LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18
MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE "ARPA" DELL'EMILIA-ROMAGNA)
Art. 7
Disposizione finanziaria transitoria
1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art.
21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come sostituito dalla
presente legge, ammontanti a Lire 1.000.000.000, la Regione fa fronte
con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo
globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento
di sviluppo" alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge
regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario
1999, e con le modalita' previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile
1999, n. 6.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 luglio 1999 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo della lett. d) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 44
del 1995, come sostituito dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 21 - Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
omissis
d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati
prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla
ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale
sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o,
comunque, a disposizione della stessa;
omissis".
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, concernente
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999/2001, e' il seguente:
"Art. 11
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui
all'art. 14.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 150 del 15 febbraio 1999; oggetto consiliare n. 4963 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 290 in data 1 marzo 1999;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I
"Bilancio e Programmazione" e IV "Sicurezza sociale".
Testo licenziato dalla Commissione referente, con atto n. 2/99 del 23
aprile 1999, con relazione scritta del consigliere Ballarini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1999,
atto n.172/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1165/4.1.20/C.G.
del 28 luglio 1999.