REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2000, n. 922

Regolamento CE 1257/99. Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali" compresa nel Piano regionale di sviluppo rurale. Nuova apertura termini per presentazione domande annualita' 2000: modificazione della delibera di Giunta regionale 778/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999                  
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo            
agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga               
alcuni regolamenti;                                                             
- il Regolamento (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999              
che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1257/99              
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG;                           
- il Regolamento (CE) n. 1258 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul              
finanziamento della politica agricola comune;                                   
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed                       
integrazioni;                                                                   
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 in data 19 gennaio           
2000, esecutiva, di approvazione, con modificazioni, del Piano                  
regionale di sviluppo rurale denominato "La qualita' dell'agricoltura           
per la qualita' dell'ambiente e del territorio", proposto dalla                 
Giunta regionale con deliberazione n. 2060 del 10 novembre 1999;                
- la propria deliberazione n. 778 in data 11 aprile 2000, inerente              
tra l'altro all'apertura dei termini per la presentazione delle                 
domande relative alla Misura 2.e "Indennita' compensative in zone               
sottoposte a svantaggi naturali";                                               
considerato:                                                                    
- che con la citata deliberazione 2060/99 si e' assunta l'iniziativa            
per l'approvazione del Piano regionale di sviluppo rurale in                    
attuazione del Regolamento (CE) 1257/99, di seguito per brevita'                
indicato come PRSR, al fine di ottenere l'approvazione della                    
Commissione europea entro tempi compatibili con la possibilita' di              
attivare le Misure in esso previste dall'inizio dell'annualita' 2000;           
- che, al punto d) del dispositivo della deliberazione 1338/00, il              
Consiglio regionale ha dato mandato all'Assessore di condurre il                
negoziato con la Commissione europea;                                           
preso atto che, in tale sede, sono emerse la possibilita' e                     
l'opportunita' di modificare le modalita' di applicazione degli                 
articoli da 13 a 21 del richiamato Regolamento (CE) 1257/99 ed i                
conseguenti contenuti della scheda relativa alla Misura 2.e per                 
quanto riguarda i seguenti elementi:                                            
- il beneficiario dell'aiuto deve mantenere l'attivita' zootecnica              
preesistente, avendo cura di non superare il rapporto di 2 tra UBA e            
superficie foraggera;                                                           
- ai richiedenti ammessi al regime di sostegno verra' riconosciuto un           
aiuto fino a 100 Euro per ettaro di superficie foraggera (escluse le            
superfici a silomais);                                                          
- se il rapporto tra UBA e superficie foraggera e' inferiore a 0,5              
verranno ammesse a pagamento soltanto le superfici che concorrono al            
raggiungimento del rapporto minimo 0,5. Le superfici in eccesso non             
saranno ammesse a pagamento;                                                    
preso atto che con lettera prot. n. 15380/4 del 26 maggio 2000, e'              
stata trasmessa, tra gli altri, alla Direzione generale VI della                
Commissione europea la stesura di piano risultante dalle intese                 
raggiunte in sede di negoziazione comprendente anche le modificazioni           
alla scheda della Misura 2.e;                                                   
considerato che conseguentemente risulta necessario, in applicazione            
dei criteri sopra elencati:                                                     
- aprire nuovi termini per la presentazione delle domande da parte              
degli imprenditori agricoli rientranti nei nuovi requisiti previsti             
per l'attuazione della Misura e di concorrere gia' per l'annualita'             
2000, ove tecnicamente possibile in relazione alla tempistica                   
definita dall'AIMA in liquidazione, alla corresponsione                         
dell'indennita' compensativa, fermo restando che l'ammissibilita'               
effettiva agli aiuti stessi resta subordinata all'approvazione del              
PRSR da parte della Commissione europea;                                        
- prevedere una modifica della citata deliberazione 778/00 per quel             
che concerne il cambiamento dell'entita' del sostegno introdotto                
nella Misura 2.e del PRSR in sede di negoziazione;                              
ritenuto opportuno stabilire che, per l'annualita' 2000, l'entita'              
del sostegno potra' variare nell'intervallo tra 80 e 100 Euro/ha e              
che si provvedera' con successivo atto deliberativo alla definizione            
della misura effettiva del sostegno in relazione alle richieste                 
finanziarie complessive, avuto riguardo al budget fissato nel PRSR              
per la misura in questione;                                                     
ritenuto, tutto cio' premesso e considerato:                                    
- di stabilire che le Province e le Comunita' Montane, ai sensi della           
L.R. 15/97, procedano a ricevere le ulteriori domande relative alla             
corresponsione di indennita' compensative potenzialmente ammissibili            
al regime di aiuti di cui agli articoli da 13 a 21 (compresi) del               
Regolamento (CE) 1257/99 a valere sui fondi che saranno attivati                
attraverso la Misura 2.e del PRSR;                                              
- di stabilire che le domande di aiuto dovranno essere presentate               
alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R.              
