REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 13 aprile 2000, n. 3295

Ditta Bagnoli Lucia - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Montecchio Emilia (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Bagnoli Lucia residente in Via Trilussa n. 6 del comune di Reggio               
Emilia e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di                    
Montecchio Emilia (RE), la concessione di derivazione di acqua                  
pubblica dalle falde sotterranee in localita' Aiola del comune di               
Montecchio Emilia; (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in             
medi moduli 0,237 (l/s 2,37) e fino ad un massimo uguale e non                  
superiore a moduli 0,3 (l/s 30) per uso irriguo e piu' precisamente             
per irrigare un appezzamento di terreno di complessivi ettari 37.0127           
coltivato a prato; (omissis)                                                    
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione ed il                
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3610 di repertorio del 14/8/1997                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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