DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2000, n. 989
Definizione del calendario per l'esercizio venatorio nella regione Emilia-Romagna per la stagione 2000/2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
di emanare il calendario per l'esercizio venatorio nella regione
Emilia-Romagna per la stagione 2000/2001, secondo il testo che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
di provvedere alla pubblicazione del calendario venatorio di cui al
presente provvedimento, mediante manifesto a norma del quarto comma
dell'art. 18 della Legge 157/92.
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2000/2001
1. Finalita'
Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia programmata, e' sottoposto a tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
Le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie
provvedono agli abbattimenti previsti dalle vigenti direttive
regionali relative alla gestione delle Aziende medesime.
Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di Aziende
faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero
di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dal
punto 6., purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano di
abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 31 dicembre
2000 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il
termine e' fissato al 31 gennaio 2001.
Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli
ungulati si svolge secondo i periodi di cui alla lett. d), del primo
capoverso del punto 3.
2. Rapporti tra Province e Regioni confinanti
La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali,
prospicienti i corpi idrici, interposti tra province diverse, ivi
comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata
sulla base dei rispettivi confini amministrativi.
tuttavia consentito l'adeguamento tecnico di detti confini, previa
stipula, da parte degli Ambiti territoriali di caccia (ATC)
interessati, di specifiche intese che le Province competenti
renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti
amministrativi, ove ritenute compatibili, rispetto ai propri Piani
faunistico-venatori.
3. Specie cacciabili e periodi di caccia
Per la stagione venatoria 2000/2001 le specie cacciabili ed i periodi
di caccia sono i seguenti:
a. specie cacciabili dal 17 settembre al 3 dicembre 2000: starna
(Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus
europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b. specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 2000: quaglia
(Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus
merula); allodola (Alauda arvensis);
c. specie cacciabili dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001:
alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino
(Gallinago gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus
pilaris); codone (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus);
combattente (Philomachus pugnax) cornacchia grigia (Corvus corone
cornix); fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes minimus); gallinella
d'acqua (Gallinula chloropus); gazza (Pica pica); germano reale (Anas
platyrhynchos); ghiandaia (Garrulus glandarius); marzaiola (Anas
querquedula); mestolone (Anas clypeata); moretta (Aythya fuligula);
moriglione (Aythya ferina); pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus); volpe (Vulpes vulpes);
d. specie cacciabili dall'1 agosto 2000 al 31 gennaio 2001 unicamente
in forma selettiva come da vigente Regolamento regionale sulla
gestione degli ungulati secondo le prescrizioni dei calendari
venatori provinciali, articolati per specie, sesso e classe di eta'
nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi, anche non
consecutivi: capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); cinghiale (Sus scrofa);
e. specie cacciabili dall'1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, in forma
collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non
consecutivi: cinghiale (Sus scrofa).
4. Giornate e forme di caccia
La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica
successiva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. La caccia di selezione agli
ungulati, alla cerca o all'aspetto puo' essere esercitata in tre
giornate a scelta ogni settimana.
La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e' consentita
nelle forme sottoindicate, dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001:
- dal 17 settembre all'1 ottobre 2000, da appostamento e/o vagante
con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in due giornate
fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non
si applica alle Aziende agrituristico-venatorie e alla caccia di
selezione agli ungulati, ove il cacciatore puo' svolgere fino a tre
giornate di caccia settimanali a scelta;
- dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, da appostamento e/o vagante
con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a
scelta ogni settimana;
- dal 2 ottobre al 30 novembre 2000, possono essere fruite due
giornate in piu' a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola
migratoria, da appostamento.
Qualora le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2
dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione
dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre 2000, la caccia
in tale periodo si potra' effettuare in un massimo di cinque giornate
fisse - sabato 2, domenica 3, giovedi' 7, domenica 10 e giovedi' 14
settembre 2000, esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo,
fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte
dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, -
ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia
nelle Aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con
richiami vivi.
Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti:
cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province
possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna
migratoria acquatica.In detto periodo non si applica la limitazione
alle sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati.
Nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio puo'
essere consentito a far data dall'1 settembre 2000, anche in quelle
Province che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio
venatorio, al fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento
per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al punto 5
e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano
l'esercizio venatorio in dette Aziende il numero delle giornate di
caccia settimanali non puo' essere superiore a tre.
Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2
dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare
i termini di cui al punto 3), lett. e) previo parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica.
Qualora per la stagione venatoria 2000/2001 sia stato adottato dalla
Regione il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 36 bis della
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16 febbraio
2000, n. 6, le forme di caccia alla fauna migratoria di cui al comma
1 del medesimo articolo saranno quelle consentite dal provvedimento
sopracitato.
Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate
anche le giornate effettuate nelle Aziende faunistico-venatorie ed
agri-turistico-venatorie.
La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati e' consentita nelle
forme previste dall'apposito vigente regolamento.
5. Orari venatori
La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e' consentita
secondo gli orari di seguito indicati:
dalle ore alle ore
Periodo alla migratoria alla alla migratoria agli ungulati e
agli ungulati stanziale e stanziale in selezione in selezione
1-15 agosto 5,10 - - 21,30
16-31 agosto 5,30 - - 21,05
1-14 settembre 5,45 - 13,00 ATC 20,40
19,40 ATV
15-16 settembre 5,55 - 19,20 ATV 20,20
17-30 settembre 6,05 7,05 19,05 20,05
1-15 ottobre 6,20 7,20 18,45 19,45
16-28 ottobre 6,40 7,40 18,15 19,15
29 ott.-15 nov. 6,00 7,00 16,55 17,55
16-30 novembre 6,20 7,20 16,45 17,45
1-15 dicembre 6,35 7,35 16,35 17,35
16-31 dicembre 6,45 7,45 16,40 17,40
1-15 gennaio 6,50 7,50 16,55 17,55
16-31 gennaio 6,40 7,40 17,15 18,15
La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da un'ora prima
del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
6. Carniere
Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere
complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti
specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e
comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci capi
nella stagione.
Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per
ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente
piu' di trenta capi, di cui non piu' di dieci capi fra palmipedi e
trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce.Il numero
dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia, nel rispetto del
carniere previsto nei calendari venatori regionali, e' valido per
tutto il territorio nazionale.
7. Addestramento dei cani da caccia
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
dal 13 agosto al 14 settembre 2000, dalle ore 7 alle ore 20 escluse
le giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana, con l'uso
di non piu' di due cani per conduttore.
Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,
modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a
specifiche esigenze territoriali.
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli
ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture
specializzate di cui al punto 8.
L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la
pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato.
Dall'1 settembre al 14 settembre 2000, qualora le Province abbiano
previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e
l'allenamento di cani da caccia e' vietato negli orari o nelle
giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito.
Dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 e' vietato l'addestramento o
comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non e'
in esercizio venatorio e nelle giornate di martedi' e venerdi' di
ciascuna settimana.
8. Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della Legge 157/92,
l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m.
100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto
di lavoro, piazzole di campeggio, in effettivo esercizio, nell'ambito
dell'attivita' agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione
ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e
interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad
attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia
di cui all'art. 15 della legge statale, opportunamente tabellati.
L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese nel
raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.
fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e
da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero ed alla
alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione
agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e
dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita' stretta.
I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame
al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati o
danneggiati.
L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con l'esclusione
della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualita' di
coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da
granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da
foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni
dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al
termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto,
oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o
temporaneo.
Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e' ammesso l'accesso
dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica
abbattuta.Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di
separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto
compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.
In deroga alle limitazioni ed ai divieti sopra riportati, nei terreni
in attualita' di coltivazione e' ammesso l'accesso del conduttore
titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi
titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del
cane da traccia avra' cura di arrecare il minimo danno alle colture.
9. Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 157/92,
sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio dell'attivita'
venatoria di:
- lacci;
- animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;
- registratori;
- richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;
- dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;
- fonti luminose artificiali;
- specchi ed altri dispositivi abbaglianti;
- dispositivi per illuminare i bersagli;
- apparecchi fulminanti;
- congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di
dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;
- esplosivi;
- reti;
- trappole;
- veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;
- gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;
- aerei;
- automezzi mobili;
- panie;
- esche.
consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,
elettromeccanico ed elettromagnetico. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 e
dell'art. 5, comma 2 della Legge 157/92, e' ammesso altresi' l'uso di
esemplari vivi appartenenti alle specie consentite, sia a terra che
su posatoi sopraelevati, regolarmente imbracati, non sottoposti
direttamente a strattonamento. E' inoltre consentito l'uso di giostre
fornite di stampi, nonche' di soli stampi, posti a terra o sospesi,
fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono
consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.
10. Norme generali inerenti il Tesserino venatorio
Il cacciatore potendo esercitare la propria attivita' in tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve
indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attivita',
negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio
dell'attivita' venatoria e contrassegnare mediante il segno (x) il
tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento).
Deve altresi' indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC,
la sigla dell'Ambito territoriale di caccia nell'apposito riquadro.
Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del
Comprensorio alpino nel riquadro predisposto per "ATC".
Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito
riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda
faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.
Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio, appena
abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla
corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o
fagiano, tale capo dovra' essere contrassegnato mediante il segno x
apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi restando
i limiti di carniere di cui al punto 6.
In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.Qualora
la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la
sigla corrispondente ad ogni capo di specie abbattuta puo' essere
annotata o contrassegnata anche al termine dell'attivita'
giornaliera.
Per i prelievi alla fauna selvatica migratoria in forma vagante e'
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano
l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie
abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla fauna selvatica
migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di
caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in
ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati ne'
contrassegnati sul tesserino.
Devono essere annotati i capi di volpe abbattuti secondo le
limitazioni previste dal presente calendario venatorio.
Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in
altre Regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate, le
sigle ASS oppure ASM (altre specie stanziali oppure altre specie
migratorie).
Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare
sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del
proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di
capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per
ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere riconsegnata
all'ATC entro il 28 febbraio 2001, utilizzando tante copie della
scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.
Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime
di deroga, il cacciatore dovra' compilare, appena terminata la
stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in
deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali
abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonche' il numero
complessiva di giornate e di capi abbattuti per le singole specie.
Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di residenza entro
il 28 febbraio 2001.
In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei
dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui all'art. 61,
comma 2 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R.
16 febbraio 2000, n. 6.
Qualora per la corrente stagione venatoria sia applicabile l'art. 36
bis della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16
febbraio 2000, n. 6, il cacciatore che usufruisce delle 15 giornate
di caccia alla fauna selvatica migratoria al di fuori dell'ATC di
appartenenza, oltre alla compilazione prevista ai punti precedenti,
deve altresi' compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata
l'apposita scheda "caccia in mobilita' alla fauna migratoria",
indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno
(G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione.
In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per
ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio,
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita
all'autorita' di Pubblica sicurezza o locale stazione dei
Carabinieri.
Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al
momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non
integro e contraffatto l'interessato non potra' ritirare il tesserino
relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta
apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento
all'autorita' di Pubblica sicurezza.
Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di
piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi di legge.