LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna e' sottoposto a
regime di caccia programmata, sulla base della vigente normativa
nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
2. Le aziende venatorie provvedono agli abbattimenti previsti dalle
vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende
medesime.
3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, il titolare puo'
autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di selvaggina
stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purche' entro i
limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale
potra' essere realizzato fino al 30 dicembre 1999 con eccezione per
il fagiano, per il quale il termine e' fissato al 31 gennaio 2000.