REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1161

Modalita' di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della regione Emilia-Romagna (L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, art. 33, comma 7, art. 35, comma 1, art. 36 bis, commi 2 e 4, art. 37, comma 1)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16              
febbraio 2000, n. 6;                                                            
richiamati in particolare:                                                      
- il comma 7 dell'art. 33, a norma del quale la Regione fissa la                
misura massima del contributo che ciascun cacciatore e' tenuto a                
corrispondere per essere iscritto all'ATC;                                      
- il comma 1 dell'art. 35, che prevede che la Regione disciplini                
quantita', tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi               
restando i criteri indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo,            
e agli articoli 36, 36 bis e 37;                                                
- il comma 2 dell'art. 36 bis, a norma del quale la Regione con il              
provvedimento di cui al citato comma 1 dell'art. 35 e sentite le                
Organizzazioni professionali agricole, nonche' le Associazioni di cui           
al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita' per individuare il              
numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC                   
prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare           
a fronte degli impegni di organizzazione relativamente all'esercizio            
dell'attivita' venatoria alla fauna migratoria in mobilita'                     
controllata;                                                                    
- il comma 4 dell'art. 36 bis, secondo il quale la Regione, nel                 
provvedimento di cui al sopracitato comma 1 dell'art. 35, individua i           
termini ai quali il cacciatore interessato ad esercitare la caccia              
agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza deve attenersi nel           
presentare domanda all'ATC di interesse;                                        
- il comma 1 dell'art. 37, della medesima legge regionale, a norma              
del quale la Regione riserva annualmente per ogni ATC una quota di              
cacciatori da iscrivere od ammettere al fine di promuovere scambi               
infraregionali ed interregionali;                                               
valutata pertanto l'opportunita' di procedere, con l'approvazione del           
presente atto, all'attuazione di quanto previsto dagli articoli di              
legge soprarichiamati, secondo il testo che si allega alla presente             
deliberazione quale parte integrante "Modalita' di accesso agli                 
ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia                        
Romagna";sentite le Province, le Organizzazioni professionali                   
agricole, le Associazioni venatorie, le Associazioni di protezione              
ambientale riconosciute, e acquisito il parere dell'INFS di cui alla            
nota prot. n. 4003/T-A 11 del 3 luglio 2000;                                    
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e  n.1396              
del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato e dal                
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi in merito                    
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della              
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.           
19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                   
su proposta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa.                
Protezione civile";                                                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le modalita' di accesso agli ambiti territoriali di             
caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna secondo il testo che si               
allega alla presente deliberazione quale parte integrante;                      
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
MODALITA' DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) DELLA             
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
1. Iscrizione agli ATC                                                          
1.1 Capienza                                                                    
Il numero totale dei posti disponibili per ogni ATC e' dato dal                 
rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente                  
destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie                
destinata ad ogni cacciatore dall'indice di densita' programmata                
determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale.                       
Le Province individuano la superficie agro-silvo-pastorale                      
effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia                 
sottraendo alla superficie agro-silvo-pastorale provinciale, cosi'              
come individuata negli Indirizzi regionali per la pianificazione                
faunistica-venatoria provinciale, gli istituti privati, nonche' gli             
istituti di protezione di cui al Titolo I, Capo III della L.R. 8/94             
come modificata dalla L.R. 6/00, i parchi e le riserve naturali.                
Le Province possono altresi' sottrarre i territori di cui al comma 1,           
lett. e) dell'art. 21 della Legge 157/92, fino al raggiungimento                
della percentuale massima di cui al comma 3 dell'art. 10 della                  
medesima legge.                                                                 
Le Province ripartiscono la superficie di detti territori tra gli ATC           
in proporzione all'estensione di ciascuno.                                      
