REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 288

Procedure per la gestione degli interventi di risanamento delle parti comuni dei fabbricati programmati a seguito della deliberazione consiliare n. 2210 del 23/11/1994

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed                  
integrazioni;                                                                   
- la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni ed               
integrazioni;                                                                   
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed                
integrazioni;                                                                   
- la Legge n. 136 del 30 aprile 1999;                                           
- il DM dei Lavori pubblici 5 agosto 1994 che stabilisce criteri e              
modalita' per la definizione del valore dei contributi e per                    
l'erogazione degli stessi, per la programmazione quadriennale                   
1992/1995;                                                                      
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2210 del 23 novembre              
1994 con la quale vengono definite le norme per l'edilizia                      
residenziale pubblica, per la programmazione 1992/1995;                         
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 438 del 9 ottobre 1996,           
con la quale si stabiliscono le procedure amministrative e                      
finanziarie per la gestione dei programmi attuativi delle Leggi                 
457/78 e 179/92, per gli interventi di edilizia agevolata;                      
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 697 del 30 luglio 1997            
con la quale e' stata modificata la deliberazione del Consiglio                 
regionale n. 2210 del 23 novembre 1994 e n. 438 del 9 ottobre 1996;             
- la propria deliberazione n. 1663 del 17 luglio 1996, con la quale             
si stabiliscono i limiti massimi di costo per gli interventi di                 
edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale                  
convenzionata-agevolata;                                                        
considerato:                                                                    
- che con la precitata deliberazione del Consiglio regionale 2210/94            
sono stati programmati interventi di risanamento delle parti comuni             
dei fabbricati;                                                                 
- che le procedure per la corretta e rapida esecuzione degli                    
adempimenti delle pratiche di finanziamento degli interventi di                 
risanamento delle parti comuni sono state solo parzialmente definite            
dalla normativa esistente, pertanto occorre che siano meglio                    
precisate procedure, obblighi dei beneficiari e casi di decadenza;              
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' tecnica del presente atto, espresso dal             
Responsabile del Servizio Programmi edilizi arch. Piero Orlandi, in             
attuazione dell'art. 4 della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della propria           
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;                                        
- del parere favorevole in merito alla legittimita' della presente              
deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19            
novembre 1992, n. 41, e dal punto 3.1 della deliberazione 2541/95,              
dalla dott.ssa Marta Scarelli che, in seguito alla determinazione n.            
1176 del 18 febbraio 2000, sostituisce, per il periodo dal 22 al 25             
febbraio 2000, il Direttore generale dell'Area Programmazione e                 
Pianificazione urbanistica, dr. Roberto Raffaelli;                              
su proposta dell'Assessore Programmi d'area, Qualita' edilizia,                 
Sistemi Informativi e Telematici, Organizzazione;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le procedure di cui all'Allegato A parte integrante             
del presente provvedimento per la gestione degli interventi di                  
risanamento delle parti comuni dei fabbricati programmati con la                
citata deliberazione 2210/94;                                                   
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
3) di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione di             
applicano dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale           
regionale.                                                                      
ALLEGATO A                                                                      
Procedure per gli interventi di risanamento delle parti comuni                  
1) Termine inizio lavori                                                        
Premesso:                                                                       
- che i lavori di realizzazione degli interventi di risanamento delle           
parti comuni dei fabbricati programmati con la citata delibera                  
2210/94 debbono iniziare entro 10 mesi dalla data di pubblicazione              
nel Bollettino Ufficiale regionale dell'atto di conferma del                    
finanziamento;                                                                  
- che per gli interventi di nuova costruzione e recupero edilizio e'            
stata definita dalla Legge 179/92 e successive modificazioni ed                 
integrazioni, una procedura che permette, previa la nomina di un                
Commissario ad acta, di prolungare il periodo di tempo concesso per             
l'inizio lavori.                                                                
Dato che l'entita' del contributo degli interventi di risanamento               
delle parti comuni dei fabbricati e' molto inferiore a quella degli             
interventi di nuova costruzione e recupero edilizio, non si ritiene             
opportuno estendere agli interventi di risanamento delle parti comuni           
dei fabbricati la procedura prevista dalla Legge 179/92 e successive            
modificazioni ed integrazioni relativa alla nomina dei Commissari ad            
acta.                                                                           
Tenuto conto che la Legge 136/99 amplia il suddetto periodo di 10               
mesi per l'inizio lavori; a 13 mesi si precisa che i lavori di                  
realizzazione degli interventi di risanamento delle parti comuni                
debbono iniziare entro 13 mesi dalla data di pubblicazione nel                  
Bollettino Ufficiale regionale dell'atto di conferma del                        
finanziamento senza altra possibilita' di deroghe.                              
