REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 12 aprile 2000, n. 3236

Ditta Mazzali Roberto e Ferrari Emilde - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Bibbiano (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Mazzali Roberto e Ferrari Emilde con sede in Via XXIV                
Maggio n. 12 del comune di Bibbiano (RE) e legalmente domiciliata               
presso la sede di tale Comune, la concessione di derivazione di acqua           
pubblica dalle falde sotterranee in localita' Barco del comune di               
Bibbiano; (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi                 
moduli 0,0018 (l/s 0,18) e fino ad un massimo uguale e non superiore            
a moduli 0,083 (l/s 8,3) per uso irriguo e piu' precisamente per                
irrigare un appezzamento di terreno di complessivi ettari 1.52.70;              
(omissis)                                                                       
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;c) di pubblicare, per estratto,             
la presente determinazione ed il relativo disciplinare.                         
Estratto del disciplinare n. 3634 di repertorio del 7/10/1997                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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