REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2000, n. 1064

Condizioni, requisiti e limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Autorizzazione alla sottoscrizione della modifica dell'art. 3, C.C.D.I. Area della dirigenza 1998-2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                                          
Visto l'art. 17 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per           
il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del            
comparto "Regioni - Autonomie locali" rubricato "Risoluzione                    
consensuale" che prevede che gli Enti possano disciplinare i criteri            
generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la             
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione            
ai sensi dell'art. 8 dello stesso CCNL;                                         
richiamata la propria precedente deliberazione n. 519 dell'1 marzo              
2000 ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto               
collettivo decentrato integrativo area della dirigenza - anni                   
1998-2001";                                                                     
visto il Contratto collettivo decentrato integrativo della dirigenza,           
seconda parte, "Materie oggetto di concertazione" e piu' in                     
particolare l'art. 3 rubricato "Condizioni, requisiti e limiti per la           
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro";                                
premesso che:                                                                   
- in data 13 giugno 2000 la delegazione trattante di parte pubblica e           
la delegazione trattante di parte sindacale, in sede di                         
concertazione, hanno definito le condizioni, i requisiti per la                 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro cosi' come previsto              
dal punto 5) del suddetto art. 3, modificando inoltre l'art. 3 del              
C.C.D.I. area della dirigenza 1998-2001, seconda parte;                         
- l'art. 3 del C.C.D.I. della dirigenza, seconda parte, al punto 5)             
"Misura dell'indennita' supplementare" prevede testualmente                     
"L'indennita' supplementare non spetta ai dirigenti che debbono                 
essere collocati a riposo d'ufficio per raggiungimento del limiti               
d'eta' entro il periodo di vigenza del contratto integrativo                    
decentrato 2000-2001 ne' ai dirigenti rimasti in servizio oltre il              
65o anno di eta' ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 503/92";                       
- in data 13 giugno 2000 in sede della sopraspecificata concertazione           
fra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione                 
trattante di parte sindacale e' stato concordato di eliminare il                
soprarichiamato capoverso di cui all'art. 3, punto 5) del C.C.D.I.              
area della dirigenza 1998-2001;                                                 
premesso che l'Amministrazione regionale intende sostenere e                    
promuovere l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di             
lavoro per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:                            
- il contenimento della dotazione organica della dirigenza per il               
rientro, almeno nei limiti dell'8% della dotazione organica                     
complessiva dell'Ente in ossequio a quanto previsto nella L.R. 3/99;            
- la riarticolazione dell'assetto organizzativo per rispondere piu'             
adeguatamente ai nuovi obiettivi derivanti dal globale processo di              
trasferimento dallo Stato di attivita', funzioni e risorse ed il                
completamento del processo di riorganizzazione in attuazione della              
riforma del sistema regionale e locale nel rispetto delle riforme               
contenute nelle Leggi delega 59/97, 127/97 e recepiti con la                    
soprarichiamata L.R. 3/99;                                                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dall'Ufficio di Presidenza del                 
Consiglio regionale in data 26 giugno 2000;                                     
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale                         
all'Organizzazione, dott. Garavini Gaudenzio, in merito alla                    
legittimita' ed alla regolarita' tecnica del presente provvedimento,            
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41           
e della deliberazione 2541/95;                                                  
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio                
Risorse finanziarie e Bilancio dott.ssa Curti Amina, in sostituzione            
del Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni                
Mantovani, in merito alla regolarita' contabile del presente                    
provvedimento, ai sensi del predetto articolo di legge,                         
deliberazione, nonche' della determinazione del Direttore Generale              
Risorse finanziarie e strumentali n. 7764 del 14 ottobre 1996;                  
su proposta dell'Assessore alle Finanze, Organizzazione e Sistemi               
informativi:                                                                    
a voti unanimi e segreti                                                        
delibera:                                                                       
a) di adottare la disciplina sulle condizioni, sui requisiti e sui              
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in                 
attuazione dell'art. 17 del CCNL, secondo il testo allegato al                  
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;                         
b) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla               
sottoscrizione della modifica del punto 5 "Misura dell'indennita'               
supplementare" contemplato nell'art. 3, seconda parte "Materie                  
oggetto di concertazione" del C.C.D.I. area della dirigenza - anni              
1998-2001, eliminando il seguente capoverso: "L'indennita'                      
supplementare non spetta ai dirigenti che debbono essere collocati a            
riposo d'ufficio per raggiungimento dei limiti d'eta' entro il                  
