REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni                
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna e' sottoposto a            
regime di caccia programmata, sulla base della vigente normativa                
nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.                             
2. Le aziende venatorie provvedono agli abbattimenti previsti dalle             
vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende                
medesime.                                                                       
3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, il titolare puo'             
autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di selvaggina                   
stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purche' entro i              
limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale                 
potra' essere realizzato fino al 30 dicembre 1999 con eccezione per             
il fagiano, per il quale il termine e' fissato al 31 gennaio 2000.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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