REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2000, n. 989

Definizione del calendario per l'esercizio venatorio nella regione Emilia-Romagna per la stagione 2000/2001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
di emanare il calendario per l'esercizio venatorio nella regione                
Emilia-Romagna per la stagione 2000/2001, secondo il testo che si               
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e                 
sostanziale;                                                                    
di provvedere alla pubblicazione del calendario venatorio di cui al             
presente provvedimento, mediante manifesto a norma del quarto comma             
dell'art. 18 della Legge 157/92.                                                
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE                                                  
PER LA STAGIONE 2000/2001                                                       
1. Finalita'                                                                    
Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni                   
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla             
caccia programmata, e' sottoposto a tale regime, sulla base della               
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.           
Le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie                     
provvedono agli abbattimenti previsti dalle vigenti direttive                   
regionali relative alla gestione delle Aziende medesime.                        
Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di Aziende           
faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero            
di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dal            
punto 6., purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano di              
abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 31 dicembre             
2000 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il            
termine e' fissato al 31 gennaio 2001.                                          
Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli                  
ungulati si svolge secondo i periodi di cui alla lett. d), del primo            
capoverso del punto 3.                                                          
2. Rapporti tra Province e Regioni confinanti                                   
La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali,                       
prospicienti i corpi idrici, interposti tra province diverse, ivi               
comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata              
sulla base dei rispettivi confini amministrativi.                               
tuttavia consentito l'adeguamento tecnico di detti confini, previa              
stipula, da parte degli Ambiti territoriali di caccia (ATC)                     
interessati, di specifiche intese che le Province competenti                    
renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti                       
amministrativi, ove ritenute compatibili, rispetto ai propri Piani              
faunistico-venatori.                                                            
3. Specie cacciabili e periodi di caccia                                        
Per la stagione venatoria 2000/2001 le specie cacciabili ed i periodi           
di caccia sono i seguenti:                                                      
a. specie cacciabili dal 17 settembre al 3 dicembre 2000: starna                
(Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus            
europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);                         
b. specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 2000: quaglia              
(Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus               
merula); allodola (Alauda arvensis);                                            
c. specie cacciabili dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001:                  
alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino              
(Gallinago gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus               
pilaris); codone (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus);                  
combattente (Philomachus pugnax) cornacchia grigia (Corvus corone               
cornix); fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope);              
folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes minimus); gallinella               
d'acqua (Gallinula chloropus); gazza (Pica pica); germano reale (Anas           
platyrhynchos); ghiandaia (Garrulus glandarius); marzaiola (Anas                
querquedula); mestolone (Anas clypeata); moretta (Aythya fuligula);             
moriglione (Aythya ferina); pavoncella (Vanellus vanellus);                     
porciglione (Rallus aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos);            
tordo sassello (Turdus iliacus); volpe (Vulpes vulpes);                         
d. specie cacciabili dall'1 agosto 2000 al 31 gennaio 2001 unicamente           
in forma selettiva come da vigente Regolamento regionale sulla                  
gestione degli ungulati secondo le prescrizioni dei calendari                   
venatori provinciali, articolati per specie, sesso e classe di eta'             
nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi, anche non                 
consecutivi: capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus);            
daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); cinghiale (Sus scrofa);              
e. specie cacciabili dall'1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, in forma           
collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non                   
consecutivi: cinghiale (Sus scrofa).                                            
4. Giornate e forme di caccia                                                   
La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica                 
successiva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18            
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. La caccia di selezione agli               
ungulati, alla cerca o all'aspetto puo' essere esercitata in tre                
giornate a scelta ogni settimana.                                               
La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e' consentita             
nelle forme sottoindicate, dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001:            
- dal 17 settembre all'1 ottobre 2000, da appostamento e/o vagante              
con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in due giornate               
fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non             
si applica alle Aziende agrituristico-venatorie e alla caccia di                
selezione agli ungulati, ove il cacciatore puo' svolgere fino a tre             
giornate di caccia settimanali a scelta;                                        
- dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, da appostamento e/o vagante            
con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a             
scelta ogni settimana;                                                          
- dal 2 ottobre al 30 novembre 2000, possono essere fruite due                  
giornate in piu' a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola              
migratoria, da appostamento.                                                    
Qualora le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2            
dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei                
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione                      
dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre 2000, la caccia             
in tale periodo si potra' effettuare in un massimo di cinque giornate           
fisse - sabato 2, domenica 3, giovedi' 7, domenica 10 e giovedi' 14             
settembre 2000, esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo,             
fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte              
dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, -                
ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia                
nelle Aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con                  
richiami vivi.                                                                  
Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti:                 
cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province                
possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna                
migratoria acquatica.In detto periodo non si applica la limitazione             
alle sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati.             
Nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio puo'               
essere consentito a far data dall'1 settembre 2000, anche in quelle             
Province che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio                
venatorio, al fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento            
per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al punto 5            
e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano           
l'esercizio venatorio in dette Aziende il numero delle giornate di              
caccia settimanali non puo' essere superiore a tre.                             
Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2                    
dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare           
i termini di cui al punto 3), lett. e) previo parere dell'Istituto              
nazionale per la fauna selvatica.                                               
Qualora per la stagione venatoria 2000/2001 sia stato adottato dalla            
Regione il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 36 bis della               
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16 febbraio              
2000, n. 6, le forme di caccia alla fauna migratoria di cui al comma            
1 del medesimo articolo saranno quelle consentite dal provvedimento             
sopracitato.                                                                    
Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni                   
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate           
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate           
anche le giornate effettuate nelle Aziende faunistico-venatorie ed              
agri-turistico-venatorie.                                                       
La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati e' consentita nelle               
forme previste dall'apposito vigente regolamento.                               
5. Orari venatori                                                               
La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e' consentita             
secondo gli orari di seguito indicati:                                          
  dalle ore  alle ore                                                           
Periodo  alla migratoria  alla  alla migratoria  agli ungulati     e            
agli ungulati  stanziale  e stanziale  in selezione  in selezione            
1-15 agosto  5,10  -  -    21,30                                                
16-31 agosto  5,30  -  -    21,05                                               
1-14 settembre  5,45  -  13,00  ATC  20,40                                      
      19,40  ATV                                                                
15-16 settembre  5,55  -  19,20  ATV  20,20                                     
17-30 settembre  6,05  7,05  19,05    20,05                                     
1-15 ottobre  6,20  7,20  18,45    19,45                                        
16-28 ottobre  6,40  7,40  18,15    19,15                                       
29 ott.-15 nov.  6,00  7,00  16,55    17,55                                     
16-30 novembre  6,20  7,20  16,45    17,45                                      
1-15 dicembre  6,35  7,35  16,35    17,35                                       
16-31 dicembre  6,45  7,45  16,40    17,40                                      
1-15 gennaio  6,50  7,50  16,55    17,55                                        
16-31 gennaio  6,40  7,40  17,15    18,15                                       
La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da un'ora prima              
del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.                           
6. Carniere                                                                     
Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere              
complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti            
specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e            
comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.                  
Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,                  
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.                     
Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci capi             
nella stagione.                                                                 
Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per              
ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente           
piu' di trenta capi, di cui non piu' di dieci capi fra palmipedi e              
trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce.Il numero           
dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia, nel rispetto del                
carniere previsto nei calendari venatori regionali, e' valido per               
tutto il territorio nazionale.                                                  
7. Addestramento dei cani da caccia                                             
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti              
dal 13 agosto al 14 settembre 2000, dalle ore 7 alle ore 20 escluse             
le giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana, con l'uso             
di non piu' di due cani per conduttore.                                         
Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,                  
modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a                   
specifiche esigenze territoriali.                                               
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti              
nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli            
ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture                    
specializzate di cui al punto 8.                                                
L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la            
pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato.                                  
Dall'1 settembre al 14 settembre 2000, qualora le Province abbiano              
previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e            
l'allenamento di cani da caccia e' vietato negli orari o nelle                  
giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito.                            
Dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 e' vietato l'addestramento o           
comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non e'             
in esercizio venatorio e nelle giornate di martedi' e venerdi' di               
ciascuna settimana.                                                             
8. Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale                      
Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della Legge 157/92,                  
l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre                
pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m.           
100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto            
di lavoro, piazzole di campeggio, in effettivo esercizio, nell'ambito           
dell'attivita' agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione                
ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e            
interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad            
attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia             
di cui all'art. 15 della legge statale, opportunamente tabellati.               
L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese nel               
raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.                  
fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e           
da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero ed alla            
alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione               
agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e           
dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita' stretta.                 
I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame            
al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati o                   
danneggiati.                                                                    
L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con l'esclusione             
della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualita' di           
coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione:                     
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da               
granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da            
foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;                 
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;                   
c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni             
dall'impianto;                                                                  
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al               
termine dei tagli;                                                              
e) i frutteti specializzati;                                                    
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.                         