15/97 (Province e Comunita' Montane), entro e non oltre le ore 12 del           
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente           
atto nel Bollettino Ufficiale;                                                  
- di stabilire che le disposizioni procedurali definite dal Direttore           
generale Agricoltura con determinazione n. 3601 del 20/4/2000 per la            
presentazione, l'istruttoria, il controllo, la selezione, la                    
liquidazione e l'autorizzazione al pagamento di dette domande di                
aiuto sono da ritenersi valide anche per le domande presentate ai               
sensi della presente deliberazione;                                             
dato atto che, per tutto quanto non modificato con il presente atto,            
valgono le disposizioni stabilite con la propria deliberazione n. 778           
in data 11 aprile 2000, gia' citata;                                            
atteso che, persistendo le stesse ragioni di urgenza esplicitate                
nella propria citata deliberazione 778/00, e' necessario conferire              
alla presente deliberazione l'immediata eseguibilita' ai sensi e per            
gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62;                   
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.              
1396 del 31 luglio 1998;                                                        
dato atto che nella predetta deliberazione 1396/98 non e' stata                 
conferita la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;                   
visto, in proposito, il punto 4.1.1.10 della citata deliberazione               
2541/95;                                                                        
vista la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 4824 in           
data 29 maggio 2000, concernente l'incarico di sostituzione del                 
Direttore medesimo;                                                             
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla dott.ssa              
Donata Cavazza, Responsabile del Servizio Piani e Programmi in merito           
alla regolarita' tecnica ed alla legittimita' della presente                    
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41, della sopra citata deliberazione 2541/95                  
nonche' della determinazione dirigenziale 4824/00;                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui                   
integralmente richiamate, che le Province e le Comunita' Montane, ai            
sensi della L.R. 15/97, procedano a ricevere le ulteriori domande               
relative alla corresponsione di indennita' compensative                         
potenzialmente ammissibili al regime di aiuti di cui agli articoli da           
13 a 21 (compresi) del Regolamento (CE) 1257/99 a valere sui fondi              
che saranno attivati attraverso la Misura 2.e del Piano regionale di            
sviluppo rurale, secondo i contenuti della scheda di Misura                     
modificata in sede di negoziazione con la Commissione europea ed                
inserita nella stesura di Piano inviata alla Commissione stessa con             
la nota indicata in premessa;                                                   
2) di stabilire che le domande di aiuto dovranno essere presentate              
alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R.              
15/97 (Province e Comunita' Montane), entro e non oltre le ore 12 del           
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente           
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;                                    
3) di modificare la propria deliberazione n. 778 dell'11 aprile 2000,           
stabilendo che, per l'annualita' 2000, l'entita' dell'aiuto potra'              
variare nell'intervallo tra 80 e 100 Euro/ha e che l'entita'                    
effettiva di tale aiuto sara' stabilita con successiva deliberazione            
in relazione al fabbisogno finanziario complessivo, avuto riguardo al           
budget fissato nel Piano per la Misura in questione;                            
4) di dare atto che le domande presentate ai sensi della propria                
deliberazione n. 778 dell'11 aprile 2000 e non ammissibili in quanto            
non rientranti nei parametri in essa specificati, si intendono                  
utilmente presentate ai fini della istruttoria secondo i nuovi                  
criteri e verranno valutate congiuntamente alle nuove domande                   
pervenute in esito alla presente deliberazione;                                 
5) di stabilire che le domande di cui al precedente punto 4) potranno           
essere imputate all'annualita' 2000 a condizione che sia tecnicamente           
possibile il rispetto della tempistica stabilita dall'AIMA in                   
liquidazione per l'effettuazione dei pagamenti entro il 15 ottobre              
2000. Qualora non si realizzi la predetta condizione, le predette               
domande si intendono utilmente presentate ai fini della istruttoria             
finalizzata alla concessione dell'aiuto a valere sulla annualita'               
2001, fatte salve eventuali modifiche tecnico-procedurali che                   
richiedano integrazioni alle domande stesse;                                    
6) di stabilire che le disposizioni procedurali definite dal                    
Direttore generale Agricoltura con determinazione n. 3601 del                   
20/4/2000 per la presentazione, l'istruttoria, il controllo, la                 
selezione, la liquidazione e l'autorizzazione al pagamento delle                
domande di aiuto a valere sull'annualita' 2000 sono da ritenersi                
valide anche per le domande presentate ai sensi della presente                  
deliberazione, fermo restando quanto stabilito al precedente punto              
5);                                                                             
7) di dare atto che l'ammissibilita' effettiva agli aiuti delle                 
domande presentate in esito al presente avviso resta subordinata                
all'approvazione del PRSR da parte della Commissione europea;                   
8) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, che                
costituisce avviso per la presentazione delle domande di che                    
trattasi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna                 
contestualmente allo stralcio del Piano regionale di sviluppo rurale            
dell'Emilia-Romagna relativo alla Misura 2.e "Indennita' compensative           
in zone sottoposte a svantaggi naturali", nel testo trasmesso alla              
Commissione europea con lettera prot. n. 15380/4 del 26 maggio 2000             
ed acquisita agli atti della Direzione generale Agricoltura al n.               
