DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2000, n. 1064
Condizioni, requisiti e limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Autorizzazione alla sottoscrizione della modifica dell'art. 3, C.C.D.I. Area della dirigenza 1998-2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Visto l'art. 17 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per
il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del
comparto "Regioni - Autonomie locali" rubricato "Risoluzione
consensuale" che prevede che gli Enti possano disciplinare i criteri
generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione
ai sensi dell'art. 8 dello stesso CCNL;
richiamata la propria precedente deliberazione n. 519 dell'1 marzo
2000 ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto
collettivo decentrato integrativo area della dirigenza - anni
1998-2001";
visto il Contratto collettivo decentrato integrativo della dirigenza,
seconda parte, "Materie oggetto di concertazione" e piu' in
particolare l'art. 3 rubricato "Condizioni, requisiti e limiti per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro";
premesso che:
- in data 13 giugno 2000 la delegazione trattante di parte pubblica e
la delegazione trattante di parte sindacale, in sede di
concertazione, hanno definito le condizioni, i requisiti per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro cosi' come previsto
dal punto 5) del suddetto art. 3, modificando inoltre l'art. 3 del
C.C.D.I. area della dirigenza 1998-2001, seconda parte;
- l'art. 3 del C.C.D.I. della dirigenza, seconda parte, al punto 5)
"Misura dell'indennita' supplementare" prevede testualmente
"L'indennita' supplementare non spetta ai dirigenti che debbono
essere collocati a riposo d'ufficio per raggiungimento del limiti
d'eta' entro il periodo di vigenza del contratto integrativo
decentrato 2000-2001 ne' ai dirigenti rimasti in servizio oltre il
65o anno di eta' ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 503/92";
- in data 13 giugno 2000 in sede della sopraspecificata concertazione
fra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione
trattante di parte sindacale e' stato concordato di eliminare il
soprarichiamato capoverso di cui all'art. 3, punto 5) del C.C.D.I.
area della dirigenza 1998-2001;
premesso che l'Amministrazione regionale intende sostenere e
promuovere l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- il contenimento della dotazione organica della dirigenza per il
rientro, almeno nei limiti dell'8% della dotazione organica
complessiva dell'Ente in ossequio a quanto previsto nella L.R. 3/99;
- la riarticolazione dell'assetto organizzativo per rispondere piu'
adeguatamente ai nuovi obiettivi derivanti dal globale processo di
trasferimento dallo Stato di attivita', funzioni e risorse ed il
completamento del processo di riorganizzazione in attuazione della
riforma del sistema regionale e locale nel rispetto delle riforme
contenute nelle Leggi delega 59/97, 127/97 e recepiti con la
soprarichiamata L.R. 3/99;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale in data 26 giugno 2000;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Organizzazione, dott. Garavini Gaudenzio, in merito alla
legittimita' ed alla regolarita' tecnica del presente provvedimento,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Risorse finanziarie e Bilancio dott.ssa Curti Amina, in sostituzione
del Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni
Mantovani, in merito alla regolarita' contabile del presente
provvedimento, ai sensi del predetto articolo di legge,
deliberazione, nonche' della determinazione del Direttore Generale
Risorse finanziarie e strumentali n. 7764 del 14 ottobre 1996;
su proposta dell'Assessore alle Finanze, Organizzazione e Sistemi
informativi:
a voti unanimi e segreti
delibera:
a) di adottare la disciplina sulle condizioni, sui requisiti e sui
limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in
attuazione dell'art. 17 del CCNL, secondo il testo allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
b) di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione della modifica del punto 5 "Misura dell'indennita'
supplementare" contemplato nell'art. 3, seconda parte "Materie
oggetto di concertazione" del C.C.D.I. area della dirigenza - anni
1998-2001, eliminando il seguente capoverso: "L'indennita'
supplementare non spetta ai dirigenti che debbono essere collocati a
riposo d'ufficio per raggiungimento dei limiti d'eta' entro il
periodo di vigenza del contratto integrativo decentrato 2000-2001 ne'
ai dirigenti rimasti in servizio oltre il 65o anno di eta' ai sensi
dell'art. 16 del D.Lgs 503/92";
c) di stabilire che copia del testo modificato venga trasmessa
all'ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva;
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Condizioni, requisiti e limiti per la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro
1 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
L'art. 17 del C.C.N.L. 1998-2001 relativo all'area della dirigenza
prevede che gli Enti possano disciplinare i criteri generali relativi
alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, previa concertazione ai sensi
dell'art. 8 del medesimo C.C.N.L.
