DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2000, n. 922
Regolamento CE 1257/99. Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali" compresa nel Piano regionale di sviluppo rurale. Nuova apertura termini per presentazione domande annualita' 2000: modificazione della delibera di Giunta regionale 778/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga
alcuni regolamenti;
- il Regolamento (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999
che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1257/99
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG;
- il Regolamento (CE) n. 1258 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
finanziamento della politica agricola comune;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 in data 19 gennaio
2000, esecutiva, di approvazione, con modificazioni, del Piano
regionale di sviluppo rurale denominato "La qualita' dell'agricoltura
per la qualita' dell'ambiente e del territorio", proposto dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 2060 del 10 novembre 1999;
- la propria deliberazione n. 778 in data 11 aprile 2000, inerente
tra l'altro all'apertura dei termini per la presentazione delle
domande relative alla Misura 2.e "Indennita' compensative in zone
sottoposte a svantaggi naturali";
considerato:
- che con la citata deliberazione 2060/99 si e' assunta l'iniziativa
per l'approvazione del Piano regionale di sviluppo rurale in
attuazione del Regolamento (CE) 1257/99, di seguito per brevita'
indicato come PRSR, al fine di ottenere l'approvazione della
Commissione europea entro tempi compatibili con la possibilita' di
attivare le Misure in esso previste dall'inizio dell'annualita' 2000;
- che, al punto d) del dispositivo della deliberazione 1338/00, il
Consiglio regionale ha dato mandato all'Assessore di condurre il
negoziato con la Commissione europea;
preso atto che, in tale sede, sono emerse la possibilita' e
l'opportunita' di modificare le modalita' di applicazione degli
articoli da 13 a 21 del richiamato Regolamento (CE) 1257/99 ed i
conseguenti contenuti della scheda relativa alla Misura 2.e per
quanto riguarda i seguenti elementi:
- il beneficiario dell'aiuto deve mantenere l'attivita' zootecnica
preesistente, avendo cura di non superare il rapporto di 2 tra UBA e
superficie foraggera;
- ai richiedenti ammessi al regime di sostegno verra' riconosciuto un
aiuto fino a 100 Euro per ettaro di superficie foraggera (escluse le
superfici a silomais);
- se il rapporto tra UBA e superficie foraggera e' inferiore a 0,5
verranno ammesse a pagamento soltanto le superfici che concorrono al
raggiungimento del rapporto minimo 0,5. Le superfici in eccesso non
saranno ammesse a pagamento;
preso atto che con lettera prot. n. 15380/4 del 26 maggio 2000, e'
stata trasmessa, tra gli altri, alla Direzione generale VI della
Commissione europea la stesura di piano risultante dalle intese
raggiunte in sede di negoziazione comprendente anche le modificazioni
alla scheda della Misura 2.e;
considerato che conseguentemente risulta necessario, in applicazione
dei criteri sopra elencati:
- aprire nuovi termini per la presentazione delle domande da parte
degli imprenditori agricoli rientranti nei nuovi requisiti previsti
per l'attuazione della Misura e di concorrere gia' per l'annualita'
2000, ove tecnicamente possibile in relazione alla tempistica
definita dall'AIMA in liquidazione, alla corresponsione
dell'indennita' compensativa, fermo restando che l'ammissibilita'
effettiva agli aiuti stessi resta subordinata all'approvazione del
PRSR da parte della Commissione europea;
- prevedere una modifica della citata deliberazione 778/00 per quel
che concerne il cambiamento dell'entita' del sostegno introdotto
nella Misura 2.e del PRSR in sede di negoziazione;
ritenuto opportuno stabilire che, per l'annualita' 2000, l'entita'
del sostegno potra' variare nell'intervallo tra 80 e 100 Euro/ha e
che si provvedera' con successivo atto deliberativo alla definizione
della misura effettiva del sostegno in relazione alle richieste
finanziarie complessive, avuto riguardo al budget fissato nel PRSR
per la misura in questione;
ritenuto, tutto cio' premesso e considerato:
- di stabilire che le Province e le Comunita' Montane, ai sensi della
L.R. 15/97, procedano a ricevere le ulteriori domande relative alla
corresponsione di indennita' compensative potenzialmente ammissibili
al regime di aiuti di cui agli articoli da 13 a 21 (compresi) del
Regolamento (CE) 1257/99 a valere sui fondi che saranno attivati
attraverso la Misura 2.e del PRSR;
- di stabilire che le domande di aiuto dovranno essere presentate
alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R.