1.2 Tempi per l'iscrizione                                                      
a) Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ATC ai sensi del              
comma 3 dell'art. 35 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00            
e del comma 5 dell'art. 49 della L.R. 6/00, presenta la relativa                
domanda al Comitato direttivo dell'ATC dall'1 al 15 febbraio. Coloro            
che abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio venatorio                    
successivamente alla data sopra riportata, possono presentare la                
domanda per l'ATC di diritto anche oltre il termine di cui sopra. In            
entrambi i casi il cacciatore deve provvedere contestualmente al                
pagamento della quota d'iscrizione. Per gli anni successivi,                    
l'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore abbia pagato            
la quota di iscrizione all'ATC entro il 15 febbraio.                            
b) Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC                  
diverso, presenta domanda dal 15 al 28 febbraio di ogni anno al                 
Comitato direttivo dell'ATC prescelto, che deve rispondere entro il             
15 marzo successivo. In caso di risposta affermativa il cacciatore              
deve pagare la quota d'iscrizione entro il 31 marzo. In caso di                 
rigetto della domanda il cacciatore puo' presentare entro il 15                 
aprile il ricorso alla Provincia la quale deve esprimersi entro il 15           
maggio. In caso di esito positivo il cacciatore accolto deve pagare             
la quota entro il 31 maggio.                                                    
Gli ATC trasmettono l'elenco dei cacciatori iscritti alla Provincia e           
al Comune di residenza entro il 30 giugno.                                      
Gli ATC trasmettono alla Regione Emilia-Romagna, entro il 30 giugno             
di ogni anno, l'elenco dei cacciatori iscritti su file come da schema           
di cui all'Allegato 3.                                                          
Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota           
d'iscrizione comporta l'applicazione di specifiche sanzioni                     
disciplinari previste dallo statuto dell'ATC.                                   
1.3 Modalita' di iscrizione                                                     
a) ATC di diritto                                                               
A norma dell'art. 14 , comma 5 della Legge 157/92 ogni cacciatore ha            
diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia compreso                
nella regione in cui risiede, cosi' come ripreso all'art. 35, comma 3           
della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00.                                
Tale diritto si esplica per un unico ATC. I cacciatori che si trovino           
nella condizione di poter accedere a piu' di un ATC in virtu' del               
concorso di tutti o alcuni dei seguenti requisiti:                              
- residenza anagrafica                                                          
- iscrizione consecutiva nelle stagioni venatorie 1998/1999 e                   
1999/2000                                                                       
- proprieta' di fondo agricolo (diritti fatti salvi ai sensi                    
dell'art. 49, comma 5, della L.R. 6/00)                                         
- titolarita' di appostamento fisso di caccia senza uso di richiami o           
qualifica di sostituto (diritti fatti salvi ai sensi dell'art. 49,              
comma 5, della L.R. 6/00)                                                       
devono scegliere un solo ambito e a tal fine sono tenuti a fare                 
domanda solo in quello prescelto, sottoscrivendo contestualmente una            
dichiarazione relativa alla residenza anagrafica o ad una delle                 
situazioni precedentemente elencate.                                            
Sono altresi' tenuti a dichiarare di non aver fatto valere il diritto           
presso altro ambito di caccia.                                                  
False dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il           
titolo di accesso all'ATC, ovvero omessa comunicazione di cause                 
ostative al suo rilascio, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 61,              
comma 1, lettera o) della L.R. 8/94 modificata dalla L.R. 6/00 dalla            
Provincia di residenza anagrafica del cacciatore.                               
