LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000
Art. 9
Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge
157/92, sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio
dell'attivita' venatoria di:
- lacci;
- animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;
- registratori;
- richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;
- dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;
- fonti luminose artificiali;
- specchi ed altri dispositivi abbaglianti;
- dispositivi per illuminare i bersagli;
- apparecchi fulminanti;
- congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di
dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;
- esplosivi;
- reti;
- trappole;
- veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;
- gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;
- aerei;
- automezzi mobili;
- panie;
- esche.
2. E' consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,
elettromeccanico ed elettromagnetico. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 e
dell'art. 5, comma 2 della Legge 157/92, e' ammesso altresi' l'uso di
esemplari vivi appartenenti alle specie consentite, sia a terra che
su posatoi sopraelevati, regolarmente imbracati, non sottoposti
direttamente a strattonamento. E' inoltre consentito l'uso di giostre
fornite di stampi, nonche' di soli stampi, posti a terra o sospesi,
fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono
consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 della Legge n. 157 del 1992, citata alla
nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna
ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con
caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non
superiore a 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e
non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con
canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il
relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un
colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di
caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre
alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle
esigenze venatorie.".
Comma 2
2) Il testo del comma 4 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 5 della
Legge n.157 del 1992, citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento
omissis
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo
per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena;
tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera
mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad
altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed
immediatamente liberati.
omissis
Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e
richiami vivi
omissis
2. Le Regioni emanano altresi' norme relative alla costituzione e
gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle
specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni
cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi dell'articolo
12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci
unita' per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta
unita'. Per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da
appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra
non potra' superare il numero massimo complessivo di dieci unita'.
omissis".