REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18

MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE "ARPA" DELL'EMILIA-ROMAGNA)

          Art. 4                                                                
Modifica al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 44/95                               
1. Il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 44/95 e' cosi' sostituito:                
"3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese                 
sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennita' annua lorda              
pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore                 
generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari             
al venti per cento.".                                                           
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1995 era il              
seguente:                                                                       
"Art. 10 - Collegio dei revisori                                                
omissis                                                                         
3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese                  
sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennita' annua lorda              
pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore                 
generale.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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