LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000
Art. 10
Norme generali inerenti il tesserino venatorio
1. Il cacciatore potendo esercitare la propria attivita' in tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve
indicare prima dell'inizio dell'attivita', negli appositi spazi, il
giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attivita' venatoria e
contrassegnare, mediante un segno indelebile (x) il tipo di caccia
prescelta (V = vagante; A = da appostamento).
Deve altresi' indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC,
la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro.
Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del
Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per "ATC".
Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito
riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda venatoria.
2. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio,
appena abbattuto un capo di selvaggina stanziale, annotare la sigla
corrispondente alla specie abbattuta.
In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.
3. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda
faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie
abbattuta puo' essere annotata al termine dell'attivita' giornaliera.
4. Per i prelievi alla selvaggina migratoria in forma vagante e'
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano
l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie
abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla selvaggina
migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di
caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.
5. I capi abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non
devono essere annotati sul tesserino, ad accezione di cinghiali o
volpi abbattuti secondo le limitazioni previste dal presente
calendario venatorio. (DGR 3/95, punto 3.1, penultimo capoverso).
6. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in
altre regioni e non prestampata nel presente tesserino, devono essere
indicate, le sigle ASS oppure ASM (Altre specie stanziali oppure
Altre specie migratorie).
7. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve
riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la
sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di selvaggina
stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere
riconsegnata all'ATC entro il 28 febbraio 2000, utilizzando tante
copie della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.
8. Il cacciatore che abbia esercitato la caccia nei confronti delle
specie interessate dal regime di deroga, qualora tale prelievo sia
possibile, (Passera mattugia, Passero, Storno e Taccola) dovra'
compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda
riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla
della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV,
nonche' il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le
singole specie. Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di
residenza entro il 28 febbraio 2000.
9. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei
dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui all'art. 61,
comma 2, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.
10. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare
per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al
rilascio, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta
perdita all'autorita' di P.S. o locale stazione dei carabinieri.
11. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al
momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non
integro e contraffatto l'interessato non potra' ritirare il tesserino
relativo alla nuova annata venatoria (art. 49, L.R. 8/94) a meno che
non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o
deterioramento all'autorita' di P.S.
12. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in
possesso di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi
di legge.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 9
1) Il testo del comma 2 dell'art. 61, della L.R. 15 febbraio 1994, n.
8 concernente Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 61 - Sanzioni
omissis
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate
si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.
omissis".
Comma 11
2) Il testo dell'art. 49 della L.R. n. 8 del 1994, citate alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai
cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa
di porto di fucile anche per uso caccia;
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per
l'esercizio venatorio;
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al
comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio
venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta
regionale ed il suo rilascio e' subordinato alla riconsegna di quello
usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere
integro e non contraffatto.
3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati
relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione
dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.
4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della
legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i
Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano
riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio,
licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di
nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma
utilizzata.
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere
il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza,
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita
all'autorita' di Pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella
stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge
statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia
gia' effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla
denuncia all'autorita' di Pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante
l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti
alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani
residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro
presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio
venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978
"Modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto
all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e
determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa
l'importazione temporanea.".