Alla risoluzione consensuale puo' essere correlata una indennita'
supplementare in misura variabile fino ad un massimo di 24
mensilita', comprensive della quota della retribuzione di posizione
in godimento.
2 - Finalita' e obiettivi della risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro
L'Amministrazione puo' utilizzare l'istituto della risoluzione
consensuale con erogazione della indennita' supplementare come misura
di sostegno per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di
riorganizzazione nell'Ente:
- implementazione del programma Agenda della modernizzazione;
- contenimento della dotazione organica della dirigenza per rientrare
almeno nel limite dell'8% della dotazione organica complessiva
dell'Ente, cosi' come indicato nella L.R. 3/99;
- riarticolazione dell'assetto organizzativo in cui ai livelli
dirigenziali sono demandate competenze piu' ampie, articolate e
complesse per rispondere adeguatamente ai nuovi obiettivi derivanti
dal globale processo di trasferimento dallo Stato di attivita',
funzioni e risorse;
- introduzione dell'area delle posizioni organizzative come strumento
non solo di valorizzazione e sviluppo delle professionalita' ma
soprattutto di rivisitazione della microstruttura organizzativa;
- perfezionamento della sperimentazione di coordinamento ed
integrazione organizzativa nell'ambito dei Servizi provinciali
Agricoltura in applicazione della L.R. 15/97 per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura;
- completamento del processo di riorganizzazione in attuazione della
riforma del sistema regionale e locale in conformita' ai principi
contenuti nelle Leggi delega 59/97 e 127/97 e recepiti con L.R. 3/99.
3 - Condizioni generali
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro puo' essere
proposta da entrambe le parti.
Il C.C.I.D. - area dirigenza individua le condizioni prioritarie per
proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la
conseguente corresponsione dell'indennita' supplementare al
verificarsi dei seguenti eventi:
a) ricoprire incarichi dirigenziali di studio, ricerca, vigilanza,
direzione di programmi e progetti per i quali l'Amministrazione
intende procedere al superamento non ritenendoli funzionali alla
struttura organizzativa dove sono allocati e/o qualificati in termini
di rilevanza, complessita', strategicita', interdisciplinarieta' ed
il dirigente interessato sia in possesso di una esperienza
professionale e di competenze tecnico/specialistiche che non
consentono una attribuzione adeguata di titolarita' di altri
incarichi dirigenziali;
b) esercitare funzioni e svolgere attivita' oggetto dei processi di
conferimento - trasferimento - delega agli Enti locali nei casi in
cui l'Ente destinatario non sia interessato al trasferimento del
dirigente ed il riposizionamento del medesimo nell'ambito regionale
sia ostacolato dalla non presenza di incarichi richiedenti la
preparazione e l'esperienza professionale in tematiche ed aree
tecnico/professionali possedute dal dirigente interessato;
c) ricoprire posizioni dirigenziali coinvolte in processi di
ridefinizione organizzativa conseguente o al trasferimento di
funzioni statali ex Legge 59/97 o al perfezionamento della
sperimentazione di integrazione organizzativa nell'ambito degli SPA e
la esigenza di ricollocazione del dirigente interessato, come nelle
precedenti casistiche, non si compatibilizza con quelle organizzative
e funzionali dell'Ente;
d) manifestazione di parere favorevole da parte del Direttore
generale di riferimento alla proposta di risoluzione consensuale
presentata dal dirigente al Direttore generale Organizzazione: il
parere favorevole viene formulato sulla base di una valutazione della
praticabilita' di una delle seguenti ipotesi di soluzione prospettata
dalla Direzione generale Organizzazione: - proposta di sostituzione -
proposta riorganizzativa - proposta di differimento della risoluzione
consensuale entro il limite massimo di mesi sei.
