REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2000, n. 1070

Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 4 della L.R. 8/00 - Assegnazione contributi integrativi di sostegno a favore dei Comuni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- l'art. 11 della Legge 431/98 che ha istituito il Fondo nazionale              
per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in                 
locazione, di seguito denominato Fondo, stabilendo, al comma 7, che             
le Regioni provvedono alla ripartizione fra i Comuni delle risorse              
assegnate al Fondo ed attribuite con deliberazione del CIPE;                    
- la deliberazione del CIPE del 30 giugno 1999, pubblicata nella                
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15/9/1999, che ha provveduto alla                 
attribuzione alla Regione Emilia-Romagna della quota delle risorse              
presenti nel Fondo relativa all'anno 1999 e pari a Lire                         
51.564.000.000 (pari a Euro 26.630.583,54);                                     
- il DM Lavori pubblici Div. II Sez. II prot. n. 2531 del 21/9/1999             
che ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 1999 la                
quota di risorse presenti nel Fondo attribuite alla Regione                     
Emilia-Romagna con la deliberazione del CIPE di cui al punto                    
precedente;                                                                     
- la deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 che, in attuazione           
delle disposizioni statali in materia, ha provveduto a disciplinare             
le modalita' di funzionamento e di erogazione del Fondo;                        
- la deliberazione del CIPE del 15 febbraio 2000, pubblicata nella              
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20/4/2000, che ha ripartito tra le                 
Regioni le risorse residue del fondo sociale istituito ai sensi                 
dell'art. 75 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e pari a Lire                   
13.129.889.000 (pari a Euro 6.781.021,76), aventi carattere di                  
aggiuntivita' rispetto alle risorse attribuite con precedente                   
deliberazione del CIPE 30/6/1999;                                               
- l'art. 4 della L.R. 8/00 che ha istituito il Fondo regionale per              
l'accesso all'abitazione in locazione;                                          
- il DM Lavori pubblici Div. II Sez. II prot. n. 1003 del 22/5/2000             
che ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna la quota delle risorse            
attribuite con deliberazione del CIPE del 15/2/2000;                            
- la propria deliberazione n. 1068 del 27 giugno 2000 con la quale e'           
stato modificato l'art. 7 dell'Allegato A) della deliberazione del              
Consiglio regionale 1320/99;                                                    
- la propria deliberazione n. 997 del 20/6/2000 con la quale si e'              
preso atto dell'assegnazione della somma di Lire 13.129.889.000 (pari           
a Euro 6.781.021,76) ed apportato al bilancio di previsione per                 
l'esercizio finanziario in corso le relative variazioni;considerato             
che:                                                                            
- la deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 ha fissato nella             
misura dell'85% la quota dei contributi erogabili a carico della                
Regione Emilia-Romagna e ha stabilito che nella ripartizione delle              
risorse ai Comuni si proceda con priorita' relativamente al                     
fabbisogno delle fasce A e B di cui all'art. 3 dell'Allegato A, alla            
delibera stessa e in subordine relativamente al fabbisogno delle                
fasce C e D, alle quali verranno concesse risorse eventualmente                 
ridotte in misura proporzionale alle disponibilita' residue,                    
demandando ad un atto della Giunta regionale la ripartizione delle              
risorse a favore dei Comuni richiedenti;                                        
- i Comuni della regione, in attuazione di quanto disposto dalla                
sopra citata deliberazione, hanno provveduto ad aprire i bandi                  
pubblici dal 15/2/2000 al 15/4/2000;                                            
- la medesima deliberazione del Consiglio regionale 1320/99                     
stabilisce, all'art. 7 dell'Allegato A, il termine perentorio per               
l'invio alla Regione dei dati relativi all'importo del contributo da            
erogare di 30 giorni dalla chiusura dei bandi, cioe' il 15 maggio               
2000;                                                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 27 giugno 2000            
ha modificato l'art. 7 dell'Allegato A della deliberazione del                  
Consiglio regionale 1320/99 nel senso di ammettere al riparto delle             
risorse assegnate al Fondo regionale i Comuni che abbiano provveduto            
all'invio dei dati relativi all'importo del contributo da erogare               
entro il 15 giugno 2000;                                                        
preso atto che sulla base dell'istruttoria eseguita dai Comuni sulle            
domande presentate dai soggetti beneficiari sono pervenute al                   
Servizio regionale Qualita' edilizia e dallo stesso trattenute agli             
atti, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione del               
Consiglio regionale 1320/99 e successive modificazioni, richieste di            
contributo relative alla quota a carico del bilancio regionale (85%             
di contribuzione massima) per Lire 66.187.468.285 (pari a Euro                  
34.182.974,63) cosi' suddivisa:                                                 
- fascia A + B pari a Lire 62.017.646.797 (pari a Euro 32.029.441,55)           
- fascia C + D pari a Lire 4.169.821.488 (pari a Euro 2.153.533,08);            
dato atto che, le risorse complessivamente attribuite alla Regione              
Emilia-Romagna con deliberazioni del CIPE 30 giugno 1999 e 15                   
febbraio 2000 pari a Lire 64.693.889.000 (pari a Euro 33.411.605,30),           
consentono di dare copertura per la quota a carico del bilancio                 
regionale, (85%), alle richieste relative alle fasce A e B nella                
misura del 100%, mentre in base alle risorse residue la percentuale             
di copertura a carico del bilancio regionale delle richieste relative           
alle fasce C + D risulta determinata a circa il 64,18% e che,                   
pertanto, come previsto dal punto b) del dispositivo della                      
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99, si rende necessario              
ripartire le risorse residue alle fasce C e D in misura                         
proporzionalmente ridotta;                                                      
ritenuto, pertanto, in attuazione di quanto disposto al punto g)                