La domanda deve essere formulata secondo il modello di cui                      
all'Allegato 1.                                                                 
b) Altri ATC                                                                    
A norma dell'art. 36, comma 1 della L.R. 8/94 come modificata dalla             
L.R. 6/00 il cacciatore puo' richiedere di essere iscritto ad uno o             
piu' ATC diversi da quello di diritto.                                          
Il numero dei posti disponibili per tali iscrizioni e' dato dalla               
differenza tra la capienza dell'ATC e il numero di posti assegnati ai           
cacciatori aventi diritto.                                                      
Nel rispetto delle priorita' di cui al comma 4, dell'art. 35 della              
L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, ai residenti nella                   
provincia in cui ricade l'ATC richiesto e' riservato il 70% del                 
numero dei posti disponibili. Il 25% e' assegnato ai cacciatori                 
extraprovinciali con priorita' per i cacciatori provenienti dalla               
provincia di Rimini, il restante 5% e' a disposizione dei cacciatori            
non residenti in Emilia-Romagna.                                                
I cacciatori che abbiano rinunciato all'ATC di diritto, hanno la                
priorita' all'interno delle % sopracitate relativamente alla                    
residenza posseduta.                                                            
Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali                      
sopracitate possono essere utilizzati dall'ATC per l'assegnazione ai            
cacciatori che abbiano fatto domanda, sempre in base ai criteri di              
priorita' di cui al comma 4 dell'art. 35 della L.R. 8/94 come                   
modificata dalla L.R. 6/00.                                                     
Ogni cacciatore puo' fare domanda per essere iscritto ad altri ATC              
della Regione sottoscrivendo contestualmente una dichiarazione                  
relativa al tipo di residenza posseduta. False dichiarazioni rese al            
fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC,            
ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio, sono             
sanzionabili ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera o) della L.R.              
8/94 come modificata dalla L.R. 6/00 dalla Provincia di residenza               
anagrafica del cacciatore.                                                      
La domanda deve essere formulata secondo il modello di cui                      
all'Allegato 2.                                                                 
2. Accesso agli ATC in mobilita' controllata per la caccia alla fauna           
migratoria                                                                      
2.1 Numero dei posti disponibili                                                
Il numero dei posti disponibili per la caccia alla fauna selvatica              
migratoria in mobilita' per ogni ATC e' dato dalla differenza tra il            
numero totale dei cacciatori ammissibili ed il numero totale dei                
cacciatori iscritti.                                                            
Per il numero totale dei cacciatori ammissibili si intende il                   
rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente                  
destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie                
effettivamente a disposizione per ogni cacciatore iscritto nell'ATC,            
diminuita di due ettari.                                                        
Tale diminuzione non puo' essere applicata qualora la superficie                
effettivamente a disposizione di ogni cacciatore iscritto risulti               
inferiore di piu' di un ettaro rispetto alla superficie minima                  
regionale derivante dal limite massimo di densita' venatoria                    
determinato con atto della Giunta regionale.                                    
Ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa provincia in cui               
ricade l'ATC d'interesse e' riservato il 60% del numero dei posti               
disponibili; il 35% e' riservato ai cacciatori iscritti in altri ATC            
della Regione Emilia-Romagna, mentre il 5% e' riservato ai cacciatori           
extraregionali non iscritti in ATC della Regione Emilia-Romagna.                
Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali                      
sopracitate vengono utilizzati dall'ATC per l'assegnazione, non piu'            
distinta coma sopra, ai cacciatori che, pur avendo fatto domanda, non           
hanno potuto essere inclusi nelle fasce di competenza.                          
A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 gli ATC trasmettono alla           
Provincia territorialmente competente e alla Regione Emilia-Romagna,            
entro il 30 giugno di ogni anno, il numero dei posti disponibili per            
la caccia alla fauna selvatica migratoria in mobilita' ripartiti in             
base alle situazioni sopraillustrate.                                           
2.2 Modalita' di accesso agli ATC prescelti                                     
Fermo restando quanto previsto all'art. 36 bis della L.R. 8/94 come             
modificata dalla L.R. 6/00, l'accesso per la caccia alla fauna                  
selvatica migratoria in mobilita', da svolgersi nella forma da                  
appostamento temporaneo, esclusa la beccaccia, e' consentito                    
esclusivamente previa acquisizione di autorizzazione all'accesso                
rilasciata dall'ATC di interesse.                                               
Ogni ATC puo' rilasciare, per ogni stagione venatoria, un numero di             
autorizzazioni, pari al numero dei posti disponibili, ciascuna per              
l'esercizio di 15 giornate. Nel caso in cui il cacciatore sia munito            
di piu' autorizzazioni, non puo' comunque esercitare nell'arco della            
stagione venatoria piu' di quindici giornate complessive.                       
