DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 9 giugno 2000, n. 92
Occupazione d'urgenza delle aree interessate ai lavori di sovralzo degli argini fiume Reno, ripristino livelletta di sommita' arginale e sezione di deflusso, da Bologna alla confluenza del Samoggia. Revoca deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 14/2/2000
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di autorizzare a norma dell'art. 3, Legge 1/78 e dell'art. 45,
L.R. 20/00, la Regione Emilia-Romagna, Servizio provinciale Difesa
del suolo, Risorse idriche e forestali di Bologna, all'occupazione
temporanea e d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della
Legge 22/10/1971, n. 865, delle aree occorrenti per la realizzazione
dei lavori di cui in premessa, meglio descritte nell'elenco delle
ditte proprietarie dei beni da occupare, allegato alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2) dato atto che i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e
degli espropri sono fissati rispettivamente in diciotto e sessanta
mesi e sei e sessanta mesi, di stabilire che le occupazioni in parola
verranno effettuate entro tre mesi dalla data di esecutivita' del
presente provvedimento e non potranno protrarsi oltre il termine di
cinque anni dalla immissione in possesso;
3) di autorizzare i seguenti tecnici: Garutti Stefano, Tassinari
Vittorio, Magnani Lorena, Dalla Costa Antonio, Ferratesi Bruno,
Simoni Giuseppe, anche disgiuntamente, a prendere possesso per conto
della Regione Emilia-Romagna delle aree di cui trattasi ed a redigere
lo stato di consistenza ai sensi dell'art. 3, Legge 1/78;
4) di notificare ai proprietari delle aree il presente atto nonche'
l'avviso di sopralluogo contenente l'indicazione del luogo, giorno e
ora in cui sara' redatto il verbale di stato di consistenza e di
immissione in possesso, nei modi e nei termini di cui all'art. 3,
Legge 1/78 almeno venti giorni prima della data del sopralluogo
medesimo;
5) di pubblicare l'avviso di cui al punto precedente all'Albo
pretorio almeno 20 giorni prima della data del sopralluogo e per
almeno 20 giorni;
6) l'indennita' di occupazione da corrispondere ai proprietari delle
aree da occupare sara' determinata con separato provvedimento a norma
delle vigenti disposizioni;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
estratto nel Bollettino Ufficiale regionale della Regione
Emilia-Romagna in conformita' a quanto previsto nella circolare
regionale prot. 5527 del 21/3/1988;
8) dichiarare unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge 8/6/1990, n. 142;
9) avverso il presente provvedimento puo' essere apposto ricorso al
competente Tribunale Superiore delle acque in Roma entro i termini di
legge;
10) revocare la propria deliberazione n. 15 del 14/2/2000 ad oggetto
"Occupazione d'urgenza delle aree interessate ai lavori di sovralzo
degli argini fiume Reno, ripristino livelletta di sommita' arginale e
sezione di deflusso, da Bologna alla confluenza del Samoggia".