15/97 (Province e Comunita' Montane), entro e non oltre le ore 12 del
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale;
- di stabilire che le disposizioni procedurali definite dal Direttore
generale Agricoltura con determinazione n. 3601 del 20/4/2000 per la
presentazione, l'istruttoria, il controllo, la selezione, la
liquidazione e l'autorizzazione al pagamento di dette domande di
aiuto sono da ritenersi valide anche per le domande presentate ai
sensi della presente deliberazione;
dato atto che, per tutto quanto non modificato con il presente atto,
valgono le disposizioni stabilite con la propria deliberazione n. 778
in data 11 aprile 2000, gia' citata;
atteso che, persistendo le stesse ragioni di urgenza esplicitate
nella propria citata deliberazione 778/00, e' necessario conferire
alla presente deliberazione l'immediata eseguibilita' ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1396 del 31 luglio 1998;
dato atto che nella predetta deliberazione 1396/98 non e' stata
conferita la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;
visto, in proposito, il punto 4.1.1.10 della citata deliberazione
2541/95;
vista la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 4824 in
data 29 maggio 2000, concernente l'incarico di sostituzione del
Direttore medesimo;
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla dott.ssa
Donata Cavazza, Responsabile del Servizio Piani e Programmi in merito
alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41, della sopra citata deliberazione 2541/95
nonche' della determinazione dirigenziale 4824/00;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, che le Province e le Comunita' Montane, ai
sensi della L.R. 15/97, procedano a ricevere le ulteriori domande
relative alla corresponsione di indennita' compensative
potenzialmente ammissibili al regime di aiuti di cui agli articoli da
13 a 21 (compresi) del Regolamento (CE) 1257/99 a valere sui fondi
che saranno attivati attraverso la Misura 2.e del Piano regionale di
sviluppo rurale, secondo i contenuti della scheda di Misura
modificata in sede di negoziazione con la Commissione europea ed
inserita nella stesura di Piano inviata alla Commissione stessa con
la nota indicata in premessa;
2) di stabilire che le domande di aiuto dovranno essere presentate
alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R.
15/97 (Province e Comunita' Montane), entro e non oltre le ore 12 del
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3) di modificare la propria deliberazione n. 778 dell'11 aprile 2000,
stabilendo che, per l'annualita' 2000, l'entita' dell'aiuto potra'
variare nell'intervallo tra 80 e 100 Euro/ha e che l'entita'
effettiva di tale aiuto sara' stabilita con successiva deliberazione
in relazione al fabbisogno finanziario complessivo, avuto riguardo al
budget fissato nel Piano per la Misura in questione;
4) di dare atto che le domande presentate ai sensi della propria
deliberazione n. 778 dell'11 aprile 2000 e non ammissibili in quanto
non rientranti nei parametri in essa specificati, si intendono
utilmente presentate ai fini della istruttoria secondo i nuovi
criteri e verranno valutate congiuntamente alle nuove domande
pervenute in esito alla presente deliberazione;
5) di stabilire che le domande di cui al precedente punto 4) potranno
essere imputate all'annualita' 2000 a condizione che sia tecnicamente
possibile il rispetto della tempistica stabilita dall'AIMA in
liquidazione per l'effettuazione dei pagamenti entro il 15 ottobre
2000. Qualora non si realizzi la predetta condizione, le predette
domande si intendono utilmente presentate ai fini della istruttoria
finalizzata alla concessione dell'aiuto a valere sulla annualita'
2001, fatte salve eventuali modifiche tecnico-procedurali che
richiedano integrazioni alle domande stesse;
6) di stabilire che le disposizioni procedurali definite dal
Direttore generale Agricoltura con determinazione n. 3601 del
20/4/2000 per la presentazione, l'istruttoria, il controllo, la
selezione, la liquidazione e l'autorizzazione al pagamento delle
domande di aiuto a valere sull'annualita' 2000 sono da ritenersi
valide anche per le domande presentate ai sensi della presente
deliberazione, fermo restando quanto stabilito al precedente punto
5);
7) di dare atto che l'ammissibilita' effettiva agli aiuti delle
domande presentate in esito al presente avviso resta subordinata
all'approvazione del PRSR da parte della Commissione europea;
8) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, che
costituisce avviso per la presentazione delle domande di che
trattasi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
contestualmente allo stralcio del Piano regionale di sviluppo rurale
dell'Emilia-Romagna relativo alla Misura 2.e "Indennita' compensative
in zone sottoposte a svantaggi naturali", nel testo trasmesso alla
Commissione europea con lettera prot. n. 15380/4 del 26 maggio 2000
ed acquisita agli atti della Direzione generale Agricoltura al n.