L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto,              
oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o                  
temporaneo.                                                                     
Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e' ammesso l'accesso           
dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica                
abbattuta.Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di                     
separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto             
compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.                             
In deroga alle limitazioni ed ai divieti sopra riportati, nei terreni           
in attualita' di coltivazione e' ammesso l'accesso del conduttore               
titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi           
titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del               
cane da traccia avra' cura di arrecare il minimo danno alle colture.            
9. Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati                             
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 157/92,           
sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio dell'attivita'                
venatoria di:                                                                   
- lacci;                                                                        
- animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;                    
- registratori;                                                                 
- richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o               
elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;                            
- dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;                            
- fonti luminose artificiali;                                                   
- specchi ed altri dispositivi abbaglianti;                                     
- dispositivi per illuminare i bersagli;                                        
- apparecchi fulminanti;                                                        
- congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di                      
dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;                            
- esplosivi;                                                                    
- reti;                                                                         
- trappole;                                                                     
- veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;                                
- gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;                  
- aerei;                                                                        
- automezzi mobili;                                                             
- panie;                                                                        
- esche.                                                                        
consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed                 
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,                        
elettromeccanico ed elettromagnetico. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 e           
dell'art. 5, comma 2 della Legge 157/92, e' ammesso altresi' l'uso di           
esemplari vivi appartenenti alle specie consentite, sia a terra che             
su posatoi sopraelevati, regolarmente imbracati, non sottoposti                 
direttamente a strattonamento. E' inoltre consentito l'uso di giostre           
fornite di stampi, nonche' di soli stampi, posti a terra o sospesi,             
fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono                  
consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.                         
10. Norme generali inerenti il Tesserino venatorio                              
Il cacciatore potendo esercitare la propria attivita' in tutto il               
territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve             
indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attivita',           
negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio               
dell'attivita' venatoria e contrassegnare mediante il segno (x) il              
tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento).                    
Deve altresi' indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC,            
la sigla dell'Ambito territoriale di caccia nell'apposito riquadro.             
Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del           
Comprensorio alpino nel riquadro predisposto per "ATC".                         
Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito               
riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda                       
faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.                                
Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio, appena            
abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla               
corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o             
fagiano, tale capo dovra' essere contrassegnato mediante il segno x             
apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi restando            
i limiti di carniere di cui al punto 6.                                         
In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.Qualora            
la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la              
sigla corrispondente ad ogni capo di specie abbattuta puo' essere               
annotata o contrassegnata anche al termine dell'attivita'                       
giornaliera.                                                                    
Per i prelievi alla fauna selvatica migratoria in forma vagante e'              
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano             
l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie             
abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla fauna selvatica             
migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui             
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di              
caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.           
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in            
ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati ne'           
contrassegnati sul tesserino.                                                   
Devono essere annotati i capi di volpe abbattuti secondo le                     
limitazioni previste dal presente calendario venatorio.                         
Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in                
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in                
altre Regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate, le            
sigle ASS oppure ASM (altre specie stanziali oppure altre specie                
migratorie).                                                                    
Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare           
sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del             
proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di              
capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per           
ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere riconsegnata             
all'ATC entro il 28 febbraio 2001, utilizzando tante copie della                
scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.                           
Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime             
di deroga, il cacciatore dovra' compilare, appena terminata la                  
stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in                   
deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali                    
abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonche' il numero                    
complessiva di giornate e di capi abbattuti per le singole specie.              
Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di residenza entro             
il 28 febbraio 2001.                                                            
In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei              
dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui all'art. 61,             
comma 2 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R.            
16 febbraio 2000, n. 6.                                                         
Qualora per la corrente stagione venatoria sia applicabile l'art. 36            
bis della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16             
febbraio 2000, n. 6, il cacciatore che usufruisce delle 15 giornate             
di caccia alla fauna selvatica migratoria al di fuori dell'ATC di               
appartenenza, oltre alla compilazione prevista ai punti precedenti,             
deve altresi' compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata                  
l'apposita scheda "caccia in mobilita' alla fauna migratoria",                  
indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno              
(G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione.                          
In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per           
ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio,           
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita              
all'autorita' di Pubblica sicurezza o locale stazione dei                       
Carabinieri.                                                                    
Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al                  
momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.            
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non                  
integro e contraffatto l'interessato non potra' ritirare il tesserino           
relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta             
apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento                    
all'autorita' di Pubblica sicurezza.                                            
Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di           
piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi di legge.               

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