REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 12 aprile 2000, n. 3235

Ditta Catellani Gino ed altri - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Catellani Gino ed altri con sede in Via Cefalonia n. 1 del           
comune di Reggio Emilia e legalmente domiciliata presso la sede di              
tale Comune, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle              
falde sotterranee in localita' San Bartolomeo del comune di Reggio              
Emilia; (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli            
0,038 (l/s 3,8) e fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli            
0,25 (l/s 25) per uso irriguo e piu' precisamente per irrigare un               
appezzamento di terreno di complessivi ettari 114 coltivato a prato             
stabile e seminativo; (omissis)                                                 
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione ed il                
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3705 di repertorio del 14/4/1998                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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