periodo di vigenza del contratto integrativo decentrato 2000-2001 ne'           
ai dirigenti rimasti in servizio oltre il 65o anno di eta' ai sensi             
dell'art. 16 del D.Lgs 503/92";                                                 
c) di stabilire che copia del testo modificato venga trasmessa                  
all'ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva;                   
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Condizioni, requisiti e limiti per la risoluzione consensuale del               
rapporto di lavoro                                                              
1 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro                              
L'art. 17 del C.C.N.L. 1998-2001 relativo all'area della dirigenza              
prevede che gli Enti possano disciplinare i criteri generali relativi           
alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione                   
consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione ai sensi               
dell'art. 8 del medesimo C.C.N.L.                                               
Alla risoluzione consensuale puo' essere correlata una indennita'               
supplementare in misura variabile fino ad un massimo di 24                      
mensilita', comprensive della quota della retribuzione di posizione             
in godimento.                                                                   
2 - Finalita' e obiettivi della risoluzione consensuale del rapporto            
di lavoro                                                                       
L'Amministrazione puo' utilizzare l'istituto della risoluzione                  
consensuale con erogazione della indennita' supplementare come misura           
di sostegno per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di                     
riorganizzazione nell'Ente:                                                     
- implementazione del programma Agenda della modernizzazione;                   
- contenimento della dotazione organica della dirigenza per rientrare           
almeno nel limite dell'8% della dotazione organica complessiva                  
dell'Ente, cosi' come indicato nella L.R. 3/99;                                 
- riarticolazione dell'assetto organizzativo in cui ai livelli                  
dirigenziali sono demandate competenze piu' ampie, articolate e                 
complesse per rispondere adeguatamente ai nuovi obiettivi derivanti             
dal globale processo di trasferimento dallo Stato di attivita',                 
funzioni e risorse;                                                             
- introduzione dell'area delle posizioni organizzative come strumento           
non solo di valorizzazione e sviluppo delle professionalita' ma                 
soprattutto di rivisitazione della microstruttura organizzativa;                
- perfezionamento della sperimentazione di coordinamento ed                     
integrazione organizzativa nell'ambito dei Servizi provinciali                  
Agricoltura in applicazione della L.R. 15/97 per l'esercizio delle              
funzioni regionali in materia di agricoltura;                                   
- completamento del processo di riorganizzazione in attuazione della            
riforma del sistema regionale e locale in conformita' ai principi               
contenuti nelle Leggi delega 59/97 e 127/97 e recepiti con L.R. 3/99.           
3 - Condizioni generali                                                         
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro puo' essere                   
proposta da entrambe le parti.                                                  
Il C.C.I.D. - area dirigenza individua le condizioni prioritarie per            
proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la                 
conseguente corresponsione dell'indennita' supplementare al                     
verificarsi dei seguenti eventi:                                                
a) ricoprire incarichi dirigenziali di studio, ricerca, vigilanza,              
direzione di programmi e progetti per i quali l'Amministrazione                 
intende procedere al superamento non ritenendoli funzionali alla                
struttura organizzativa dove sono allocati e/o qualificati in termini           
di rilevanza, complessita', strategicita', interdisciplinarieta' ed             
il dirigente interessato sia in possesso di una esperienza                      
professionale e di competenze tecnico/specialistiche che non                    
consentono una attribuzione adeguata di titolarita' di altri                    
incarichi dirigenziali;                                                         
b) esercitare funzioni e svolgere attivita' oggetto dei processi di             
conferimento - trasferimento - delega agli Enti locali nei casi in              
cui l'Ente destinatario non sia interessato al trasferimento del                
dirigente ed il riposizionamento del medesimo nell'ambito regionale             
sia ostacolato dalla non presenza di incarichi richiedenti la                   
preparazione e l'esperienza professionale in tematiche ed aree                  
tecnico/professionali possedute dal dirigente interessato;                      
c) ricoprire posizioni dirigenziali coinvolte in processi di                    
ridefinizione organizzativa conseguente o al trasferimento di                   
funzioni statali ex Legge 59/97 o al perfezionamento della                      
sperimentazione di integrazione organizzativa nell'ambito degli SPA e           
la esigenza di ricollocazione del dirigente interessato, come nelle             
precedenti casistiche, non si compatibilizza con quelle organizzative           
e funzionali dell'Ente;                                                         
d) manifestazione di parere favorevole da parte del Direttore                   
generale di riferimento alla proposta di risoluzione consensuale                
presentata dal dirigente al Direttore generale Organizzazione: il               
parere favorevole viene formulato sulla base di una valutazione della           
praticabilita' di una delle seguenti ipotesi di soluzione prospettata           
dalla Direzione generale Organizzazione: - proposta di sostituzione -           
proposta riorganizzativa - proposta di differimento della risoluzione           
consensuale entro il limite massimo di mesi sei.                                
