DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2000, n. 945
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 10/95 e modificazioni per l'anno 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 10 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo", come modificato
dall'art. 194 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema
regionale e locale", a norma del quale la Regione assegna contributi
alle Province che, nell'ambito delle loro funzioni di programmazione,
promozione e coordinamento, presentano piani di intervento a favore
delle iniziative di rilevanza locale organizzate dalle associazioni
di cui all'art. 12 della L.R. 10/95 come modificato con il citato
art. 194 della L.R. 3/99;
dato atto che, a tal fine, nel Bilancio regionale per l'anno
finanziario 2000 approvato con L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 si e'
provveduto a dotare il Cap. 57707 di uno stanziamento di Lire
300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07), che potra' essere aumentato,
con apposita variazione di bilancio, a norma dell'art. 13 della L.R.
16/00, nell'eventualita' che lo stanziamento del Capitolo 57705 non
venisse interamente utilizzato;
ritenuto:
- di dover provvedere alla definizione delle modalita' di accesso ai
contributi di cui trattasi riportate nell'Allegato A parte integrante
del presente atto deliberativo;
- di stabilire che l'intervento regionale a sostegno dei piani
provinciali debba essere contenuto entro il 50% delle spese
ammissibili a contributo previste dai piani stessi;
- di dare atto che le eventuali maggiori disponibilita' determinatesi
come sopra specificato verranno utilizzate unicamente per aumentare
la percentuale del contributo regionale rispetto all'importo delle
spese ammissibili a contributo, fermi restando il limite massimo del
50% come sopra indicato e gli altri limiti e criteri approvati con la
presente deliberazione;
vista la propria deliberazione 187/99, esecutiva;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione
2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dr. Gianni Mantovani,
ai sensi della predetta legge regionale e della surrichiamata
deliberazione, e secondo quanto disposto con determinazione del
Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali 7350/96;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani, Cooperazione internazionale;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della
presente deliberazione, concernente la definizione delle modalita' di
accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 10/95 e
successive modificazioni, per l'anno 2000;
2) di dare atto che:
a) le modalita' di cui al suddetto Allegato A rimarranno invariate
anche nell'ipotesi di un eventuale aumento dell'attuale stanziamento
del Cap. 57707 del bilancio regionale per l'anno corrente;
b) con successiva deliberazione della Giunta regionale, si
provvedera' all'individuazione dei piani provinciali ammessi a
contributo, all'assegnazione dei contributi stessi e, ricorrendone le
condizioni previste dalla L.R. 31/77 e successive modificazioni,
all'assunzione del relativo impegno di spesa con imputazione al
Capitolo 57707 "Contributi alle Province per la realizzazione dei
piani di intervento a favore delle iniziative organizzate dalle
associazioni iscritte all'Albo regionale (art. 10, L.R. 7 marzo 1995,
n. 10 e successive modifiche)" del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2000 che presenta la necessaria
disponibilita', attualmente pari a Lire 300.000.000 (pari ad Euro
154.937,07);
c) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed all'emissione
della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari
individuati cosi' come previsto al punto precedente, provvedera' con
propri atti formali in applicazione della normativa regionale
vigente, il Dirigente competente per materia con le modalita'
indicate al punto 9 "Erogazione dei contributi" dell'Allegato A;
d) di dare atto infine che la presente deliberazione sara' trasmessa
alle Amministrazioni provinciali del territorio e pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale.
ALLEGATO A
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R.
10/95 e successive modificazioni per l'anno 2000
1. Premessa
I contributi di cui all'art. 10 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e
successive modificazioni sono finalizzati ad incentivare l'adozione e
la realizzazione di piani provinciali volti, in toto o in parte, a
sostenere le iniziative di rilevanza locale promosse, o condivise,
dalle associazioni di cui all'art. 12 della citata legge regionale,
riguardanti le strutture organizzative delle stesse associazioni, il
rafforzamento delle basi associative e, piu' in generale, il
rafforzamento dell'associazionismo.