Il cacciatore che intenda richiedere l'autorizzazione all'accesso,              
presenta domanda dall'1 al il 31 luglio di ogni anno al Comitato                
direttivo dell'ATC prescelto, che lo concede entro il 31 agosto. In             
tal caso il cacciatore deve pagare il corrispettivo per gli impegni             
di organizzazione entro il 15 settembre.                                        
Per la sola stagione venatoria 2000-2001 i termini di cui al presente           
capoverso sono da intendersi prorogati di 15 giorni.                            
Il Comitato direttivo dell'ATC concede le autorizzazioni in base alla           
provenienza del cacciatore come specificato al precedente punto 2.1,            
terzo capoverso, fino al completamento della disponibilita'.                    
Ad ogni cacciatore accolto viene assegnato un numero di                         
autorizzazione che deve trascrivere sul tesserino regionale. Il                 
cacciatore deve portare con se', durante l'esercizio venatorio,                 
l'autorizzazione e la ricevuta del relativo versamento effettuato.              
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 5 della Legge                
157/92, per i cacciatori che esercitano la caccia esclusivamente in             
azienda venatoria e' inibita la possibilita' di accedere alla caccia            
in mobilita'.                                                                   
La domanda deve essere formulata secondo il modello di cui                      
all'Allegato 4.                                                                 
3. Accesso agli ATC in mobilita' controllata per la caccia agli                 
ungulati                                                                        
In Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4 della L.R.                
8/94, cosi' come modificata dalla L.R. 6/00, e' altresi consentito              
esercitare la caccia a cervidi o bovidi al di fuori dell'ATC o degli            
ATC di appartenenza secondo tempi e modalita' previsti dall'art. 56             
della sopracitata legge e dal R.R. 21/95.    A tale fine gli ATC, in            
relazione all'oggettiva disponibilita' dei capi e al numero                     
complessivo dei cacciatori interessati al prelievo, possono riservare           
una quota dei piani annuali di abbattimento, da destinarsi a                    
cacciatori non appartenenti all'ATC.                                            
A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 i cacciatori interessati           
presentano domanda all'ATC secondo il modello di cui all'Allegato 5,            
dall'1 al 15 febbraio.                                                          
Gli ATC assegnano i capi da abbattere ai cacciatori che ne abbiano              
fatto richiesta nei limiti della quota sopracitata, secondo quanto              
disposto dall'art. 7, comma 4 del R.R. 21/95, valutando anche il                
comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie, nonche' la            
partecipazione ai censimenti annuali ed alle eventuali prestazioni              
d'opera.                                                                        
Per questi cacciatori e' previsto sempre l'obbligo                              
dell'accompagnamento.                                                           
4. Contributi economici                                                         
4.1 Iscrizione                                                                  
Ai sensi dell'art. 33, comma 7 della L.R. 8/94 come modificata dalla            
L.R. 6/00, la misura massima dell'importo che ciascun cacciatore e'             
tenuto a corrispondere come contributo annuo alla gestione dell'ATC             
in cui e' iscritto, viene fissata in Lire 260.000 (pari ad Euro                 
134,29).                                                                        
4.2 Accesso in mobilita' - Fauna migratoria                                     
Il contributo che ogni cacciatore interessato deve versare agli ATC             
di interesse a fronte degli impegni di organizzazione per la caccia             
in mobilita' controllata alla fauna migratoria e' fissato in Lire               
20.000 (pari ad Euro 10,33).                                                    
4.3 Accesso in mobilita' - Ungulati                                             
Il contributo da richiedere ai cacciatori non appartenenti all'ATC ai           
quali e' riservata la quota dei piani annuali di abbattimento di                
cervidi o bovidi di cui al precedente punto 3, deve essere                      
commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto al             
numero di capi assegnati, alla specie, al sesso e alla classe di                
eta', nonche' alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale               
messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di                      
volontariato.                                                                   
(segue allegato fotogratato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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