4 - Limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro                
Nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati si avvia una prima             
fase che si colloca dal 1o luglio al 30 settembre 2000, per                     
sperimentare la incisivita' della seguente proposta alla                        
incentivazione.                                                                 
Al termine della fase sperimentale e sulla base dei risultati                   
ottenuti la Amministrazione sottoporra' alle rappresentanze sindacali           
per una loro concertazione le condizioni, i requisiti ed i criteri              
per una ulteriore applicazione dell'istituto della risoluzione                  
consensuale.                                                                    
5 - Dirigenti interessati e misura dell'indennita' supplementare                
L'istituto della risoluzione consensuale e' applicato esclusivamente            
a favore dei dirigenti a tempo indeterminato e che abbiano maturato             
alla data di cessazione dal rapporto di lavoro una anzianita' almeno            
pari a 5 anni nella qualifica dirigenziale presso la Regione o altri            
Enti regionali.                                                                 
L'indennita' supplementare e' individualmente determinata secondo i             
criteri e le modalita' sottoriportate in relazione all'ammontare                
mensile dei seguenti istituti economici:                                        
- stipendio tabellare                                                           
- indennita' integrativa speciale                                               
- retribuzione individuale di anzianita', se maturata                           
- maturato economico di cui all'art. 35 - comma 1 - lett. b) del CCNL           
area dirigenza 1994-97, ove acquisito                                           
- retribuzione di posizione in godimento alla data antecedente la               
cessazione del rapporto di lavoro.                                              
Ai fini della determinazione della indennita' supplementare non                 
trovano applicazione le eventuali rideterminazioni con effetto                  
retroattivo dei valori della retribuzione di posizione effettuata               
dopo la cessazione del rapporto.                                                
I criteri per la determinazione della indennita' supplementare sono             
differenziati su 4 tipologie:                                                   
1) dirigenti che hanno maturato una anzianita' utile a pensione pari            
a 40 anni ed hanno una eta' inferiore a 61 anni e non superiore a 66            
anni;                                                                           
2) dirigenti che hanno maturato i requisiti minimi per il diritto a             
pensione di anzianita';                                                         
3) dirigenti che non hanno maturato i suddetti requisiti minimi e che           
sono in possesso di una anzianita' contributiva necessaria al                   
raggiungimento della anzianita' pari a 37 anni compresa tra 1 e 5               
anni;                                                                           
4) dirigenti che non hanno maturato i suddetti requisiti minimi e che           
sono in possesso di una anzianita' contributiva necessaria al                   
raggiungimento della anzianita' pari a 37 anni compresa tra 6 e 31              
anni.                                                                           
Relativamente alla 1a tipologia la misura della indennita'                      
supplementare e' rapportata al numero di anni mancanti al                       
raggiungimento del 66o anno di eta'.                                            
Anzianita' contributiva:  Eta' anagrafica:  Indennita' supplementare            
da     anni  anni  riconoscere: numero mesi                                     
  40     0  61 0  62 0  63 0  64 0  65 - 66  4                                  
Relativamente alla 2a tipologia la misura dell'indennita'                       
supplementare e' rapportata al numero di anni mancanti al                       
raggiungimento di 40 anni di anzianita' contributiva.                           