I contributi di cui sopra non riguardano quindi le attivita'
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie
finalita' istitutive.
2. Soggetti destinatari
Soggetti destinatari dei contributi in oggetto sono le Province
dell'Emilia-Romagna.
3. Piani di intervento provinciali
Le Amministrazioni provinciali adotteranno ogni iniziativa utile
affinche' le associazioni del rispettivo territorio di cui al
paragrafo 1 vengano messe a conoscenza dell'opportunita' offerta dal
presente bando, e possano quindi presentare le iniziative per le
quali intendono richiedere il sostegno dell'Amministrazione
provinciale e della Regione Emilia-Romagna.
Tali iniziative dovranno essere ricondotte da ogni Amministrazione
provinciale nell'ambito di un singolo piano complessivo ed organico
di riferimento che non potra', ovviamente, essere costituito dalla
sommatoria di singole iniziative scollegate fra loro.
Per essere ammesso a fruire degli interventi regionali in argomento,
il piano provinciale dovra' essere formalizzato con atto dell'Organo
competente ed indicare:
a) se il piano e' proposto dall'Amministrazione provinciale, ovvero
da associazioni iscritte. Nel prima caso dovranno essere precisate le
modalita' con cui l'associazionismo locale ha espresso la propria
adesione al piano provinciale; nel secondo, dovranno essere indicate
le associazioni promotrici e le modalita' con cui le proposte sono
state portate a conoscenza dell'associazionismo locale;
b) obiettivi, contenuti concreti e tempi di realizzazione del piano;
c) i compiti specifici assunti rispettivamente dalle associazioni
iscritte e dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione
degli obiettivi;
d) il costo degli interventi programmati e le relative modalita' di
finanziamento (che potranno prevedere, oltre all'intervento
dell'Amministrazione provinciale, anche l'intervento di altri
soggetti, ivi comprese le stesse associazioni interessate). Qualora
il piano preveda, oltre alle iniziative di sostegno di cui all'ultimo
comma del paragrafo 1, anche iniziative di sostegno alle attivita'
specifiche svolte dalle associazioni in attuazione delle proprie
finalita' istitutive, i rispettivi costi dovranno essere esposti
separatamente, onde consentire alla Regione di individuare il costo
degli interventi provinciali ammissibili a contributo.
Sono ammissibili a contributo piani formalizzati in data successiva
all'1 gennaio 2000; nell'ipotesi di piani formalizzati prima della
pubblicazione del presente bando, gli elementi di cui alle lettere b)
e c) potranno risultare anche da atti o dichiarazioni integrative.
Non sono ammissibili a contributo i piani che prevedono interventi
delle Amministrazioni provinciali consistenti esclusivamente in
erogazioni economiche a favore di associazioni.
4. Interventi provinciali ammissibili a contributo
Stanti le finalita' della L.R. 10/95 come piu' sopra specificate, gli
interventi provinciali ammissibili a contributo possono riguardare, a
titolo esemplificativo:
- la formazione-aggiornamento dei dirigenti non riguardanti le
attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali) attuate dalle
associazioni, nonche' la formazione-aggiornamento degli addetti ad
attivita' amministrativo-contabili e degli operatori della
comunicazione associativa;
- la divulgazione della conoscenza delle attivita' svolte dalle
associazioni, finalizzata a favorire il potenziamento della base
associativa;
- l'interscambio informativo ed il raccordo fra le associazioni del
territorio provinciale, nonche' fra le stesse associazioni e le
istituzioni pubbliche del territorio;
- la manutenzione ordinaria o gli interventi di ripristino funzionale
di entita' contenuta, nonche' le spese di arredo riguardanti locali
messi ad esclusiva disposizione delle associazioni per lo svolgimento
delle loro attivita' organizzative (riunione degli Organi dirigenti o
della base associativa, punto di incontro delle varie associazioni
...);
- la messa a disposizione di servizi o attrezzature di supporto alle
strutture organizzative delle associazioni o alle loro attivita'
(esclusi servizi e attrezzature direttamente connessi alle attivita'
specifiche fornite dalle associazioni ai singoli associati o
fruitori).