16019 di protocollo in data 2 giugno 2000;                                      
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:                                      
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e              
per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, per           
le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui integralmente              
richiamate.                                                                     
(controllata dalla CCARER il 19/6/2000, prot. n. 817/32)                        
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA - SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE                    
Piano regionale di sviluppo rurale - Misura 2.e "Indennita'                     
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali" - Stralcio                
integrale del testo del Piano regionale di sviluppo rurale trasmesso            
alla Commissione europea in sede di negoziazione con lettera prot.              
15380/4 del 26 maggio 2000                                                      
Misura 2.e - Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi             
naturali                                                                        
Riferimento normativo                                                           
Titolo II, Capo V, articoli 14 e 16 del Regolamento (CE) del                    
Consiglio 1257/99.                                                              
Descrizione della Misura                                                        
La Misura considera l'esigenza di favorire la permanenza degli                  
insediamenti agricoli esistenti nelle zone caratterizzate da                    
svantaggi naturali e si fonda sul principio che in dette zone si                
debba privilegiare come criterio distintivo il sostegno                         
dell'attivita' zootecnica assumendo che il mantenimento di un                   
allevamento non intensivo in zone difficili sia la garanzia maggiore            
di permanenza umana in questi territori, con le benefiche                       
ripercussioni sulla cura dell'ambiente circostante.                             
Azione 1 - Indennita' compensativa nelle zone soggette a svantaggi              
naturali                                                                        
Localizzazione                                                                  
L'indennita' compensativa viene riconosciuta alle aziende situate nei           
comuni compresi nell'elenco delle zone agricole svantaggiate                    
(Direttiva 75/273/CEE).                                                         
Obiettivo e collegamento con la strategia dell'Asse                             
- Garantire la prosecuzione dell'attivita' agricola in aree                     
svantaggiate, favorendo in particolare una zootecnica estensiva                 
rispettosa dell'ambiente.                                                       
Obiettivo operativi                                                             
- Mantenere una gestione attiva delle superfici foraggere finalizzata           
all'attivita' zootecnica.                                                       
Caratteristiche dell'Azione                                                     
L'impegno, che e' riferito al sostegno dell'attivita' zootecnica                
assunta come mantenimento di un allevamento non intensivo in zone               
difficili, e' caratterizzato dai seguenti elementi:                             
- rapporto vincolante nel rapporto UBA/Ha di superficie foraggera;              
- impegno al rispetto delle norme ambientali;                                   
- impegno a mantenere per almeno 5 anni l'attivita' agricola e                  
zootecnica in particolare;                                                      
- allevamenti interessati: bovino, ovi-caprino, equino.                         
Descrizione dell'impegno                                                        
Intervento di compensazione per il proseguimento di attivita'                   
zootecnica per le specie bovina, equina, ovi-caprina.                           
L'indennita' viene corrisposta agli allevatori, titolari di una                 
superficie minima di 3 ha, che mantengono in essere l'allevamento per           
i 5 anni successivi.                                                            
L'indennita' e' commisurata alla superficie foraggera di cui dispone            
l'azienda.                                                                      
Il beneficiario si impegna pertanto a:                                          
- mantenere l'attivita' zootecnica preesistente, avendo cura di non             
superare il rapporto di 2 tra UBA e superficie foraggera;                       
- rispettare le normative vigenti di natura ambientale;                         
- rispettare le buone pratiche agricole.                                        
Durata dell'impegno                                                             
5 anni.                                                                         
Beneficiari                                                                     
Imprenditori agricoli.                                                          
Entita' del sostegno                                                            
Fino a 100 Euro per ha di superficie foraggera (sono escluse le                 
superfici a silomais).                                                          
Tale sostegno e' cumulabile con le altre azioni previste dal                    
programma. Se il rapporto UBA/superficie foraggera e' inferiore a               
0,5, le superfici che determinano l'abbassamento ulteriore di tale              
rapporto, non verranno ammesse all'aiuto.                                       
Indicatori di realizzazione                                                     
1. Ha di superficie foraggera sostenuta.                                        
2. Numero di UBA allevate per specie e per azienda.                             
Indicatori di risultato                                                         
1. Popolazione residente per comune e per l'intera area: confronto              
tra la popolazione all'inizio e alla fine dell'intervento.                      
2. Occupati agricoli per comune e per l'intera area: confronto tra              
occupati agricoli all'inizio e alla fine dell'intervento.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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