4 - Limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati si avvia una prima
fase che si colloca dal 1o luglio al 30 settembre 2000, per
sperimentare la incisivita' della seguente proposta alla
incentivazione.
Al termine della fase sperimentale e sulla base dei risultati
ottenuti la Amministrazione sottoporra' alle rappresentanze sindacali
per una loro concertazione le condizioni, i requisiti ed i criteri
per una ulteriore applicazione dell'istituto della risoluzione
consensuale.
5 - Dirigenti interessati e misura dell'indennita' supplementare
L'istituto della risoluzione consensuale e' applicato esclusivamente
a favore dei dirigenti a tempo indeterminato e che abbiano maturato
alla data di cessazione dal rapporto di lavoro una anzianita' almeno
pari a 5 anni nella qualifica dirigenziale presso la Regione o altri
Enti regionali.
L'indennita' supplementare e' individualmente determinata secondo i
criteri e le modalita' sottoriportate in relazione all'ammontare
mensile dei seguenti istituti economici:
- stipendio tabellare
- indennita' integrativa speciale
- retribuzione individuale di anzianita', se maturata
- maturato economico di cui all'art. 35 - comma 1 - lett. b) del CCNL
area dirigenza 1994-97, ove acquisito
- retribuzione di posizione in godimento alla data antecedente la
cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini della determinazione della indennita' supplementare non
trovano applicazione le eventuali rideterminazioni con effetto
retroattivo dei valori della retribuzione di posizione effettuata
dopo la cessazione del rapporto.
I criteri per la determinazione della indennita' supplementare sono
differenziati su 4 tipologie:
1) dirigenti che hanno maturato una anzianita' utile a pensione pari
a 40 anni ed hanno una eta' inferiore a 61 anni e non superiore a 66
anni;
2) dirigenti che hanno maturato i requisiti minimi per il diritto a
pensione di anzianita';
3) dirigenti che non hanno maturato i suddetti requisiti minimi e che
sono in possesso di una anzianita' contributiva necessaria al
raggiungimento della anzianita' pari a 37 anni compresa tra 1 e 5
anni;
4) dirigenti che non hanno maturato i suddetti requisiti minimi e che
sono in possesso di una anzianita' contributiva necessaria al
raggiungimento della anzianita' pari a 37 anni compresa tra 6 e 31
anni.
Relativamente alla 1a tipologia la misura della indennita'
supplementare e' rapportata al numero di anni mancanti al
raggiungimento del 66o anno di eta'.
Anzianita' contributiva: Eta' anagrafica: Indennita' supplementare
da anni anni riconoscere: numero mesi
40 0 61 0 62 0 63 0 64 0 65 - 66 4
Relativamente alla 2a tipologia la misura dell'indennita'
supplementare e' rapportata al numero di anni mancanti al
raggiungimento di 40 anni di anzianita' contributiva.
Anzianita' Anzianita' Anzianita' necessaria Indennita'
contributiva contributiva al raggiungimento del supplementare
da maturata 40o anno contributivo riconoscere:
numero mesi
40 35 5 18
40 36 4 16
40 37 3 14
40 38 2 12
40 39 1 10
Relativamente alla 3a tipologia l'entita' massima dell'indennita'
pari a 24 mensilita' e' riconosciuta a favore di coloro a cui mancano
5 anni per raggiungere l'anzianita' contributiva pari a 37 anni ed e'
diminuita in relazione ad un numero inferiore di anni mancanti fino
ad 1.