Sono ammissibili a contributo anche piani che prevedano iniziative
rivolte alla generalita' delle associazioni del territorio e fruibili
quindi anche da associazioni non iscritte, fermo restando l'esclusivo
coinvolgimento, nella fase di predisposizione dei piani, delle
associazioni iscritte.
5. Criteri di priorita'
Sono da considerarsi prioritari i piani che prevedono:
a) iniziative rivolte a zone del territorio regionale svantaggiate
per condizioni geografiche, demografiche o socio- economiche, in cui
il sostegno dell'associazionismo locale puo' assumere un ruolo
particolarmente significativo e trainante;
b) iniziative a supporto dei servizi strutturati che i livelli
provinciali delle associazioni forniscono alle associazioni di base;
c) iniziative fruibili dalla generalita' delle associazioni locali
ed, in particolare, dalle associazioni non riconducibili a piu' ampie
strutture organizzative;
d) iniziative rivolte ad associazioni iscritte operanti in settori in
cui il fenomeno associativo stenta ad affermarsi per difficolta'
organizzative e/o complessita' delle problematiche;
e) iniziative di natura fortemente innovativa, concretamente fruibili
e rispondenti ad esigenze reali delle associazioni presenti nel
territorio provinciale.
6. Spese non ammissibili a contributo
In relazione alla natura incentivante dell'intervento regionale ed
all'entita' delle risorse disponibili, non sono ammissibili a
contributo spese di acquisto e/o ristrutturazione di strutture
immobiliari.
Non sono inoltre ammissibili:
a) le spese riguardanti interventi rivolti direttamente ad
associazioni non iscritte;
b) gli interventi consistenti in erogazioni economiche a favore di
associazioni;
c) le spese figurative riguardanti l'utilizzazione di risorse di
qualunque tipo (servizi, attrezzature, attivita' personali ecc.) non
comportante maggiori costi o minori introiti a carico del soggetto
che gestisce il piano o del soggetto che gestisce il singolo progetto
o iniziativa facente parte del piano.
7. Termini
I piani provinciali debbono pervenire entro il 29 settembre 2000.
I piani inoltrati per posta sono considerati presentati in tempo
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva al 29
settembre 2000.
8. Ammontare del contributo
L'ammontare del contributo regionale non potra' eccedere il 50% della
somma delle spese ammissibili a contributo previste dal piano
provinciale.
9. Erogazione dei contributi
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione
dell'Amministrazione provinciale attestante l'avvenuto avvio del
piano ammesso a contributo, ovvero di iniziative facenti parte del
piano stesso, e l'avvenuta assunzione nel bilancio provinciale
dell'impegno per la quota di spesa rimasta a carico della Provincia.
10. Rendicontazione finale
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo
regionale, le Amministrazioni provinciali assegnatarie dovranno far
pervenire comunicazione circa l'avvenuta attuazione del piano ammesso
a contributo, i costi complessivi sostenuti (con l'evidenziazione del
costo riferito alle iniziative ammesse a contributo) ed i risultati
quantitativi e qualitativi raggiunti.
Rispetto al costo complessivo del piano, l'incidenza percentuale
delle spese figurative rimaste a carico delle Amministrazioni
provinciali non puo' superare l'incidenza risultante dal preventivo.
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese sostenute
dall'Amministrazione provinciale per la realizzazione delle
iniziative ammesse a contributo risultasse inferiore alle spese
ritenute ammissibili a contributo nei termini di cui al paragrafo 8,
la Regione si riserva di procedere al recupero della quota
proporzionale di contributo erogata in eccedenza.