LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18
MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE "ARPA" DELL'EMILIA-ROMAGNA)
Art. 6
Modifica alla lett. e) del comma 1
dell'art. 5 della L.R. 44/95
1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 44/95 e' cosi'
sostituita:
"e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo
dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie
locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi
i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi
formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle
informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale
ambientale;".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 44
del 1995 era il seguente:
"Art. 5 - Funzioni, attivita' e compiti
1. L'ARPA svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di
cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con
modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare
provvede a:
omissis
e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed
in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento
con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende Unita' sanitarie locali;
omissis".