Anzianita'  Anzianita'  Anzianita' necessaria  Indennita'                       
contributiva  contributiva  al raggiungimento del  supplementare                
da    maturata  40o anno contributivo  riconoscere:                       
numero mesi                                                                     
  40  35  5  18                                                                 
  40  36  4  16                                                                 
  40  37  3  14                                                                 
  40  38  2  12                                                                 
  40  39  1  10                                                                 
Relativamente alla 3a tipologia l'entita' massima dell'indennita'               
pari a 24 mensilita' e' riconosciuta a favore di coloro a cui mancano           
5 anni per raggiungere l'anzianita' contributiva pari a 37 anni ed e'           
diminuita in relazione ad un numero inferiore di anni mancanti fino             
ad 1.                                                                           
Anni  Mensilita' riferite a tutte le tipologie di incarico                      
mancanti al 37o  dirigenziale esclusa quella di Staff 2                         
  5  24                                                                         
  4  22                                                                         
  3  19                                                                         
  2  16                                                                         
  1  14                                                                         
Relativamente alla 4a tipologia l'indennita' e' determinata in                  
un'unica entita' pari a 24 mensilita'.                                          
Qualora i dirigenti interessati alla risoluzione consensuale e                  
rientranti nella 2a e 3a tipologia ricoprano incarichi come Staff 2             
l'indennita' supplementare e' incrementata di tre mensilita' fino ad            
un massimo di 24.                                                               
Il periodo di riferimento nell'ambito del quale determinare il                  
possesso o il raggiungimento dei requisiti richiesti e' ricompreso              
tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2001.                                      
Il calcolo della indennita' supplementare viene effettuato con                  
riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.                     
I periodi di anzianita' superiore a undici mesi e sedici giorni si              
arrotondano all'anno superiore.                                                 
Le domande di dimissioni gia' presentate non possono beneficiare                
dell'istituto della risoluzione consensuale, ivi compresi i dirigenti           
che si trovano nelle condizioni generali di cui al punto 3.                     
6 - Modalita' e tempi di attuazione di questa prima fase                        
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e' perfezionata con           
la sottoscrizione di un contratto tra le parti.                                 
Le proposte di risoluzione consensuale debbono essere presentate e              
perfezionate nell'arco temporale ricompreso tra il 1o luglio ed il 30           
settembre 2000 e debbono contenere la data di decorrenza della                  
cessazione dal rapporto di lavoro: tale data deve cadere nell'arco              
temporale ricompreso tra il 1o ottobre 2000 ed il 30 giugno 2001.               
Tuttavia nei singoli casi la data di cessazione puo' essere protratta           
al fine di garantire al dirigente interessato la coincidenza della              
cessazione dal servizio con la data della prima decorrenza utile                
prevista dall'art. 59 - comma 8 della Legge n. 449 del 27 dicembre              
1997.                                                                           
Il contratto di risoluzione consensuale non e' soggetto a revoca.               
La revoca e' ammissibile qualora, nel periodo 1 luglio 2000-30 giugno           
2001, intervengano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in           
materia previdenziale, che incidono negativamente sul possesso dei              
requisiti e/o sull'entita' del trattamento pensionistico individuale.           
Qualora le predette modifiche determinino uno spostamento delle                 
"decorrenze" la data di cessazione del rapporto di lavoro si                    
intendera' automaticamente prorogata alla prima "decorrenza utile".             
7 - Erogazione dell'indennita' supplementare. Copertura finanziaria             
L'operazione di incentivazione alla risoluzione consensuale del                 
rapporto di lavoro intercorrente con i dirigenti si autofinanzia con            
i risparmi derivanti dalla cessazione della erogazione del                      
trattamento economico ai dirigenti interessati dalla risoluzione                
consensuale e non comporta la previsione di risorse aggiuntive nei              
bilanci 2001 e 2002.                                                            
Al fine di garantire l'autofinanziamento della operazione                       
l'erogazione della indennita' supplementare e' prevista agli aventi             
titolo in una unica soluzione a decorrere dal 13o mese successivo a             
quello della cessazione dal servizio.                                           
Su richiesta degli interessati e senza oneri per il bilancio                    
regionale l'Amministrazione consente ed agevola forme di cessione del           
credito vantato dai richiedenti nei confronti dell'Amministrazione              
stessa attraverso una apposita convenzione con l'Istituto tesoriere.            
8 - Criteri in ordine alla gestione di istituti giuridici connessi              
alla risoluzione consensuale                                                    
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comporta il non               
sussistere per entrambe le parti contrattuali dell'obbligo sul                  
rispetto dei termini di preavviso.                                              
Ai dirigenti relativamente ai quali interviene la risoluzione                   
consensuale e' fatto obbligo di fruire entro la data di cessazione              
del rapporto di lavoro di tutte le ferie maturate riferite all'anno             
in corso e quelle eventualmente pregresse, salvo esigenze                       
organizzative o di servizio motivate dal Direttore generale di                  
riferimento.                                                                    
Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del                 
rapporto o negli anni precedenti saranno considerate quali ferie non            
fruite per inerzia dei dirigenti interessati con la conseguenza che             
non potra' essere effettuata la monetizzazione delle ferie residue.             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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