REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

          Art. 9                                                                
Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati                                
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge                
157/92, sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio                       
dell'attivita' venatoria di:                                                    
- lacci;                                                                        
- animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;                    
- registratori;                                                                 
- richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o               
elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;                            
- dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;                            
- fonti luminose artificiali;                                                   
- specchi ed altri dispositivi abbaglianti;                                     
- dispositivi per illuminare i bersagli;                                        
- apparecchi fulminanti;                                                        
- congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di                      
dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;                            
- esplosivi;                                                                    
- reti;                                                                         
- trappole;                                                                     
- veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;                                
- gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;                  
- aerei;                                                                        
- automezzi mobili;                                                             
- panie;                                                                        
- esche.                                                                        
2. E' consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed           
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,                        
elettromeccanico ed elettromagnetico. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 e           
dell'art. 5, comma 2 della Legge 157/92, e' ammesso altresi' l'uso di           
esemplari vivi appartenenti alle specie consentite, sia a terra che             
su posatoi sopraelevati, regolarmente imbracati, non sottoposti                 
direttamente a strattonamento. E' inoltre consentito l'uso di giostre           
fornite di stampi, nonche' di soli stampi, posti a terra o sospesi,             
fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono                  
consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.                         
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 della Legge n. 157 del 1992, citata alla               
nota all'art. 4, e' il seguente:                                                
"Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria                       
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna           
ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con           
caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non                  
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a                 
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro           
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non               
inferiore a millimetri 40.                                                      
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne                  
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non                    
superiore a 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore            
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.                          
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e           
non lasciati sul luogo di caccia.                                               
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con             
canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il                 
relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un            
colpo.                                                                          
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio                   
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.                     
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di                
caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre              
alle armi  consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle              
esigenze venatorie.".                                                           
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 5 della             
Legge  n.157 del 1992, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:             
"Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento                                    
omissis                                                                         
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo             
per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena;              
tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera                
mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad               
altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed                
immediatamente liberati.                                                        
omissis                                                                         
          Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e                  
richiami vivi                                                                   
omissis                                                                         
2. Le Regioni emanano altresi' norme relative alla costituzione e               
gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle           
specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni                     
cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi dell'articolo            
12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci            
unita' per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta              
unita'. Per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da                
appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra           
non potra' superare il numero massimo complessivo di dieci unita'.              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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