2) Calcolo contributo                                                           
Il contributo per il risanamento delle parti comuni dei fabbricati e'           
determinato secondo le seguenti modalita': il contributo per il                 
risanamento delle parti comuni e' dato dal valore minimo fra i                  
seguenti:                                                                       
1) Sc*CTR*0,2 esteso alle n. unita' immobiliari                                 
2) n * Cmassimo                                                                 
3) ammontare delle fatture in cui: n = numero delle unita'                      
immobiliari Sc = Su+Snr+Sp (vedi punto 4.2 della delibera di Giunta             
regionale 1663/96) CTR = costo parametrico, variabile per le                    
province: - Lire 1.870.000 (pari a Euro 965,77) BO - Lire 1.701.700             
(pari a Euro 878,85) MO, RA - Lire 1.645.600 (pari a Euro 849,88) PR,           
RE, RN - Lire 1.589.500 (pari a Euro 820,91) FO, FE, PC Cmassimo =              
Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) per gli interventi finanziati            
con delibera Giunta regionale 2966/96; Lire 6.000.000 (pari a Euro              
3.098,74) per gli altri.                                                        
3) Concessione contributo                                                       
I contributi per il risanamento delle parti comuni sono concessi:               
a) ai proprietari di abitazioni destinate a residenza principale del            
proprietario;                                                                   
b) ai proprietari di abitazioni destinate alla locazione.                       
4) Istruttoria pratiche                                                         
Premesso che i contributi verranno erogati a seguito della                      
presentazione della documentazione elencata al punto d) "Modalita' di           
erogazione del contributo" della deliberazione consiliare 438/96, si            
precisano le seguenti procedure:                                                
- l'istruttoria amministrativa delle pratiche ed il controllo della             
documentazione di spesa possono essere svolti dal Servizio Programmi            
edilizi e in alternativa, se richiesto dal beneficiario, dal Comune             
sede dell'intervento;                                                           
- gli atti di erogazione e liquidazione sono di competenza esclusiva            
del Servizio Programmi edilizi;                                                 
- qualora l'istruttoria sia svolta dal Comune, la documentazione                
rimane depositata presso il Comune stesso e l'erogazione del                    
contributo viene effettuata dal Servizio Programmi edilizi sulla base           
di una comunicazione del dirigente incaricato del Comune.                       
5) Accertamento requisiti soggettivi                                            
I requisiti soggettivi devono essere posseduti:                                 
a) nel caso l'alloggio sia occupato dal proprietario si accertano               
allo stesso i requisiti di cui ai punti a), b), d) di cui alla                  
delibera 438/96, alla data della comunicazione regionale di                     
ammissione al finanziamento;                                                    
b) nel caso di alloggio dato in locazione successivamente alla data             
di inizio lavori si accertano i requisiti soggettivi previsti dalla             
citata delibera 438/96 tranne il punto d), alla data del contratto di           
locazione; il contratto deve avere una durata di 8 anni, secondo                
quanto stabilito dall'art. 8 della Legge 179/92.                                
Nel caso di alloggio dato in locazione antecedentemente alla data di            
inizio lavori, o nel caso in cui il contratto sia una prosecuzione              
del precedente sempre a favore del medesimo locatario, si prescinde             
dall'accertamento dei requisiti soggettivi; il contratto deve avere             
una durata di 8 anni, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della                
Legge 179/92.                                                                   
6) Obblighi dei beneficiari                                                     
a) L'alloggio deve essere occupato dal proprietario o da un parente             
entro il secondo grado oppure deve essere locato: a1) entro 3 mesi              
dalla data di fine lavori se la fine lavori e' successiva alla data             
della comunicazione di ammissione al finanziamento; a2) entro 3 mesi            
dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento se la fine           
lavori e' precedente a tale data;                                               
b) l'alloggio deve essere occupato dal proprietario o da un parente             
entro il secondo grado per non meno di quinquennio dalla data di fine           
lavori nel caso a1) e dalla data della comunicazione di ammissione al           
finanziamento nel caso a2). Per occupazione si intende l'assunzione             
della residenza nell'alloggio;                                                  
c) l'alloggio dato in locazione deve essere mantenuto locato per                
complessivi 8 anni. Il periodo di 8 anni puo' essere coperto da                 
contratti con locatari diversi. In quest'ultimo caso ogni nuovo                 
locatario deve accertare i requisiti soggettivi;                                
d) se il beneficiario riprende possesso dell'appartamento, dovra'               
occuparlo per 5 anni dalla data di estinzione del contratto di                  
locazione.                                                                      
7) Decadenza                                                                    
L'assegnazione del contributo decade:                                           
- se dalla documentazione di spesa risulta che i lavori di                      
realizzazione dell'intervento sono terminati in data precedente a               
quella della deliberazione provinciale di assegnazione;                         
- se l'alloggio non risulta occupato dal beneficiario o da un parente           
entro il secondo grado o affittato, entro i 3 mesi previsti al punto            
6), lettera a);                                                                 
- se l'alloggio non viene occupato dal proprietario o da un parente             
entro il secondo grado per un quinquennio come previsto al punto 6),            
lettera b);                                                                     
- se gli alloggi non vengono mantenuti in uso locativo per un periodo           
di otto anni complessivi;                                                       
- se l'alloggio viene venduto prima che siano decorsi 5 anni dalla              
data della liquidazione del contributo, senza la prescritta                     
autorizzazione regionale.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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