LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000
Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere
complessivamente piu' di due capi di selvaggina tra le seguenti
specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e
comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci
capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per
ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente
piu' di trenta capi, di cui non piu' di dieci capi fra palmipedi e
trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia, nel
rispetto del carniere previsto nei calendari venatori regionali, e'
valido per tutto il territorio nazionale.