della deliberazione del Consiglio regionale 1320/99, di procedere               
alla ripartizione delle risorse presenti complessivamente sul                   
bilancio regionale, secondo il riparto di cui all'allegato che forma            
parte integrante del presente atto per un onere finanziario                     
complessivo di Lire 64.693.889.000 (pari a Euro 33.411.605,30);                 
ritenuto altresi' al fine di consentire il massimo impiego delle                
risorse assegnate con il presente provvedimento, che ogni singolo               
Comune ricompreso nell'allegato, possa procedere in caso di eventuali           
economie registrate all'interno degli importi ricompresi per ciascuno           
nella fascia A + B, all'utilizzo delle stesse per incrementare la               
percentuale di copertura contributiva della quota regionale nella               
fascia C + D fino al raggiungimento del limite massimo dell'85%,                
dando atto che tale situazione dovra' essere espressamente riportata            
nell'atto del Dirigente comunale in fase di trasmissione al Servizio            
regionale competente della documentazione a consuntivo;                         
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva, con           
la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle                  
funzioni dirigenziali;                                                          
ritenuto nel rispetto delle procedure di semplificazione                        
amministrativa e riduzione dei tempi che ricorrano gli elementi di              
cui all'art. 57, secondo comma, della L.R. 31/77 e successive                   
modificazioni e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere                  
assunto con il presente atto anche al fine di consentire la                     
tempestiva erogazione dei fondi da parte dei Comuni ai soggetti                 
beneficiari;                                                                    
vista la Legge 155/89 ed in particolare l'articolo 6 e ritenuto per             
le ragioni sopraindicate di poter assumere l'impegno di spesa                   
superiore al 50% dello stanziamento previsto sul capitolo di                    
competenza;                                                                     
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e della              
propria deliberazione 2541/95:                                                  
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Qualita' edilizia ing. Umberto Rossini in merito alla regolarita'               
tecnica del presente atto;                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla                    
Programmazione e Pianificazione urbanistica dott. Roberto Raffaelli             
in merito alla legittimita' del presente atto;                                  
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Risorse finanziarie e Bilancio dr.ssa Amina Curti in sostituzione del           
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani           
in merito alla regolarita' contabile del presente atto ai sensi della           
determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e                     
strumentali 7764/96;                                                            
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di assegnare, sulla base di quanto partitamente indicato in                  
premessa, ai Comuni richiedenti i contributi integrativi di sostegno            
per l'accesso alle abitazioni in locazione secondo il riparto                   
riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente           
provvedimento e che contestualmente si approva, comportante un onere            
finanziario complessivo a carico della Regione di Lire 64.693.889.000           
(pari a Euro 33.41l.605,30);                                                    
2) di procedere con il presente provvedimento, per le ragioni                   
indicate in premessa, all'assunzione dell'onere finanziario di spesa            
di Lire 64.693.889.000 (pari a Euro 33.411.605,30) registrato al n.             
2591 di impegno sul Capitolo 32040 "Contributi integrativi di                   
sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge             
9/12/1998, n. 431). Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio                 
finanziario 2000 che presenta la necessaria disponibilita';                     
3) di ritenere che l'impegno di spesa di cui trattasi possa superare            
il 50% dello stanziamento previsto sul capitolo sopracitato, in                 
quanto trattasi di spesa rientrante fra le eccezioni previste dal               
primo comma dell'art. 6 della Legge 155/89 in premessa richiamata;              
4) di dare atto che alla liquidazione degli importi riconosciuti a              
ciascun Comune beneficiario indicato nell'allegato, provvedera' con             
proprio atto formale ai sensi della L.R. 31/77 cosi' come modificata            
dalla L.R. 40/94 ed in attuazione della delibera 2541/95 il                     
Responsabile del Servizio competente, in un'unica soluzione ad                  
avvenuta esecutivita' del presente provvedimento;                               
5) di dare atto altresi' che, al fine di consentire il massimo                  
impiego delle risorse assegnate con il presente provvedimento, ogni             
singolo Comune ricompreso nell'allegato possa procedere, in caso di             
eventuali economie registrate all'interno degli importi ricompresi              
per ciascuno nella fascia A + B all'utilizzo delle stesse per                   
incrementare la percentuale di copertura contributiva della quota               
regionale nella fascia C + D fino al raggiungimento del limite                  
massimo dell'85%, fermo restando che tale situazione dovra' essere              
espressamente riportata nell'atto del Dirigente comunale di                     
trasmissione della documentazione a consuntivo;                                 
6) di dare atto infine che i Comuni dovranno trasmettere ai fini                
della rendicontazione a consuntivo al Servizio regionale competente,            
entro il termine di sessanta giorni dalla espressa richiesta                    
regionale, l'atto del Dirigente comunale contenente, nel rispetto di            
quanto indicato al precedente punto 5:                                          
a) l'importo complessivamente liquidato diviso nella quota regionale            
e comunale;                                                                     
b) gli estremi identificativi dei beneficiari;                                  
c) l'importo relativo ai singoli beneficiari diviso nella quota                 
regionale e comunale;                                                           
decorso tale termine si procedera' alla conseguente predisposizione             
degli atti amministrativi per il recupero dei fondi accreditati;                
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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