REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

          Art. 4                                                                
Giornate e forma di caccia                                                      
1. Tenuto conto che la settimana venatoria e' compresa fra il lunedi'           
e la domenica successiva, la caccia puo' essere esercitata da                   
domenica 1 agosto a giovedi' 30 settembre 1999: caccia di selezione             
agli ungulati, alla cerca o all'aspetto in tre giornate a scelta ogni           
settimana.                                                                      
2. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria e' consentita               
nelle forme sottoindicate, da domenica 19 settembre 1999 a lunedi' 31           
gennaio 2000:                                                                   
- da domenica 19 settembre a domenica 3 ottobre 1999, da appostamento           
e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in due            
giornate fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale                    
limitazione non si applica alle Aziende agrituristico-venatorie e               
alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore puo'                  
svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;                    
- da lunedi' 4 ottobre 1999 a lunedi' 31 gennaio 2000, da                       
appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per                  
cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;                            
- da lunedi' 4 ottobre a domenica 28 novembre 1999, possono essere              
fruite due giornate in piu' a scelta, ogni settimana, per la caccia             
alla sola migratoria, da appostamento.                                          
Sabato 2 ottobre e lunedi' 29 novembre possono essere esercitate due            
giornate suppletive per la caccia alla sola migratoria, da                      
appostamento.                                                                   
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma           
2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei              
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione                      
dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre 1999, la caccia             
in tale periodo si potra' effettuare in un massimo di cinque giornate           
fisse - mercoledi' 1, domenica 5, giovedi' 9, domenica 12 e giovedi'            
16 settembre 1999, esclusivamente da appostamento, fisso e                      
temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province,           
da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione                         
Emilia-Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che                   
esercitino la caccia nelle aziende faunistico-venatorie o da                    
appostamento fisso con richiami vivi.                                           
Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti:                 
cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province                
possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna                
migratoria acquatica.                                                           
In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate                 
giornate per la caccia di selezione agli ungulati.                              
Nelle Aziende agrituristico-venatorie l'esercizio venatorio puo'                
essere consentito a far data dall'1 settembre 1999, anche in quelle             
Province che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio                
venatorio, al fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento            
per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5            
e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano           
l'esercizio venatorio in dette aziende il numero delle giornate di              
caccia settimanali non puo' essere superiore a tre.                             
4. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni                
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate           
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate           
anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie.                           
5. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati e' consentita nelle            
forme previste dall'apposito vigente Regolamento.                               
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.              
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica                  
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:                          
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria                   
omissis                                                                         
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per                    
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle                
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche               
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I                 
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31             
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato             
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla                     
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La            
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli             
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati               
dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere                 
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco                    
temporale di cui al comma 1.                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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