DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 288
Procedure per la gestione degli interventi di risanamento delle parti comuni dei fabbricati programmati a seguito della deliberazione consiliare n. 2210 del 23/11/1994
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la Legge n. 136 del 30 aprile 1999;
- il DM dei Lavori pubblici 5 agosto 1994 che stabilisce criteri e
modalita' per la definizione del valore dei contributi e per
l'erogazione degli stessi, per la programmazione quadriennale
1992/1995;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2210 del 23 novembre
1994 con la quale vengono definite le norme per l'edilizia
residenziale pubblica, per la programmazione 1992/1995;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 438 del 9 ottobre 1996,
con la quale si stabiliscono le procedure amministrative e
finanziarie per la gestione dei programmi attuativi delle Leggi
457/78 e 179/92, per gli interventi di edilizia agevolata;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 697 del 30 luglio 1997
con la quale e' stata modificata la deliberazione del Consiglio
regionale n. 2210 del 23 novembre 1994 e n. 438 del 9 ottobre 1996;
- la propria deliberazione n. 1663 del 17 luglio 1996, con la quale
si stabiliscono i limiti massimi di costo per gli interventi di
edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale
convenzionata-agevolata;
considerato:
- che con la precitata deliberazione del Consiglio regionale 2210/94
sono stati programmati interventi di risanamento delle parti comuni
dei fabbricati;
- che le procedure per la corretta e rapida esecuzione degli
adempimenti delle pratiche di finanziamento degli interventi di
risanamento delle parti comuni sono state solo parzialmente definite
dalla normativa esistente, pertanto occorre che siano meglio
precisate procedure, obblighi dei beneficiari e casi di decadenza;
dato atto:
- del parere di regolarita' tecnica del presente atto, espresso dal
Responsabile del Servizio Programmi edilizi arch. Piero Orlandi, in
attuazione dell'art. 4 della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della propria
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' della presente
deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41, e dal punto 3.1 della deliberazione 2541/95,
dalla dott.ssa Marta Scarelli che, in seguito alla determinazione n.
1176 del 18 febbraio 2000, sostituisce, per il periodo dal 22 al 25
febbraio 2000, il Direttore generale dell'Area Programmazione e
Pianificazione urbanistica, dr. Roberto Raffaelli;
su proposta dell'Assessore Programmi d'area, Qualita' edilizia,
Sistemi Informativi e Telematici, Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le procedure di cui all'Allegato A parte integrante
del presente provvedimento per la gestione degli interventi di
risanamento delle parti comuni dei fabbricati programmati con la
citata deliberazione 2210/94;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione di
applicano dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
regionale.
ALLEGATO A
Procedure per gli interventi di risanamento delle parti comuni
1) Termine inizio lavori
Premesso:
- che i lavori di realizzazione degli interventi di risanamento delle
parti comuni dei fabbricati programmati con la citata delibera
2210/94 debbono iniziare entro 10 mesi dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale regionale dell'atto di conferma del
finanziamento;
- che per gli interventi di nuova costruzione e recupero edilizio e'
stata definita dalla Legge 179/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, una procedura che permette, previa la nomina di un
Commissario ad acta, di prolungare il periodo di tempo concesso per
l'inizio lavori.
Dato che l'entita' del contributo degli interventi di risanamento
delle parti comuni dei fabbricati e' molto inferiore a quella degli
interventi di nuova costruzione e recupero edilizio, non si ritiene
opportuno estendere agli interventi di risanamento delle parti comuni
dei fabbricati la procedura prevista dalla Legge 179/92 e successive
modificazioni ed integrazioni relativa alla nomina dei Commissari ad
acta.
Tenuto conto che la Legge 136/99 amplia il suddetto periodo di 10
mesi per l'inizio lavori; a 13 mesi si precisa che i lavori di
realizzazione degli interventi di risanamento delle parti comuni
debbono iniziare entro 13 mesi dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale regionale dell'atto di conferma del
finanziamento senza altra possibilita' di deroghe.
