LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000
Art. 5
Orari venatori
1. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria e' consentita
secondo gli orari di seguito indicati: dalle ore alle ore
Periodo alla migratoria e agli alla stanziale alla migratoria
agli ungulati in ungulati in selezione e stanziale selezione
1-15 agosto 5,10 - - 21,30
16-31 agosto 5,30 - - 21,05
1-14 settembre 5,45 - 13,00 ATC 20,40
19,40 ATV
15-18 settembre 5,55 - 13,00 ATC 20,20
19,20 ATV
19-30 settembre 6,05 7,05 19,05 20,05
1-15 ottobre 6,20 7,20 18,45 19,45
16-30 ottobre 6,40 7,40 18,15 19,20
31 ottobre - 15 novembre 6,00 7,00 16,55 17,55
16-30 novembre 6,20 7,20 16,45 17,45
1-15 dicembre 6,35 7,35 16,35 17,35
16-31 dicembre 6,45 7,45 16,40 17,40
1-15 gennaio 6,50 7,50 16,55 17,55
16-31 gennaio 6,40 7,40 17,15 18,15TC11 = 2. La caccia di
selezione agli ungulati e' consentita da un'ora prima del sorgere del
sole fino ad un'ora dopo il tramonto.