16019 di protocollo in data 2 giugno 2000;
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, per
le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui integralmente
richiamate.
(controllata dalla CCARER il 19/6/2000, prot. n. 817/32)
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA - SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE
Piano regionale di sviluppo rurale - Misura 2.e "Indennita'
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali" - Stralcio
integrale del testo del Piano regionale di sviluppo rurale trasmesso
alla Commissione europea in sede di negoziazione con lettera prot.
15380/4 del 26 maggio 2000
Misura 2.e - Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi
naturali
Riferimento normativo
Titolo II, Capo V, articoli 14 e 16 del Regolamento (CE) del
Consiglio 1257/99.
Descrizione della Misura
La Misura considera l'esigenza di favorire la permanenza degli
insediamenti agricoli esistenti nelle zone caratterizzate da
svantaggi naturali e si fonda sul principio che in dette zone si
debba privilegiare come criterio distintivo il sostegno
dell'attivita' zootecnica assumendo che il mantenimento di un
allevamento non intensivo in zone difficili sia la garanzia maggiore
di permanenza umana in questi territori, con le benefiche
ripercussioni sulla cura dell'ambiente circostante.
Azione 1 - Indennita' compensativa nelle zone soggette a svantaggi
naturali
Localizzazione
L'indennita' compensativa viene riconosciuta alle aziende situate nei
comuni compresi nell'elenco delle zone agricole svantaggiate
(Direttiva 75/273/CEE).
Obiettivo e collegamento con la strategia dell'Asse
- Garantire la prosecuzione dell'attivita' agricola in aree
svantaggiate, favorendo in particolare una zootecnica estensiva
rispettosa dell'ambiente.
Obiettivo operativi
- Mantenere una gestione attiva delle superfici foraggere finalizzata
all'attivita' zootecnica.
Caratteristiche dell'Azione
L'impegno, che e' riferito al sostegno dell'attivita' zootecnica
assunta come mantenimento di un allevamento non intensivo in zone
difficili, e' caratterizzato dai seguenti elementi:
- rapporto vincolante nel rapporto UBA/Ha di superficie foraggera;
- impegno al rispetto delle norme ambientali;
- impegno a mantenere per almeno 5 anni l'attivita' agricola e
zootecnica in particolare;
- allevamenti interessati: bovino, ovi-caprino, equino.
Descrizione dell'impegno
Intervento di compensazione per il proseguimento di attivita'
zootecnica per le specie bovina, equina, ovi-caprina.
L'indennita' viene corrisposta agli allevatori, titolari di una
superficie minima di 3 ha, che mantengono in essere l'allevamento per
i 5 anni successivi.
L'indennita' e' commisurata alla superficie foraggera di cui dispone
l'azienda.
Il beneficiario si impegna pertanto a:
- mantenere l'attivita' zootecnica preesistente, avendo cura di non
superare il rapporto di 2 tra UBA e superficie foraggera;
- rispettare le normative vigenti di natura ambientale;
- rispettare le buone pratiche agricole.
Durata dell'impegno
5 anni.
Beneficiari
Imprenditori agricoli.
Entita' del sostegno
Fino a 100 Euro per ha di superficie foraggera (sono escluse le
superfici a silomais).
Tale sostegno e' cumulabile con le altre azioni previste dal
programma. Se il rapporto UBA/superficie foraggera e' inferiore a
0,5, le superfici che determinano l'abbassamento ulteriore di tale
rapporto, non verranno ammesse all'aiuto.
Indicatori di realizzazione
1. Ha di superficie foraggera sostenuta.
2. Numero di UBA allevate per specie e per azienda.
Indicatori di risultato
1. Popolazione residente per comune e per l'intera area: confronto
tra la popolazione all'inizio e alla fine dell'intervento.
2. Occupati agricoli per comune e per l'intera area: confronto tra
occupati agricoli all'inizio e alla fine dell'intervento.