2) Calcolo contributo
Il contributo per il risanamento delle parti comuni dei fabbricati e'
determinato secondo le seguenti modalita': il contributo per il
risanamento delle parti comuni e' dato dal valore minimo fra i
seguenti:
1) Sc*CTR*0,2 esteso alle n. unita' immobiliari
2) n * Cmassimo
3) ammontare delle fatture in cui: n = numero delle unita'
immobiliari Sc = Su+Snr+Sp (vedi punto 4.2 della delibera di Giunta
regionale 1663/96) CTR = costo parametrico, variabile per le
province: - Lire 1.870.000 (pari a Euro 965,77) BO - Lire 1.701.700
(pari a Euro 878,85) MO, RA - Lire 1.645.600 (pari a Euro 849,88) PR,
RE, RN - Lire 1.589.500 (pari a Euro 820,91) FO, FE, PC Cmassimo =
Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) per gli interventi finanziati
con delibera Giunta regionale 2966/96; Lire 6.000.000 (pari a Euro
3.098,74) per gli altri.
3) Concessione contributo
I contributi per il risanamento delle parti comuni sono concessi:
a) ai proprietari di abitazioni destinate a residenza principale del
proprietario;
b) ai proprietari di abitazioni destinate alla locazione.
4) Istruttoria pratiche
Premesso che i contributi verranno erogati a seguito della
presentazione della documentazione elencata al punto d) "Modalita' di
erogazione del contributo" della deliberazione consiliare 438/96, si
precisano le seguenti procedure:
- l'istruttoria amministrativa delle pratiche ed il controllo della
documentazione di spesa possono essere svolti dal Servizio Programmi
edilizi e in alternativa, se richiesto dal beneficiario, dal Comune
sede dell'intervento;
- gli atti di erogazione e liquidazione sono di competenza esclusiva
del Servizio Programmi edilizi;
- qualora l'istruttoria sia svolta dal Comune, la documentazione
rimane depositata presso il Comune stesso e l'erogazione del
contributo viene effettuata dal Servizio Programmi edilizi sulla base
di una comunicazione del dirigente incaricato del Comune.
5) Accertamento requisiti soggettivi
I requisiti soggettivi devono essere posseduti:
a) nel caso l'alloggio sia occupato dal proprietario si accertano
allo stesso i requisiti di cui ai punti a), b), d) di cui alla
delibera 438/96, alla data della comunicazione regionale di
ammissione al finanziamento;
b) nel caso di alloggio dato in locazione successivamente alla data
di inizio lavori si accertano i requisiti soggettivi previsti dalla
citata delibera 438/96 tranne il punto d), alla data del contratto di
locazione; il contratto deve avere una durata di 8 anni, secondo
quanto stabilito dall'art. 8 della Legge 179/92.
Nel caso di alloggio dato in locazione antecedentemente alla data di
inizio lavori, o nel caso in cui il contratto sia una prosecuzione
del precedente sempre a favore del medesimo locatario, si prescinde
dall'accertamento dei requisiti soggettivi; il contratto deve avere
una durata di 8 anni, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della
Legge 179/92.
6) Obblighi dei beneficiari
a) L'alloggio deve essere occupato dal proprietario o da un parente
entro il secondo grado oppure deve essere locato: a1) entro 3 mesi
dalla data di fine lavori se la fine lavori e' successiva alla data
della comunicazione di ammissione al finanziamento; a2) entro 3 mesi
dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento se la fine
lavori e' precedente a tale data;
b) l'alloggio deve essere occupato dal proprietario o da un parente
entro il secondo grado per non meno di quinquennio dalla data di fine
lavori nel caso a1) e dalla data della comunicazione di ammissione al
finanziamento nel caso a2). Per occupazione si intende l'assunzione
della residenza nell'alloggio;
c) l'alloggio dato in locazione deve essere mantenuto locato per
complessivi 8 anni. Il periodo di 8 anni puo' essere coperto da
contratti con locatari diversi. In quest'ultimo caso ogni nuovo
locatario deve accertare i requisiti soggettivi;
d) se il beneficiario riprende possesso dell'appartamento, dovra'
occuparlo per 5 anni dalla data di estinzione del contratto di
locazione.
7) Decadenza
L'assegnazione del contributo decade:
- se dalla documentazione di spesa risulta che i lavori di
realizzazione dell'intervento sono terminati in data precedente a
quella della deliberazione provinciale di assegnazione;
- se l'alloggio non risulta occupato dal beneficiario o da un parente
entro il secondo grado o affittato, entro i 3 mesi previsti al punto
6), lettera a);
- se l'alloggio non viene occupato dal proprietario o da un parente
entro il secondo grado per un quinquennio come previsto al punto 6),
lettera b);
- se gli alloggi non vengono mantenuti in uso locativo per un periodo
di otto anni complessivi;
- se l'alloggio viene venduto prima che siano decorsi 5 anni dalla
data della liquidazione del contributo, senza la prescritta
autorizzazione regionale.