LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18
MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE "ARPA" DELL'EMILIA-ROMAGNA)
Art. 2
Modifica al comma 1 dell'art. 23 della L.R. 44/95
1. Nella lett. b), comma 1, dell'art. 23 della L.R. 44/95, le parole
"lettere b) e c)", sono sostituite dalle seguenti "lettere b), c) e
d)".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. n. 44 del
1995, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 23 - Dispozioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte nel modo seguente:
omissis
b) per il finanziamento di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del
precedente articolo 21, mediante istituzione di appositi capitoli
nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della
necessaria disponibilita', a norma di quanto disposto dall'art. 11
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della
contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e successive
modificazioni, in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.".