Anni Mensilita' riferite a tutte le tipologie di incarico
mancanti al 37o dirigenziale esclusa quella di Staff 2
5 24
4 22
3 19
2 16
1 14
Relativamente alla 4a tipologia l'indennita' e' determinata in
un'unica entita' pari a 24 mensilita'.
Qualora i dirigenti interessati alla risoluzione consensuale e
rientranti nella 2a e 3a tipologia ricoprano incarichi come Staff 2
l'indennita' supplementare e' incrementata di tre mensilita' fino ad
un massimo di 24.
Il periodo di riferimento nell'ambito del quale determinare il
possesso o il raggiungimento dei requisiti richiesti e' ricompreso
tra il 1o luglio 2000 e il 30 giugno 2001.
Il calcolo della indennita' supplementare viene effettuato con
riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
I periodi di anzianita' superiore a undici mesi e sedici giorni si
arrotondano all'anno superiore.
Le domande di dimissioni gia' presentate non possono beneficiare
dell'istituto della risoluzione consensuale, ivi compresi i dirigenti
che si trovano nelle condizioni generali di cui al punto 3.
6 - Modalita' e tempi di attuazione di questa prima fase
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e' perfezionata con
la sottoscrizione di un contratto tra le parti.
Le proposte di risoluzione consensuale debbono essere presentate e
perfezionate nell'arco temporale ricompreso tra il 1o luglio ed il 30
settembre 2000 e debbono contenere la data di decorrenza della
cessazione dal rapporto di lavoro: tale data deve cadere nell'arco
temporale ricompreso tra il 1o ottobre 2000 ed il 30 giugno 2001.
Tuttavia nei singoli casi la data di cessazione puo' essere protratta
al fine di garantire al dirigente interessato la coincidenza della
cessazione dal servizio con la data della prima decorrenza utile
prevista dall'art. 59 - comma 8 della Legge n. 449 del 27 dicembre
1997.
Il contratto di risoluzione consensuale non e' soggetto a revoca.
La revoca e' ammissibile qualora, nel periodo 1 luglio 2000-30 giugno
2001, intervengano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in
materia previdenziale, che incidono negativamente sul possesso dei
requisiti e/o sull'entita' del trattamento pensionistico individuale.
Qualora le predette modifiche determinino uno spostamento delle
"decorrenze" la data di cessazione del rapporto di lavoro si
intendera' automaticamente prorogata alla prima "decorrenza utile".
7 - Erogazione dell'indennita' supplementare. Copertura finanziaria
L'operazione di incentivazione alla risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro intercorrente con i dirigenti si autofinanzia con
i risparmi derivanti dalla cessazione della erogazione del
trattamento economico ai dirigenti interessati dalla risoluzione
consensuale e non comporta la previsione di risorse aggiuntive nei
bilanci 2001 e 2002.
Al fine di garantire l'autofinanziamento della operazione
l'erogazione della indennita' supplementare e' prevista agli aventi
titolo in una unica soluzione a decorrere dal 13o mese successivo a
quello della cessazione dal servizio.
Su richiesta degli interessati e senza oneri per il bilancio
regionale l'Amministrazione consente ed agevola forme di cessione del
credito vantato dai richiedenti nei confronti dell'Amministrazione
stessa attraverso una apposita convenzione con l'Istituto tesoriere.
8 - Criteri in ordine alla gestione di istituti giuridici connessi
alla risoluzione consensuale
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comporta il non
sussistere per entrambe le parti contrattuali dell'obbligo sul
rispetto dei termini di preavviso.
Ai dirigenti relativamente ai quali interviene la risoluzione
consensuale e' fatto obbligo di fruire entro la data di cessazione
del rapporto di lavoro di tutte le ferie maturate riferite all'anno
in corso e quelle eventualmente pregresse, salvo esigenze
organizzative o di servizio motivate dal Direttore generale di
riferimento.
Le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del
rapporto o negli anni precedenti saranno considerate quali ferie non
fruite per inerzia dei dirigenti interessati con la conseguenza che
non potra' essere effettuata la monetizzazione delle ferie residue.