COMUNICATO
Lavori di realizzazione dell'area attrezzata per sosta nomadi. Determinazione dell'indennita' provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea e d'urgenza e dell'indennita' per frutti pendenti
Il Responsabile del IV Settore Pianificazione e Gestione del
territorio, rende noto che con determinazione n. 486 del 6/7/2000, e'
stata determinata l'indennita' provvisoria di espropriazione e
d'occupazione temporanea e d'urgenza e dell'indennita' per frutti
pendenti relativamente all'area oggetto di espropriazione per
pubblica utilita' per la realizzazione di un'area attrezzata di sosta
nomadi, identificata catastalmente come segue:
- Comune censuario: Granarolo dell'Emilia;
- identificazione catastale: foglio 19, mappale 227 (ex mappale 75),
superficie mq. 4.342, cultura: seminativo arborato;
- destinazione di PRG: D6 area sosta nomadi;
- proprieta': Istituto case di riposo Sant'Anna e Santa Caterina con
sede in Bologna, Via Pizzardi n. 30;
- affittuario: Taddia Enzo e Giovanni ss, con sede a Budrio (BO) in
Via Armiggia n. 2.
La misura dell'indennita' provvisoria di espropriazione dell'area e'
stata determinata come segue:
- proprieta': Istituto case di riposo Sant'Anna e Santa Caterina:
Lire 15.197.000 (pari a Lire 22.795.500 nel caso di maggiorazione del
50% per accettazione dell'indennita');
- affittuario: Taddia Enzo e Giovanni ss: Lire 15.197.000.
La misura dell'indennita' di occupazione dell'area citata, e' stata
determinata come segue:
- proprieta': Istituto case di riposo Sant'Anna e Santa Caterina:
indennita' calcolata per 12 mesi dal 12/7/1999 al 12/7/2000: Lire
1.899.625.
L'indennita' per frutti pendenti (barbabietole da zucchero a
maturazione completa, q.li 295,76), spettante agli affittuari, Taddia
Enzo e Giovanni ss, e' stata determinata in Lire 2.898.448.
A norma dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modifiche,
l'espropriando entro 30 giorni dalla notifica del presente atto deve
comunicare al Comune se intende accettare l'indennita', con
l'avvertenza che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata.
In caso di mancata accettazione delle indennita', cosi' come sopra
determinate, a norma dell'art. 12 della Legge 865/71, non verra'
applicata la maggiorazione del 50% dell'indennita' di espropriazione
da corrispondere al proprietario del terreno e conseguentemente sara'
rideterminato l'importo dovuto.
La liquidazione dell'indennita' aggiuntiva a favore degli affittuari,
Taddia Enzo e Giovanni ss, e' subordinata alla dimostrazione da parte
degli stessi della qualita' di diretti coltivatori del terreno
espropriando.Detto provvedimento verra' notificato nelle forme degli
atti processuali civili al proprietario e all'affittuario
summenzionati e pubblicato all'Albo pretorio del Comune, nel FAL
della Provincia di Bologna e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Michele Gentilini