli enti di promozione sportiva e delle
organizzazioni sportive private, non risultando esistere sul
territorio organismi che li rappresentino unitariamente ai quali
richiedere le designazioni, si ritiene opportuno procedere alla
individuazione dei membri della Consulta sulla base di candidature da
presentare da parte degli organismi stessi;
ritenuto pertanto opportuno stabilire che:
- per quanto riguarda i rappresentanti delle associazioni
professionali, degli enti di promozione sportiva e delle
organizzazioni sportive private, le organizzazioni e gli enti che
intendono candidare un loro rappresentante in seno alla Consulta
regionale dello sport devono inviare, entro il 15 settembre 2000, le
loro proposte all'Assessore regionale allo Sport, Viale Aldo Moro n.
64 - Bologna, corredate da curriculum professionale della persona
candidata sottoscritto dalla stessa;
- l'Assessore regionale, in caso di ricevimento di un numero di
proposte superiore al numero dei rappresentanti previsti per ogni
categoria (dotate di curriculum adeguato), a seguito di istruttoria
effettuata dal Servizio regionale competente per materia sulla base
del curriculum professionale delle persone candidate, degli incarichi
svolti o in corso di svolgimento in relazione al settore sportivo,
nonche' del sostegno ottenuto dalle varie organizzazioni per ogni
tipo di settore, effettuera' la scelta dei membri che parteciperanno
alla Consulta in rappresentanza delle associazioni professionali,
degli enti di promozione sportiva e delle organizzazioni sportive
private.
In caso di mancanza di designazioni o di candidature la Consulta
sara' regolarmente costituita ed operativa con almeno la presenza di
un rappresentante per ogni "categoria" prevista dal citato art. 6
della L.R. 13/00;
ritenuto che all'Assessore regionale alla Cultura, Sport e Progetti
per i rapporti con i cittadini, competa inoltre la scelta del numero
e delle persone che faranno parte della Consulta in qualita' di
esperti;
considerato inoltre opportuno precisare che i dati personali inviati
per la presentazione delle candidature saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni
riservatezza;
ritenuto inoltre necessario provvedere a definire le modalita' di
funzionamento della Consulta come segue:
- la Consulta resta in carica per la durata della legislatura
regionale;
- i provvedimenti di nomina dei membri della Consulta sono adottati
dall'Assessore competente in materia;
- i componenti che, per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla
carica sono sostituiti, per il periodo di durata della legislatura,
con nuova designazione o nuova scelta fra le candidature presenti o,
in caso di assenza di queste, fra nuove candidature, con le stesse
procedure adottate per la prima nomina;
- le riunioni avvengono, su convocazione del Presidente, in relazione
alla temporalita' dei provvedimenti da emanare;
- il Presidente stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori;
- l'assemblea in prima convocazione e' validamente costituita con la
presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della Consulta
sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti;
non sono ammesse deleghe ad esclusione di quella del Presidente;
- le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un
collaboratore del Servizio regionale competente;dato atto dei pareri
favorevoli espressi in merito alla legittimita' ed alla regolarita'
tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' alla propria deliberazione
2541/95, rispettivamente dal Direttore generale per Turismo e
Cultura, dott. Alessandro Chili e dal Responsabile del Servizio
Cultura, Sport e Tempo libero, dott. Giovanni Serpe;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di definire le modalita' di composizione e di funzionamento della
Consulta regionale dello sport, costituita ai sensi dell'art. 6 della
L.R. 13/00, come indicato in premessa e per le motivazioni in essa
espresse e qui integralmente riportate;
2) di richiedere alla Conferenza Regione - Autonomie locali, alla
facolta' di Scienze Motorie dell'Universita' di Bologna, al CONI
regionale e alla Sovrintendenza Scolastica regionale, di designare
rispettivamente i loro rappresentanti in numero di 3, l, 2 e 1 quali
componenti della Consulta;
3) di dare atto che il termine per la presentazione delle candidature
per i rappresentanti delle associazioni professionali, degli enti di
promozione sportiva e delle organizzazioni sportive private, e'
fissato nel 15 settembre 2000;
4) di delegare l'Assessore competente per materia a provvedere con
proprio atto alla definizione nominativa della Consulta, sulla base
delle designazioni che perverranno dagli enti di cui al precedente
punto 2) e a seguito di istruttoria delle domande degli enti e
associazioni di cui al punto 3);
5) di prevedere che la partecipazione alla Consulta, secondo quanto
disposto al comma 4 dell'art. 6 della L.R. 13/00, sia senza oneri per
la Regione;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.