LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000
Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
da domenica 15 agosto a giovedi' 16 settembre 1999, dalle ore 7 alle
ore 20 escluse le giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna
settimana, con l'uso di non piu' di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,
modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a
specifiche esigenze territoriali.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli
ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture
specializzate di cui all'art. 8.
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo
la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato.
5. Da mercoledi' 1 settembre a giovedi' 16 settembre 1999, qualora le
Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio,
l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e' vietato negli
orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito.
6. Da domenica 19 settembre 1999 a lunedi' 31 gennaio 2000 e' vietato
l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il
conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle giornate di martedi'
e venerdi' di ciascuna settimana.